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Normativa e prassi

Attività di vendita porta a porta:
ok invio telematico corrispettivi

Ogni addetto, dotato di automezzo e gps, registra operazioni tramite computer o pos in fase di fatturazione o di incasso e inoltra i dati al registratore telematico in sede

Anche se i punti cassa sono mobili e non all’interno dei singoli punti vendita, è consentito il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici, perché la gestione, così come rappresentata, garantisce sicurezza e inalterabilità dei dati inviati dai terminali (punti cassa) al server-Rt e l’efficacia dei controlli.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 53/2018 a un’istanza di interpello presentata da una società, che svolge attività di vendita al dettaglio tramite incaricati “porta a porta” e che ha una struttura composta da varie filiali commerciali, distribuite su tutto il territorio nazionale, ognuna delle quali si avvale di più venditori impegnati nelle vendite a domicilio nella zona assegnata.
Ciascun venditore, dotato di automezzo, è responsabile della giacenza delle merci, consegnate loro in conto vendita, che restano di proprietà dell’istante. Le vendite vengono certificate attraverso un terminale (computer portatile e pos), che ogni venditore utilizza per l’emissione della fattura e per l’incasso della moneta elettronica; mentre l’incasso, relativo alle vendite effettuate per contante, viene depositato presso il Banco Posta entro il giorno lavorativo successivo.
 
Il quesito
Vista la propria struttura di vendita l’istante ritiene di poter rientrare tra i soggetti con “più punti cassa per singolo punto vendita”, di cui al paragrafo 3 delle specifiche tecniche (versione 4.0 – novembre 2017) allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017 del direttore dell’Agenzia delle entrate e, quindi, di potersi avvalere dell’invio telematico dei corrispettivi.
A tal proposito, fa presente che i terminali di vendita sono assegnati, in modo univoco e attraverso tracciamento informatico, agli incaricati alla vendita, all’interno del punto vendita a inizio e fine giornata, mentre la posizione gps dei mezzi è recuperabile in tempo reale e che i terminali portatili, operano attraverso un software, che consente di gestire le giornate di vendita, la relazione con il cliente mediante lo storico acquisti, lo stock di merce viaggiante, nonché il pagamento con bancomat o carte di credito; inoltre, in caso di eventuali controlli, da parte delle autorità preposte, presso il punto vendita, è compito del personale di filiale mettere a disposizione le credenziali di accesso al portale e fornire le istruzioni che permettono ai verificatori di individuare, in tempo reale, il posizionamento gps di tutti i mezzi, il collegamento tra il mezzo, l’incaricato alla vendita e il punto cassa tramite interrogazione del sistema gestionale di filiale.
 
La risposta
L’Agenzia delle entrate, nel fornire risposta all’interpello, afferma che, in base alle precisazioni e agli ulteriori elementi informativi forniti dalla società istante, è possibile qualificare l’organizzazione rappresentata come una struttura con più “punti cassa” [terminali] per singoli punti vendita [filiali].
La circostanza che i diversi punti cassa non siano collocati all’interno del singolo punto vendita non costituisce motivo ostativo, atteso che il sistema descritto sembra garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server-Rt collegato ai vari punti cassa, collocato all’interno di ciascun punto vendita e di consentire efficaci operazioni di controllo da parte delle autorità preposte.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante possa adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015.
 
Il citato articolo 2, Dlgs 127/2015, emanato in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”:
  • offre la possibilità, ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972, di “optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto
  • stabilisce che la memorizzazione e la trasmissione avvengano “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati
  • demanda a apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di definire “le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti”, nonché “ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni”.
Con il provvedimento del 28 ottobre 2016 sono state definite, appunto, le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici atte a garantire la sicurezza, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati memorizzati e trasmessi.
Le specifiche tecniche allegate a tale provvedimento (versione 4.0 – novembre 2017), al paragrafo 3, precisano, poi, che “Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico ‘punto di raccolta’. Il ‘punto di raccolta’ è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa (…) definito ‘Server di consolidamento-Registratore Telematico’ (di seguito, solo Server-RT). Il Server-RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE”.
 
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