Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Ardua la via della deducibilità per chi spende in “paradiso”

Non basta la semplice esistenza di una sede “fisica” con dipendenti sul territorio a fiscalità privilegiata

scala che porta alla luce
Costi indeducibili se sostenuti per servizi resi da società senza “radici in paradiso”. Non è possibile, infatti, disapplicare la norma del Tuir che vieta il beneficio riguardo a operazioni tra imprese residenti e altre fiscalmente domiciliate in Paesi extra Ue, con regimi tributari privilegiati. Questo, a meno che le società estere non dimostrino di svolgere, sul territorio di residenza, una effettiva attività commerciale. In altre parole, deve essere inequivocabile la reale partecipazione delle stesse alla vita economica del Paese.
 
In discussione, nel caso risolto con la risoluzione n. 100/E dell’8 aprile, l’applicabilità o meno del comma 10, articolo 110, del Tuir. Si tratta della disposizione antielusiva che prevede appunto l’impossibilità di dedurre, dal reddito d’impresa del contribuente residente, i costi e i componenti negativi connessi a operazioni intercorse con soggetti esteri domiciliati in paradisi fiscali.
Nel chiedere la disapplicazione della norma, la società che pone il quesito all’Agenzia presenta una documentazione che dovrebbe dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali la regola non dovrebbe valere. In particolare, dà importanza all’esistenza di una concreta struttura organizzativa, composta da locali uso ufficio e personale dipendente, appartenente all’impresa straniera con cui ha stabilito rapporti.
 
La situazione, in sostanza, si presenta così: una società tedesca (Alfa), che produce e vende prodotti lattiero-caseari, si serve, per la loro distribuzione, di una filiale con stabile organizzazione in Italia. Per raggiungere una migliore posizione sul mercato e ridurre i costi pubblicitari, Alfa e tutte le imprese del gruppo che controlla, tra cui l’italiana, si avvalgono di una società di diritto svizzero. In relazione ai servizi forniti e ai risultati ottenuti, la filiale italiana di Alfa corrisponde alla elvetica una remunerazione.
Ebbene, siccome, il fornitore svizzero ha una struttura aziendale sul territorio, l’impresa nazionale potrebbe dedurre le spese sostenute per i servizi.
 
Nel valutare la richiesta, l’Agenzia ribadisce che, ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, non è sufficiente la semplice esistenza di una sede “fisica”, fatto che non dimostra lo svolgimento di una attività realmente radicata alla vita economica del Paese. Paletti ancora più evidenti per una società che, se si vuole, fornisce esclusivamente servizi “immateriali” destinati soltanto a clienti stranieri.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ardua-via-della-deducibilita-chi-spende-paradiso