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Giurisprudenza

Valida la notifica all’erede
con beneficio di inventario

È soggetto passivo d’imposta e può, quindi, ricevere l’avviso di accertamento, il figlio minorenne che non ha rinunciato al lascito a un anno dal raggiungimento della maggiore età

Legittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate al figlio minore del contribuente che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La possibilità di eccepire di non essere tenuto a pagare i debiti oltre il limite di quanto ricevuto riguarda, infatti, la fase esecutiva e non l’esistenza del debito fiscale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 23389 del 6 ottobre 2017, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia.
 
La vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, confermando la pronuncia di primo grado, annullava un avviso di accertamento emesso con metodo induttivo notificato al figlio minore del contribuente, in qualità di erede.
Secondo la Ctr, il minore non aveva acquisito la qualità di erede, avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario: non risultava, infatti, il perfezionamento, entro un anno dalla maggiore età, dell’accettazione definitiva.
 
Con il successivo ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli articoli 2 e 484 del codice civile in quanto, essendo pacifico che il contribuente ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, per il Fisco egli è soggetto passivo d’imposta e pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento, non avendo rinunciato all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.
 
La pronuncia
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato che l’accettazione con beneficio d’inventario comporta che, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’intestatario del lascito, ai sensi dell’articolo 490, primo comma, del codice civile, il congiunto, o chi per lui, diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d’imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso d’accertamento.
 
Il ricorrente, infatti, si era limitato a eccepire di non essere tenuto, in quanto erede beneficiato, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, ma tale circostanza, oltre che mai contestata dall’Agenzia delle entrate, riguarda i profili esecutivi e non già l’an debeatur. Ne è conseguito il rigetto definitivo del ricorso del contribuente.
 
Sulla questione si ricorda che la legge consente l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario giacché, all’apertura della successione, non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno i beni lasciati.
L’istituto è posto a favore esclusivo dell’erede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo; pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle vicende obbligatorie già facenti capo al defunto.
 
Ciò premesso, la Cassazione confermato il proprio orientamento secondo cui, quando l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario “può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione” (cfr Cassazione, pronuncia 6488/2007).
Secondo i giudici, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti (anche tributari), “ma fa solo sorgere il diritto dell’erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius”.
In altri termini, il fenomeno riguarda esclusivamente i profili esecutivi e non, come nel caso di specie, il profilo dell’an debeatur.
 
Ulteriori osservazioni
La sentenza in commento ricorda come colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è, a tutti gli effetti di legge, un normale erede, come stabilito del resto dal codice civile, ma con l’unica differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello del destinatario della successione. Dunque, quest’ultimo – che conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius – non è tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni a lui pervenuti con la successione.
Sul punto si segnala anche la sentenza della Cassazione 1698/2017, secondo cui la cartella di pagamento o l’avviso dell’Inps non sono atti esecutivi, per cui possono essere legittimamente notificati all’erede con beneficio di inventario, fatto salvo, comunque, il divieto di avviare successivamente il pignoramento.
 
Nel caso di specie si era in presenza di un’ipotesi per cui il figlio che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario, per pagare i debiti era ricorso alla liquidazione di tipo concorsuale, in cui vige la par condicio tra creditori. In questi casi l’erede deve affidarsi per la liquidazione concorsuale a un notaio del luogo ove si è aperta la successione, nominato dal tribunale. Il notaio avverte i creditori e i legatari invitandoli a inviare le loro richieste di pagamento. Dalla pubblicazione di tale avviso non possono più essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori, ovvero, quest’ultimi, i non possono più avviare pignoramenti contro l’erede.
 
La cartella esattoriale o l’avviso dell’Inps sono titoli esecutivi che diventano definitivi se non opposti nei termini. Dunque, lo scopo della notifica di tali atti non è tanto anticipare un pignoramento quanto piuttosto quello di ottenere l’accertamento della incontestabilità della pretesa dell’amministrazione finanziaria e renderla definitiva.
In conclusione, il divieto di promuovere procedure individuali, si riferisce ai soli pignoramenti; ciò quindi non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna.
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