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Normativa e prassi

Ai mangimi per le api
si applica l’Iva al 4%

Si tratta di cinque diversi prodotti classificati, secondo il previsto parere rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031

api

La vendita dei mangimi per le api costituiti i primi quattro da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti per idrolisi enzimatica a partire da materie prime vegetali quali amido di mais e amido di frumento e il quinto da sciroppo di zucchero idrolizzato, cioè saccarosio ad alto contenuto di fruttosio ottenuto per inversione (idrolisi) di una soluzione di zucchero da barbabietola, rientra, secondo il previsto parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031, per la quale è prevista l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta al 4%. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 315 del 30 aprile 2021.

La richiesta arriva da una società che dichiara di svolgere l'attività di "produzione e commercio all'ingrosso di materie prime e semilavorati per l'industria alimentare e chimico-farmaceutica in genere, nonché la fabbricazione ed il commercio di mangimi, in particolare per il settore dell'apicoltura".
In particolare, l'istante commercializza una linea di cinque tipi di mangimi semplici per api dalla stessa miscelati e confezionati per la vendita dei quali vuole conoscere quale sia la corretta aliquota Iva da applicare.

L’Agenzia, in base a quanto previsto dalla circolare n. 32/2010, ha chiesto all'istante di fornire il parere tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, direzione Dogane, ufficio Tariffa e classificazione, riguardante la corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti a base di zucchero, ottenuti da materie prime vegetali e destinati all'alimentazione delle api.
L'Adm, tenuto conto della destinazione d'uso e della diffusa giurisprudenza unionale, ha ritenuto di classificare detti prodotti alla sottovoce della Nomenclatura Combinata 2309 9031, facendo presente che la nota 1 al Capitolo 23 stabilisce che "rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali per l'alimentazione degli animali e che, per tale motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia di origine, diverse dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivanti da questo trattamento".

Alla luce del parere espresso dall’Adm, l’Agenzia delle entrate ritiene che la cessione dei prodotti  possa essere assoggettata all'aliquota Iva ridotta pari al 4%, poiché gli stessi sono riconducibili nell'ambito applicativo del n. 20) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, avente ad oggetto "mangimi semplici di origine vegetale, mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 %, cereali compresi nella presente parte della tabella".

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