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Normativa e prassi

All’estero per lavoro: fissate
le retribuzioni convenzionali 2018

Lo speciale regime può essere applicato esclusivamente ai settori produttivi inclusi nella tabella dell’apposito Dm. Gli importi sono distinti per qualifiche, fasce, livelli e categorie

Stabiliti, con il decreto 20 dicembre 2017 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, i valori delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori dipendenti, fiscalmente residenti in Italia, operanti all’estero in via continuativa ed esclusiva: costituiscono la base su cui calcolare i contributi assicurativi obbligatori e le imposte sul reddito dovuti per l’anno 2018, a prescindere dai compensi effettivamente ricevuti.
Tali importi “convenzionali”, stabilisce il Dl 317/1987, devono essere determinati annualmente con decreto del ministero del Lavoro di concerto con il Mef, sulla base dei contratti collettivi nazionali di categoria e, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto da questi stabilito.
 
La valenza fiscale (e non solo previdenziale) del sistema si deve all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, secondo cui, in deroga ai commi precedenti della stessa norma, il reddito di lavoro dipendente di chi presta la sua attività in uno Stato straniero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nell’arco di dodici mesi soggiornando nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite ogni anno con il decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 del Dl 317/1987.
 
Residenza, continuità ed esclusività
Ricapitolando, le retribuzioni convenzionali, ai fini fiscali, prendono il posto dei compensi effettivamente percepiti a condizione che, come chiarito dalla circolare ministeriali 207/2000:
  • i dipendenti, nonostante la prestazione all’estero, continuino a risultare, per il Fisco, residenti in Italia, in base all’articolo 2 del Tuir
  • il rapporto sia continuativo inteso come di tipo stabile e non occasionale, concetto non legato, quindi, al periodo di permanenza oltre confine. È sufficiente, infatti, che il lavoratore soggiorni nello Stato estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi, da intendere non come periodo d’imposta, ma in riferimento alla permanenza stabilita nel contratto, anche a cavallo di due anni solari quindi. I 183 giorni sono comprensivi anche di ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi
  • la prestazione all’estero deve essere, infine, da contratto, esclusiva e non accessoria o strumentale all’attività svolta in Italia. Il dipendente deve essere, inoltre, collocato in uno speciale ruolo estero. 
Il meccanismo, di conseguenza, non può essere applicato alle trasferte o alle missioni in altro Stato, mancando, in tal caso, il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico.
L’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, lascia fuori dal regime il lavoratore che opera in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato un accordo contro le doppie imposizioni, che preveda la tassazione dei compensi esclusivamente nello Stato estero.
 
In una tabella gli ammessi al regime
Le retribuzioni convenzionali, stabilite con il decreto del 20 dicembre, possono essere applicate esclusivamente ai settori produttivi contenuti nella tabella allegata al Dm stesso: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura.
La distinzione per qualifiche prevede: operai-impiegati, quadri e dirigenti, ripartiti per fasce, livelli e categorie.
Retribuzioni convenzionali ad hoc, inoltre, per i giornalisti.
 
Nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, gli importi individuati nella tabella devono essere suddivisi in ragione di ventisei giornate.
 
Il datore di lavoro, che in qualità di sostituto d’imposta gestisce tale tipo di rapporto, deve effettuare le ritenute sui compensi secondo i valori convenzionali dal primo mensile pagato e dovrà provvedere al conguaglio nel caso di cessazione delle condizioni richieste dal regime.
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