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Normativa e prassi

Attività mandatario senza Iva: serve
legame stretto con operazioni esenti

La richiesta condizione di profonda connessione non si riscontra nei contratti stipulati dal concessionario con il Supervisor per favorire e diffondere i contratti di conto di gioco

L’attività avente finalità divulgativa, promozionale e organizzativa di giochi a distanza offerti per mezzo dei punti di commercializzazione (Pvr) e caratterizzata da una serie ampia e articolata di prestazioni (organizzazione e supporto dei Pvr e raccordo con la società concessionaria, verifica dell’utilizzo del materiale promozionale da parte degli stessi, formazione dei titolari e del personale), che il Supervisor si impegna a svolgere per conto del concessionario, è correlabile alla conclusione dei contratti di conto di gioco solo in via indiretta. Pertanto, la relativa remunerazione è soggetta a Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
 
Per quanto riguarda, invece, l’attività di procacciamento della clientela e di conclusione dei contratti da parte del Supervisor, le Entrate non ritengono possibile fornirne la relativa qualificazione ai fini Iva, in quanto non risulta chiaro se costituisca o meno attività di intermediazione vietata dalla convenzione di concessione. Questa, infatti, all’articolo 5, comma 2, lettera g, dispone che il concessionario “è tenuto a osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.

Sono, in sintesi, le conclusioni della risposta n. 89/2018 dell’Agenzia delle entrate all’interpello posto da una società concessionaria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, la quale intende avvalersi di una nuova figura di mandatario dedito alla conclusione di contratti di conto di gioco online con potenziali clienti, denominato appunto Supervisor. Questi, oltre a operare autonomamente e direttamente per la stipula dei contratti, assisterà i Pvr nella loro attività di procacciamento e di conclusione dei negozi.

L’istante ha chiesto di sapere se la remunerazione del Supervisor, calcolata in misura percentuale rispetto all’utile lordo o alla raccolta realizzata con l’attività di procacciamento dei contratti, svolta sia in via diretta e autonoma sia in collaborazione con i Pvr, al netto delle commissioni riconosciute a questi ultimi, sia esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri 6), 7), e 9), Dpr 633/1972.

L’Agenzia delle entrate, per formulare la sua risposta, ha preso le mosse da quanto affermato nella risoluzione 343/2008, ossia che l’esenzione Iva, riconosciuta dal n. 9 dell’articolo 10 alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7 dello stesso articolo 10, è applicabile a condizione che le stesse siano strettamente collegate e connesse con quelle operazioni. E nel caso in esame, come già ricordato, le attività del Supervisor non appaiono soddisfare tale requisito.
 
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