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Normativa e prassi

Addizionale comunale: il rimborso
arriva dall’Agenzia delle Entrate

Nelle casse dei municipi, Addirpef al netto delle somme da restituire ai contribuenti. Semestralmente, alle amministrazioni locali, il piano di erogazione dei successivi sei mesi

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La maggiore addizionale comunale all’Irpef versata dai cittadini ed emersa dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi o il cui rimborso è stato richiesto con istanza, sarà restituita ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e non direttamente dai Comuni come indicava la norma originaria istitutiva del tributo (Dlgs 360/1998).
A stabilirlo il decreto del 26 aprile del ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto. Il Dm era previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 360/1998.
 
L’acconto e il saldo dell’Addirpef - ricordiamo - sono versati, utilizzando il modello di versamento unitario F24, insieme a quelli relativi all’imposta sul reddito delle persone fisiche e finiscono direttamente nelle casse dei municipi grazie ai codici tributo e catastali attribuiti dall’Agenzia delle Entrate ai singoli Comuni.
E’ però l’Amministrazione finanziaria a effettuare la liquidazione delle dichiarazioni e, quindi, ad “avere in mano” i dati necessari per determinare l’entità degli eventuali rimborsi, motivo per cui, il Dm del 26 aprile (con l’approvazione anche della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 21 marzo scorso), assegna all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere alla restituzione della maggiore imposta rilevata dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi o richiesta a rimborso tramite istanza degli interessati.
 
Più di recente, c’è da aggiungere, il decreto “salva Italia” (articolo 13, comma 16, Dl 201/2011), ha aperto una finestra sul limite imposto dalla prescrizione decennale riguardo all’erogazione dei rimborsi e ha stabilito che l’Addirpef eccedente va restituita a tutti i contribuenti che ne abbiano fatto richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o con istanze presentate entro l’entrata in vigore del Dl stesso (6 dicembre 2011).
 
Rimborsi automatizzati, ai Comuni addizionale al netto
Gli uffici fiscali provvederanno all’erogazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata. Gli estremi del pagamento saranno inviati presso il domicilio fiscale risultante all’Anagrafe tributaria alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento del rimborso.
Alle amministrazioni locali, di conseguenza, precisa il decreto, l’Agenzia delle Entrate verserà l’ammontare del tributo al netto dei rimborsi riconosciuti.
 
Per far fronte ai pagamenti, è stata istituita, presso la Tesoreria dello Stato di Roma, una contabilità ad hoc, intestata all’Agenzia delle Entrate, dove sono riversate le somme, pagate tramite F24 e F24 enti pubblici, da restituire ai cittadini.
 
Il flusso di notizie Agenzia/Comuni
Il Dm stabilisce, inoltre, che ogni sei mesi l’Amministrazione finanziaria invia telematicamente ai Comuni i dati sulle liquidazioni dei rimborsi in pagamento nel semestre successivo.
Sempre in rete, inoltre, l’Agenzia deve informare i municipi delle somme restituite.
 
A loro volta, le amministrazioni locali hanno il compito di trasmettere alle Entrate gli originali delle richieste di rimborso in loro possesso, dandone notizia al contribuente.
 
A Municipi e Agenzia, infine, sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto in esame (e quindi dal 6 agosto), per inviare, rispettivamente:
 
  • le istanze presentate agli sportelli comunali o, nei casi in cui i rimborsi siano stati già erogati, i relativi estremi dei pagamenti
  • i dati delle liquidazioni in via di pagamento.
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