Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Vendite tramite “e-Bay”:
nel dubbio, sono soggette a Iva

Secondo il Collegio pugliese, se non è possibile verificare con certezza se le cessioni siano state effettuate come privato o come soggetto Iva. Si presume quest’ultima ipotesi, in assenza di controprova

carrello della spesa su tastiera pc

La Ctr Puglia ha stabilito che, se manca un’adeguata prova contraria da parte del contribuente, è legittimo l’avviso di accertamento induttivo per omessa contabilizzazione di maggiori ricavi e operazioni imponibili, con il quale l’ufficio, sulla base di presunzioni cosiddette “super semplici”, accerta le relative imposte, a seguito del commercio elettronico di beni ceduti e non dichiarati.
Questi i contenuti della sentenza n. 498 depositata l’11 febbraio 2021.
 
I fatti in causa
Al centro della vertenza vi era un avviso di accertamento induttivo, notificato ad una srl, ex articoli 39, 41-bis del Dpr n. 600/1973 e 54 del Dpr n. 633/1972, per omessa contabilizzazione di maggiori ricavi e operazioni imponibili, in seguito al commercio elettronico di beni ceduti e non dichiarati, con il quale l'Agenzia delle entrate accertava, sulla base di presunzioni “super semplici”, le imposte dovute dalla compagine.
 
Il processo di prime cure
La contribuente ricorreva avanti alla Ctp di Taranto, lamentando, nelle presunzioni utilizzate dall'ufficio, la mancata considerazione e valutazione della circostanza che le vendite erano state, invece, effettuate da altra società (tedesca), le cui quote erano state successivamente acquistate dalla ricorrente, che aveva il medesimo legale rappresentate.
Inoltre, secondo l’impostazione della compagine, veniva contestata la superficialità e l'approssimazione della ricostruzione induttiva degli imponibili e delle relative imposte da parte dell'ufficio, che non aveva tenuto conto del costo del venduto, cioè della percentuale di ricarico, e, comunque, dell'Iva non dovuta, perché l'amministrazione finanziaria riteneva di non poter riconoscere gli acquisti, in quanto mancava la prova rigorosa degli stessi.
Per la srl, al limite, ai fini Iva, le cessioni dovevano essere considerate cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b) del Dl n. 331/1993.
L’ufficio, dal canto suo, sosteneva la legittimità e la fondatezza dell’attività impositiva: la prospettazione erariale riscontrava l’avallo dei giudici di prime cure.
 
L’appello e la decisione del Collegio regionale
La srl appellava la sentenza di primo grado avanti alla Ctr Puglia, che si dimostrava d’accordo con il Collegio di prime cure.
Infatti, la Ctr riteneva che l'ufficio, prima, e la Ctp, poi, avevano giustamente ritenuto che la documentazione agli atti (fatture e Ddt del fornitore dei beni mobili) risultava intestata alla società tedesca, richiamata dalla contribuente, ma quest’ultima compagine, in realtà, non esisteva giuridicamente nell’anno in considerazione e le relative fatture erano, pertanto, da considerarsi illegittime.
 
Operazioni tutte imponibili Iva, se manca la prova contraria
Il rappresentante legale della srl, osservava la Ctr, operava nel commercio elettronico tramite un account e-bay, utilizzato anche in precedenza per le vendite della società appellante, e, per determinati anni, lo stesso soggetto aveva effettuato cessioni ad acquirenti del web e intestato le relative fatture all'inesistente società tedesca menzionata.
Quindi, inferisce il Collegio d’appello, poiché non era dato sapere con certezza dal report del portale di vendita elettronica se i soggetti del web, ai quali il contribuente vendeva la merce, fossero privati o soggetti Iva, le suddette cessioni, riprese a tassazione per la società italiana, erano state considerate presuntivamente dall'ufficio e dal giudice di prime cure, correttamente tutte imponibili Iva, anche perché parte appellante non aveva dato sufficiente e adeguata prova contraria.
Inoltre, continuava la Ctr, l'appellante non aveva fornito prova dell'operatività effettiva della struttura organizzativa e del pagamento dei tributi nello Stato estero da parte della società tedesca.
Inoltre, la maggior parte delle fatture differite emesse dal fornitore nei confronti della compagine tedesca riportavano la firma del rappresentante legale dell’appellante, come conducente e destinatario della merce, oltre alla modalità di pagamento "Rimessa diretta 30 o 30/60 gg.".
In conclusione, nel rigettare l’appello, il Collegio regionale ritiene ragionevole e ben argomentato il modo di ricostruire gli imponibili e le imposte dovute da parte dell’Agenzia delle entrate, non riconoscendo costi d'acquisto dei beni venduti, perché la società appellante non aveva fornito prove adeguate, sufficienti e convincenti nel corso del giudizio, oltre che in sede amministrativa, pur essendo la parte onerata della prova contraria, anche per il principio di vicinanza della prova e per giurisprudenza di legittimità consolidata, e aveva, pertanto, assunto un comportamento non collaborativo e non in buona fede nel rapporto giuridico d'imposta.
 
Conclusioni
La giurisprudenza tributaria di merito torna ad esaminare il fenomeno delle vendite effettuate tramite il più noto portale in cui avvengono le transazioni elettroniche.
Di recente, commentando un deliberato della Ctr Molise, ci siamo già occupati della questione dell’assenza di professionalità, che comunque non vale a sottrarre a tassazione i ricavi conseguiti dalle vendite e-Bay (cfr., su questa rivista, Difficile negare il commercio online se i fatti dimostrano il contrari).
Ma il fenomeno, dal punto di vista dell’utilizzo a fini fiscali dei report delle vendite elettroniche, è multiforme.
Nel caso di specie, infatti, le transazioni elettroniche contabilizzate dal noto portale elettronico si pongono come legittima base, come presunzioni cosiddette “super semplici”, di un accertamento induttivo e di un recupero effettuato anche ai fini Iva: difatti, è onere del contribuente provare di aver effettuato come soggetto privato dette operazioni.
E non basta meramente affermarlo, se emergono circostanze fattuali, di natura indiziaria, contrastanti con le dichiarazioni del contribuente.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/vendite-tramite-e-bay-nel-dubbio-sono-soggette-iva