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Giurisprudenza

Ue: senza apposita comunicazione,
no alla riduzione dell’imponibile Iva

Le disposizioni comunitarie conferiscono un margine discrezionale agli Stati circa le formalità che i soggetti passivi devono osservare per ottenere un taglio della base da tassare

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di neutralità fiscale e dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società portoghese all’amministrazione fiscale del suo Paese in odine al rifiuto, opposto da quest’ultima, di accordare la rettifica dell’importo dell’Iva assolta e relativa ad alcuni crediti insoluti e ritenuti inesigibili per insolvenza dei debitori.
La società fornisce e gestisce servizi pubblici municipali di drenaggio, depurazione e scarico delle acque reflue di un sistema integrato di disinquinamento ed è un soggetto passivo ai fini dell’Iva. Nella sua dichiarazione periodica ha ridotto la base imponibile e ha rettificato gli importi Iva già liquidati e addebitati ad alcuni suoi clienti dichiarati insolventi con sentenze passate in giudicato. La rettifica ha comportato una diminuzione dell’imposta a favore della società.
Successivamente, la società è stata oggetto di un’ispezione fiscale, in esito alla quale l’amministrazione tributaria lamentava che la stessa non aveva soddisfatto il requisito consistente nella comunicazione preventiva ai debitori insolventi della sua intenzione di annullare l’Iva, ai fini della rettifica della detrazione dell’imposta che essi avrebbero potuto aver effettuato.
 
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui il giudice a quo chiede, in sostanza, se il principio di neutralità e l’articolo 90 della direttiva 2006/112 ostino a una normativa nazionale secondo cui la riduzione della base imponibile dell’Iva, in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata senza aver prima comunicato la propria intenzione di annullare in tutto o in parte l’imposta, all’acquirente del bene o del servizio, se quest’ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell’importo dell’Iva che questi abbia potuto effettuare.
 
Le valutazioni e le conclusioni della Corte Ue
I giudici comunitari vengono, quindi, chiamati a verificare l’eventuale sussistenza di un contrasto tra la disciplina comunitaria e una disciplina nazionale che condizioni la riduzione della base imponibile Iva all’assolvimento del requisito procedurale che consta nell’onere di comunicazione avente a oggetto l’intenzione del soggetto passivo di annullare in tutto o in parte l’Iva all’acquirente del bene o del servizio, se questi è un soggetto passivo.
 
La Corte Ue non rileva la sussistenza di un tale contrasto sulla base delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, osserva che, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva Iva, per le forniture di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, incluse le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, che riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successivi al momento in cui l’operazione viene effettuata, obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’Iva dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita.
Tale disposizione costituisce l’espressione di un principio fondamentale della direttiva Iva, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario consiste nel fatto che l’Amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.
L’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva, consente, tuttavia, ai Paesi membri di derogare a tale norma in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del prezzo dell’operazione.
 
Ciò premesso, la Corte osserva che le disposizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 1, e all’articolo 273 della direttiva, non precisando né le condizioni né gli obblighi che gli Stati possono prevedere, conferiscono agli stessi un margine discrezionale per quanto attiene alle formalità che i soggetti d’imposta devono osservare al fine di vedersi riconoscere una riduzione della base imponibile.
Le formalità che i soggetti d’imposta devono adempiere per esercitare, dinanzi alle autorità tributarie, il diritto di effettuare una riduzione della base imponibile devono essere limitate a quelle che consentano di dimostrare che, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sarà definitivamente percepita.
 
Nella fattispecie all’esame della Corte, un requisito che subordina la riduzione della base imponibile di un soggetto passivo, in caso di mancato pagamento, alla previa comunicazione da parte di quest’ultimo al suo debitore, se si tratta di un soggetto passivo, della sua intenzione di annullare una parte o la totalità dell’imposta, rientra, contemporaneamente, nell’ambito di applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1, e dell’articolo 273 della direttiva Iva.
Con riferimento ai principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il requisito che consente di informare il debitore del fatto che è tenuto a rettificare l’importo dell’Iva che ha eventualmente potuto detrarre a monte, può contribuire sia a garantire l’esatta riscossione dell’Iva e a evitare le evasioni che a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale.
A tal proposito, l’obbligo del debitore insolvente di individuare i propri debiti non pagati e di identificare i propri creditori, al quale fa riferimento la società per far valere la violazione del principio di neutralità, non può costituire una formalità idonea a garantire adeguatamente il rispetto di tali obiettivi, perché tale obbligo d’identificazione si fonda unicamente sull’iniziativa del debitore.
 
Peraltro, il carattere preliminare della comunicazione, da parte del soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, al debitore insolvente, rispetto alla rettifica della base imponibile deve consentire allo Stato membro di agire tempestivamente, nel contesto della procedura di insolvenza, al fine di recuperare l’Iva che il debitore abbia potuto detrarre a monte.
Inoltre, dato che il rispetto del requisito consente al soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, di recuperare tutte le eccedenze dell’Iva versata a titolo dei crediti insoluti, tale requisito non mette in discussione, in linea di principio, la neutralità dell’Iva.
Da ultimo, la Corte osserva che la comunicazione prevista non è soggetta a particolari requisiti di forma e può, quindi, essere effettuata con qualsiasi mezzo adeguato e costituisce un’operazione non particolarmente onerosa.
 
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il principio di neutralità e gli articoli 90 e 273 della direttiva Iva non ostano a una normativa nazionale che prevede che la riduzione della base imponibile, in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest’ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l’Iva all’acquirente del bene o del servizio, se quest’ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell’imposta che questi abbia potuto effettuare.
 
 
Data della sentenza
6 dicembre 2018
 
Numero della causa
C 672/17
 
Nome delle parti
Tratave – Tratamento de Aguas Residuais do Ave SA
 
contro
 
Autoridade Tributaria e Aduaneira
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