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Normativa e prassi

In arrivo le nuove comunicazioni per la tassazione separata

Sull'eventuale imposta da pagare non sono dovuti interessi e sanzioni

Da quattro anni ormai i contribuenti hanno preso confidenza con le comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate invia a coloro che presentano la dichiarazione dei redditi, Iva o dei sostituti d'imposta.
Con queste comunicazioni il contribuente è informato della regolarità dei calcoli, dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione e della conferma delle somme richieste a rimborso o a credito. Nel caso in cui invece l'Amministrazione finanziaria riscontri degli errori o dei tardivi o omessi versamenti, la comunicazione è utile per segnalare all'interessato le anomalie riscontrate in sede di controllo automatizzato della propria dichiarazione.

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, o per i casi semplici, telefonare al call center, e fornire elementi non considerati dalla liquidazione centralizzata in modo che i servizi di assistenza possano eventualmente correggere parzialmente o totalmente gli esiti irregolari, consegnando al contribuente la ristampa di una nuova comunicazione. Colui che, invece, riconosce fondata l'irregolarità comunicatagli, può usufruire di uno sconto delle sanzioni (il 10 per cento invece del 30 per cento) se paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante il modello di versamento precompilato allegato. Solo nel caso di mancato pagamento o di assenza di correzione dei dati sarà successivamente notificata la cartella esattoriale che comprenderà le imposte ancora dovute, gli interessi e la sanzione in misura intera.

Per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata invece non era prevista alcuna comunicazione preventiva e veniva notificata direttamente la cartella esattoriale, in quanto sull'eventuale imposta residua non sono dovuti interessi e sanzione.
L'Agenzia delle Entrate, per una maggiore trasparenza nei confronti del contribuente, a partire dai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2000 per i quali sono terminate le operazioni del controllo automatizzato(1), ha deciso di inviare apposite comunicazioni per avvertire i contribuenti circa le somme dovute sui redditi percepiti soggetti a tassazione separata. A differenza delle altre comunicazioni queste non prevedono la possibilità di pagamenti immediati, infatti le somme ancora dovute dal contribuente saranno successivamente richieste con la tradizionale cartella di pagamento, ciò in quanto sulle maggiori imposte derivanti dal controllo automatizzato di questa tipologia di redditi non opera la previsione di cui all'articolo 2, comma 2 del Dlgs 462/1997 circa la riduzione delle sanzioni poiché, come si è già detto, non sono dovuti interessi e sanzioni.

Le nuove comunicazioni contengono tutte le informazioni necessarie per individuare i motivi che hanno generato l'imposta da iscrivere a ruolo. Anche per queste il contribuente può rivolgersi agli uffici delle Entrate o ai centri di assistenza telefonica per correggere situazioni anomale. La cartella di pagamento che sarà successivamente notificata terrà conto delle eventuali correzioni operate in sede di assistenza.

I redditi soggetti a tassazione separata si possono suddividere in quattro tipologie a ciascuno dei quali è dedicato un apposito prospetto allegato alla comunicazione, in cui sono illustrati i dati sui quali è stata effettuata la liquidazione dell'imposta.
Le procedure di controllo verificano automaticamente il regime più favorevole al contribuente tra la tassazione separata e l'imposizione ordinaria del reddito, evidenziando il sistema adottato nel rispettivo prospetto.

Il primo prospetto riguarda la liquidazione del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.
I redditi sono relativi ai Tfr e alle altre indennità erogati dai sostituti d'imposta e indicati nei quadri SB del modello 770/2001 presentato per l'anno 2000, ovvero per la medesima tipologia di redditi erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti, a quelli dichiarati dai percettori nel quadro RM, sezione IX, rigo RM17 del modello Unico/2001 e nel quadro F del modello 730/2001.

Il secondo prospetto si riferisce agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
I redditi sono relativi agli arretrati erogati dai sostituti d'imposta e indicati nei quadri SA del modello 770/2001 e a quelli dichiarati dai contribuenti privi di sostituti, nel quadro RM del modello Unico/2001, sezione IX, rigo RM19 e nel quadro F del modello 730.

Il terzo prospetto si riferisce ai redditi di lavoro autonomo e a quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a tassazione separata.
I redditi sono quelli dichiarati dai contribuenti nel quadro RM del modello Unico/2001, sezioni I e IX, rigo RM18 e del quadro F del modello 730, inoltre sono liquidati anche i redditi erogati dai sostituti d'imposta ed indicati nei quadri SC del modello 770/2001.
In particolare si tratta delle indennità corrisposte per la cessazione di:
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • Rapporti di agenzia delle persone fisiche
  • Funzioni notarili
  • Attività sportiva da parte di sportivi professionisti quando il rapporto è di lavoro autonomo.
Il quarto prospetto si riferisce agli altri redditi soggetti a tassazione separata.
I redditi sono quelli dichiarati dai contribuenti nel quadro RM del modello Unico/2001 e quadro F del modello 730/2001 e in particolare si tratta dei seguenti redditi:
  • plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni - quadro RM, sezione II;
  • plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - quadro RM, sezione II;
  • indennità per perdita di avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare - quadro RM, sezione II;
  • indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni - quadro RM, sezione II;
  • redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di cui all'articolo 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza della liquidazione delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, esclusione, deliberazione di riduzione del capitale, morte del socio o inizio della liquidazione è superiore a 5 anni - quadro RM, sezione II;
  • redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette a Irpeg nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, deliberazione di riduzione del capitale o inizio della liquidazione è superiore a 5 anni - quadro RM, sezione III;
  • redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1, articolo 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto è superiore a 5 anni - quadro RM, sezione II;
  • somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti - quadro RM, sezione IV.
Nei righi dei rispettivi prospetti sono riportate le informazioni che consentono al contribuente e agli stessi servizi di assistenza di comprendere gli specifici elementi che hanno portato al risultato contabile.
Infatti, in primo luogo è indicato l'ammontare lordo erogato, per i redditi diversi dal Tfr e le altre indennità equipollenti, i redditi del biennio precedente per effettuare il calcolo dell'aliquota media.
Questa è calcolata sulla metà del reddito complessivo del biennio precedente a quello di insorgenza del diritto per i redditi diversi dagli arretrati da lavoro dipendente, mentre per questa tipologia di reddito il biennio di riferimento è costituito dagli anni 1998 e 1999.
Se in uno dei due anni non è stato prodotto reddito imponibile, l'aliquota media è calcolata sul reddito imponibile dell'altro anno. In assenza di reddito in entrambi gli anni è applicata l'aliquota Irpef corrispondente al primo scaglione di reddito relativo all'anno 2000, (cioè il 18,50 per cento) per gli arretrati da lavoro dipendente, l'aliquota del primo scaglione di reddito vigente nell'anno di insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento per le altre tipologie di reddito.
Dall'imposta calcolata dalla procedura automatizzata vanno poi detratti le ritenute subite ovvero l'acconto versato direttamente dai contribuenti privi di sostituti d'imposta, per i soli arretrati da lavoro dipendente le detrazioni spettanti in quanto non usufruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati.

Il prospetto relativo al trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità è più dettagliato considerata la modalità più articolata di tassazione di cui all'articolo 17 del vecchio Tuir.
Analizziamo pertanto i vari righi del prospetto.

L'AMMONTARE NETTO è l'importo spettante al lavoratore eventualmente ridotto di una quota percentuale pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente.

Il PERIODO DI COMMISURAZIONE corrisponde all'intero periodo preso a base per la determinazione dell'aliquota, comprensivo anche del periodo convenzionale, è espresso in anni e mesi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Il PERIODO CONVENZIONALE è il periodo per il quale non spetta la riduzione forfetaria annuale, sono ad esempio convenzionali i periodi di assenza dal servizio per i quali non spetta il Tfr o quei periodi valutati doppi, tripli in caso di lavori disagiati.

Il PERIODO e la PERCENTUALE DI TEMPO PARZIALE è il periodo per il quale si è usufruito di part time con la relativa percentuale di lavoro rispetto a quello ordinario, per detto periodo la riduzione forfetaria spetta in base alla percentuale di tempo lavorato.

Le RIDUZIONI corrispondono alla deduzione forfetaria annuale di euro 309,87 (Lit. 600.000), rapportata a mesi. Per i trattamenti di fine rapporto erogati nel 2000 ma il cui diritto di percezione è maturato in anni precedenti la deduzione annua è di:
  • euro 69,72 (Lit. 135.000) se l'anno di insorgenza del diritto è il 1974, 1975 o 1976
  • euro 116,20 (Lit. 225.000) se l'anno di insorgenza del diritto è il 1977, 1978 o 1979
  • euro 191,09 (Lit. 370.000) se l'anno di insorgenza del diritto è il 1980, 1981 o 1982
  • euro 258,23 (Lit. 500.000) se l'anno di insorgenza del diritto è compreso tra il 1983 e il 1997
  • euro 309,87 (Lit. 600.000) se l'anno di insorgenza del diritto è successivo al 1° gennaio 1998.
L'IMPONIBILE è la differenza tra l'ammontare netto e le riduzioni spettanti e corrisponde all'importo su cui è applicata l'Imposta.

L'ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO consente l'individuazione delle aliquote Irpef da applicare.

Il REDDITO DI RIFERIMENTO è pari al risultato della seguente operazione: ammontare netto diviso il periodo di commisurazione moltiplicato per dodici; se il periodo di commisurazione è inferiore all'anno corrisponde all'ammontare netto per 12.

L'ALIQUOTA è quella media calcolata sul reddito di riferimento in ragione delle aliquote vigenti nell'anno di insorgenza del diritto.

La TASSAZIONE APPLICATA è quella più favorevole al contribuente tra quella separata e quella ordinaria.

L'AMMONTARE NETTO DELLE ALTRE INDENNITÀ corrisponde alle altre indennità percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Per le indennità per esodo incentivato l'imposta applicata è quella del Tfr corrispondente, ridotta alla metà. Per le altre indennità non spetta alcuna riduzione.

Il TOTALE IMPONIBILE è il totale complessivo delle somme soggette a tassazione.

L'IMPOSTA LORDA è quella derivante dall'applicazione dell'aliquota al totale imponibile.

Le RITENUTE sono quelle subite dal contribuente da parte del sostituto d'imposta.

L'ACCONTO VERSATO è quello del 20 per cento versato dal contribuente in assenza di ritenute subite.

L'IMPOSTA DOVUTA è l'importo ancora dovuto dal contribuente e corrisponde alla differenza tra l'imposta lorda e le ritenute o acconto versato.



NOTE:
1 E' da ricordare che ai sensi dell'art. 1, c. 2 octies del DL 24-6-2003 n. 143 convertito con modificazioni dalla Legge 212 dell'1-8-2003 i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17 del DPR 602/1973 sono prorogati al 31-12-2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.

 

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