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Normativa e prassi

Anche la moda e il settore tessile
accedono al credito d’imposta

Si tratta del bonus previsto dall’articolo 48- bis del decreto “Rilancio” in favore delle imprese del comparto colpite dalla depressione economica connessa all’emergenza pandemica da Covid 19

taglio e cucito

Sono quaranta le attività economiche operanti nel settore tessile, moda e accessori, individuate attraverso i codici Ateco 2007, istituiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che possono accedere al credito d’imposta stabilito dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” sulle rimanenze finali di magazzino dei settori colpiti dalla depressione economica in seguito all’emergenza pandemica da Covid 19. Lo stabilisce il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021 che ora approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri, 29 settembre 2021 (vedi articolo “Tax credit settore tessile e moda, pronto l’elenco dei codici Ateco”).
 
Il decreto “Rilancio” ha previsto anche per questo settore la concessione di un credito d’imposta utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione da parte degli operatori che sono stati colpiti dagli effetti economici derivanti dalla insorgenza della emergenza epidemiologica da Covid 19.
 
Tra i settori ammissibili ricorrono, ad esempio, i fabbricanti di maglieria, di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento, i fabbricanti di tappeti e moquette, quelli di spago, corde, funi e reti, i fabbricanti di tulle, pizzi e merletti, le ditte di confezionamento di camici, divise a altri indumenti  da lavoro, le ditte di confezionamento di abbigliamento esterno in serie e su misura, quelle di abbigliamento sportivo, i fabbricanti di borse, quelli di calzature e quelli di ombrelli, bottoni, chiusure lampo e parrucche, i fabbricanti di profumi, cosmetici e saponi, i gioiellieri e gli orefici e i fabbricanti di bigiotteria.
Per accedere al credito d’imposta occorre fare riferimento al codice di attività economica comunicato dall’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.
 
Il decreto del Mise stabilisce che con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.

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