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Normativa e prassi

Acconto Iva e split payment:
regole per i calcoli di fine anno

Gli interessati dovranno tenere conto dell’imposta assolta con la scissione dei pagamenti sia in caso di versamento diretto sia nell’ipotesi di doppia annotazione delle fatture di acquisto

Con la circolare n. 28/E del 15 dicembre l’Agenzia chiarisce le modalità di calcolo dell’acconto Iva che dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre.
In particolare, le precisazioni riguardano i soggetti passivi Iva che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito della disciplina della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr 633/1972). Per tali contribuenti, le modalità di calcolo dell’acconto sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al Dm 23 gennaio 2015, come modificato dai decreti ministeriali 27 giugno e 13 luglio 2017, applicabile alle operazioni riconducibili nell’ambito oggettivo della predetta scissione dei pagamenti.
Il documento di prassi, che completa i primi chiarimenti già resi con la circolare n. 27/2017 (vedi “Split payment ad ampio raggio: le novità in vista degli adempimenti”) rammenta, preliminarmente, i presupposti  e i metodi  di determinazione dell’acconto Iva di cui all’articolo 6, comma 2,  della legge 405/1990, per poi soffermarsi sulle regole che i soggetti “split payment” dovranno seguire, in generale, nel determinare l’acconto, nonché, in particolare, quello per il 2017.
 
La circolare spiega che, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’acconto Iva, tutti i contribuenti “split payment” dovranno tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) ovvero per la doppia annotazione delle fatture di acquisto (articolo 5, comma 1), nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972. Ciò, alla luce della relazione illustrativa del Dm 27 giugno 2017, che secondo l’Agenzia evidenzia l’intenzione del legislatore, e, coerentemente, alla circostanza che la scelta delle modalità di versamento dell’imposta, nell’ambito della scissione dei pagamenti, non può comportare differenze di trattamento sostanziali.
 
Con particolare riguardo all’acconto Iva dovuto per il 2017, sottolinea l’Agenzia, il Dm 27 giugno 2017 ha introdotto una disposizione speciale di prima applicazione, in riferimento al solo metodo storico di determinazione dell’acconto. Questo, in considerazione che la nuova disciplina dello “split payment” è entrata in vigore in corso d’anno (1° luglio 2017). Si tratta dell’articolo 2, comma 4, del Dm 27 giugno 2017, che – come precisato dalla relazione illustrativa al predetto Dm – comporta, in caso di applicazione del metodo storico, che:
- coloro che versano l’imposta ai sensi del nuovo comma 01 dell’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017)
- i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 5, altresì, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, eccetera); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
 
Un importante chiarimento fornito dalla circolare riguarda le ipotesi in cui il soggetto passivo, nell’anno 2016, non era stato tenuto a effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava un’eccedenza detraibile, nel calcolare l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017.
In tali casi, precisa l’Agenzia, il contribuente potrà tenere conto di tale eccedenza e, pertanto, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell’ammontare:
• dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017
• dell’eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 ovvero risultante in sede di dichiarazione Iva (trimestrale per opzione) relativa al periodo d’imposta 2016.
 
Dagli esempi che la circolare fornisce si ricava, quindi, che in caso di determinazione dell’acconto con metodo storico, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia un’eccedenza detraibile relativa all’anno 2016 superiore all’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, non dovrà versare alcun acconto per il 2017.
           
Infine, la circolare chiarisce che le speciali modalità di calcolo dell’acconto Iva per l’anno in corso, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.
Le pubbliche amministrazioni che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative al 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo dello “split payment”.
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