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Giurisprudenza

Verifica allo studio associato: il litisconsorzio è d'obbligo

L'unitarietà dell'atto comporta la necessaria presenza in giudizio di tutti i soci, pena la nullità del processo

Con la sentenza n. 11466 del 18 maggio 2009, la Cassazione fa applicazione, per la prima volta pro fisco, del principio sancito dalle sezioni unite della Suprema corte - nella sentenza 14815/2008 - in cui ha avuto modo di precisare che, nel giudizio promosso avverso l'atto di accertamento emesso nei confronti delle società di persone, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e originario.
Ne discende che, nell'ipotesi in cui uno o più soci non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuta non abbiano impugnato l'atto, il giudice per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (articolo 14, comma 2, del Dlgs 546/1992).
La mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità totale del rapporto processuale e il regresso del processo in primo grado, con l'unico limite rappresentato dall'eventuale formazione del giudicato.

Il quadro normativo
Prima di esaminare la pronuncia, è necessario fare un breve cenno al quadro normativo nel quale la fattispecie si inserisce ovvero all'articolo 40, secondo comma, del Dpr 600/1973 e all'articolo 5 del Tuir.
Il richiamato articolo 40 prevede che alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir si procede "con unico atto" ai fini dell'imposta dovuta dalle società stesse e delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati.
L'articolo 5 del Tuir, invece, dispone che i redditi prodotti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (ossia le società di persone) residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'espressione "con unico atto" contenuta nell'articolo 40, vale a dire come unitarietà dell'attività di accertamento, deve essere intesa nel senso che quella svolta nei confronti della società - stante la sua peculiare struttura giuridica, per cui il reddito dalla stessa prodotto viene tassato pro quota in capo ai singoli soci - non può essere disgiunta da quella relativa ai soci.

Pertanto, una volta notificato l'atto impositivo alla società e al socio, questi può proporre ricorso sia avverso l'accertamento a lui notificatogli - per far valere vizi riguardanti specificamente la sua posizione fiscale - nonché impugnare direttamente l'accertamento notificato in capo alla società, per contestare quest'ultimo.

Sulle conseguenze processuali e, in particolare, sul rapporto che si instaura tra il ricorso proposto avverso l'accertamento unitario e quello prodotto contro l'atto di determinazione del reddito accertato in capo ai singoli soci si sono formati, nel corso degli anni, due diversi indirizzi sui quali è intervenuta, facendo finalmente chiarezza, la richiamata pronuncia n. 14815 del 4 giugno 2008.

La sentenza delle sezioni unite
Con la sentenza 14815, i giudici di legittimità hanno precisato che la disposizione di cui all'articolo 40, secondo comma, del Dpr 600/1973, in combinato disposto con quella di cui all'articolo 5 del Tuir, "…determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati (società e soci)".

Presupposto essenziale e sufficiente perché si verifichi il litisconsorzio necessario, continuano i giudici di legittimità, è "…che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento,……sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società".

In conclusione, viene affermato il principio per cui il ricorso "…proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2,…".
La conseguenza del mancato rispetto del principio del contraddittorio, il cui controllo peraltro spetta d'ufficio al giudice, determina la "…nullità di tutte le attività processuali conseguenti (artt. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo in primo grado".

L'ultima sentenza
In seguito dell'accertamento di maggiori redditi in capo a una società professionale (composta da due soci), un ufficio finanziario ridetermina il reddito di partecipazione nei confronti di un socio con atto da questi impugnato, senza fortuna, innanzi alla Commissione tributaria provinciale.
L'appello interposto dal contribuente, invece, viene accolto dai giudici tributari di secondo grado che, in riforma della sentenza appellata, annullano la pretesa impositiva erariale con sentenza avverso la quale l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione.

Con la pronuncia 11466 del 18 maggio, i giudici di piazza Cavour osservano che - come già affermato dalle sezioni unite della Corte suprema nella richiamata sentenza 14815/2008 - "…l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento".

In questo caso, osservano i giudici di legittimità, il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Ne consegue che "…la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione Provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59".
Pertanto, la sentenza di appello deve essere annullata e l'intero giudizio rimesso alla Commissione tributaria provinciale.
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