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Normativa e prassi

Attività secondaria over 5 milioni.
Via libera al bonus negozi

In linea con l’intenzione del legislatore, l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta

commercio al dettaglio

Può beneficiare del credito d'imposta negozi e botteghe l’esercente che ha totalizzato ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del Dl n. 34/2020 (periodo d'imposta 2019), come sembra emergere dai dati di bilancio, specificatamente per le attività di commercio al dettaglio. È la sintesi della risposta dell’Agenzia 102 dell’11 febbraio 2021.
L’istante ritiene di rientrare nella previsione del decreto “Rilancio” (articolo 28, comma 3-bis del Dl n. 34/2020), secondo cui gli esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, possono fruire del credito d'imposta, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 8 del decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020), nella versione modificata dalla legge di conversione, ha esteso il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati all'Allegato 1 annesso al citato decreto.

L’attività di commercio al dettaglio, pur essendo secondaria rispetto ai volumi dell'attività produttiva, realizza un volume di un'attività pur sempre penalizzato dalle misure di chiusura. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che, in linea con la voluntas legis, che si propone espressamente di “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d'imposta, nel momento in cui, come sembra emergere dai dati di bilancio, specificatamente dalle attività di commercio al dettaglio siano derivati - nel periodo d'imposta 2019 - ricavi superiori a 5 milioni di euro. L’istante, quindi, potrà beneficiare dell'agevolazione in esame nella misura del 20% dell'importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, versato nel periodo d'imposta 2020 per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva, o contestuale, attività di commercio al dettaglio.

Diversamente l’agevolazione non vale con riferimento ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

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