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Normativa e prassi

Le agevolazioni prima casa:
non si perdono con il garage

La rimessa per le auto, infatti, è censita in una categoria diversa da quella abitativa, di conseguenza, per il fisco non è un ostacolo che rileva ai fini dell’applicazione dei benefici per il nuovo acquisto

garage

Possono fruire nuovamente dei benefici “prima casa” i coniugi che vogliono vendere l’abitazione acquistata con le medesime agevolazioni e comprare una nuova casa, per la quota del 50 per cento ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione dell’immobile, mantenendo la proprietà del solo garage da destinare a pertinenza. È la precisazione fornita dall’Agenzia con l’interpello n. 241 del 15 luglio.
L’Agenzia ricorda che la fruizione delle agevolazioni in esame sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella quale sono indicate le condizioni per la titolarità del diritto. La disposizione, in particolare, prevede:

  • b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare
  • c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …”.

Dunque, costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni “prima casa” la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare, o la titolarità anche per quote su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile agevolato. Mentre non è un requisito ostativo il possesso di un bene pertinenziale come un garage, avente natura, destinazione d’uso e categoria catastale diversi dall’abitazione.
Nel caso in esame, infatti, i coniugi hanno provveduto alla vendita della precedente abitazione, acquistata con il regime agevolativo, con la conseguenza che non essendo più titolari dell’abitazione agevolata possono chiedere nuovamente l’applicazione del Registro nella misura del 2 % (articolo 1, Tariffa, Parte I del Tur) e del credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta sul precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge n. 448/1998).
A nulla rileva ai fini della concessione del beneficio il possesso del garage acquistato con la casa precedente, in quanto le disposizioni ostative fanno riferimento agli immobili abitativi e non alle unità censite in altre categorie catastali. Infatti, diverse sono la natura e la destinazione d’uso dei due immobili (di pertinenza e abitativo).

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