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Giurisprudenza

Il titolare di una pensione di inabilità
non può essere un coniuge a carico

Legittimo l’operato dell’Ufficio che ha recuperato a tassazione Irpef l’indebita detrazione della somma percepita che era qualificabile come reddito imponibile, superando la soglia minima

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Il contribuente non ha diritto alla detrazione per la moglie a carico se, all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi (ex articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973),  il coniuge risulta essere titolare  di un reddito imponibile Irpef (pensione di inabilità ordinaria) superiore alla soglia normativamente prevista di euro  2.840,51. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 18253 del 24 giugno 2021.
 

I fatti
La controversia ha origine da una cartella di pagamento con la quale l’ufficio, a seguito di controlli incrociati con il Modello 770 del sostituto d'imposta (Inps), recuperava a tassazione Irpef, per il 2006, l'indebita detrazione per coniuge a carico prevista dall’articolo 12 Tuir, non potendo quest'ultimo essere “a carico”, in quanto titolare di una pensione d'inabilità erogata dall'Inps di importo oltre i limiti di legge.
Il mancato riconoscimento della detrazione per coniuge a carico non derivava da una “interpretazione”, ai fini tributari, della “natura” della pensione percepita dal coniuge, bensì dalla circostanza che, dai dati in possesso dell’ufficio (modello 770 Inps), il coniuge aveva percepito redditi imponibili superiori a euro 2.840,51, limite oltre il quale non è possibile essere a carico di altri soggetti.
Tali redditi sono stati dichiarati dal sostituto d’imposta quali “redditi di pensione”, e dunque imponibili, con specifica indicazione delle detrazioni spettanti, delle ritenute applicate e dell’imposta dovuta e senza alcuna necessità di alcuna specificazione della natura del reddito da parte dell’ufficio, in quanto a ciò aveva già provveduto il sostituto d’imposta.
 
I giudici di merito hanno accolto in primo grado il ricorso del contribuente e, in secondo, l’appello dell’ufficio. In particolare, la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che il carattere risarcitorio dell'"indennità erogata" alla moglie del ricorrente ne escludesse la rilevanza fiscale (ex articolo 6, comma 2, Tuir), in quanto si trattava di un’indennità derivante dall’accertata inabilità permanente al lavoro che, in quanto tale, non aveva natura sostitutiva del reddito ma funzione di reintegrazione patrimoniale del danno subito.
La Commissione regionale, invece, ha reputato legittima l'esclusione della detrazione per il coniuge a carico:
- sia all'esito del controllo formale ex articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973, senza che fosse necessario un avviso d'accertamento ex articolo 42, Dpr n. 600/1972, poiché nulla vi era da accertare
- sia, quanto al merito della controversia e in adesione alla tesi erariale, poiché la "pensione di invalidità" del coniuge, corrisposta dall’Inps ex articolo 2, legge n. 222/1984  (diversamente dalla rendita Inail che ha natura risarcitoria) è equiparata a un reddito di lavoro dipendente, assoggettato a imposizione (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir).
 
L’uomo ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro:

  1. violazione degli articoli. 38 e 42, Dpr n. 600/1973 e articolo 49, Tuir, in quanto la Ctr, una volta stabilito che il controllo effettuato dall'ufficio sulla dichiarazione fiscale non era consistito nella mera presa d'atto dei dati da essa risultanti, ma si era articolato in una vera e propria valutazione del merito (tramite la "riqualificazione" dell'importo detratto), con una motivazione contraddittoria rispetto al parametro normativo adottato, ha ritenuto legittimo il ricorso al procedimento dell'articolo 36-ter, che invece riguarda la diversa fattispecie del (mero) controllo formale delle dichiarazioni
  2. violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 49 del Tuir, poiché la Ctr, da un lato, non ha rilevato che, nella specie, la detrazione era legittima non avendo la pensione di inabilità natura reddituale; dall'altro, si è limitata «ad una inconferente differenziazione della pensione di inabilità de qua rispetto alla rendita Inail.». 

La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha ricordato che «l'art.36-ter (rubricato "Controllo formale delle dichiarazioni") attribuisce all'ufficio diverse possibilità, non di mera liquidazione delle imposte (secondo la previsione dell'art. 36-bis), ma di controllo e di più incisivi "interventi" sulle dichiarazioni del contribuente, non solo sulla base di queste, ma anche in base ad atti diversi da quelli allegati dall'interessato ed esterni alla sua sfera giuridica).» (Cassazione n. 18253/2021).
 
Osservazioni
I giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare sia lo strumento utilizzato per il controllo della dichiarazione dei redditi, sia la qualificazione giuridica del reddito percepito.
Con riferimento al primo aspetto, la Cassazione, richiamando l'indirizzo sezionale (sentenza n. 15311/2014), ha affermato che il legislatore, all’articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973, ha previsto una specifica procedura che, garantendo il principio di collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente, bilancia la maggiore incisività del “controllo formale” (rispetto alla “liquidazione” ex articolo 36-bis) con la comunicazione del suo esito: a conclusione della fase procedimentale necessaria, infatti, l'amministrazione ne deve dare comunicazione all'interessato (contribuente o sostituto d'imposta), indicando i motivi che hanno dato luogo alla rettifica gli imponibili, le imposte eccetera.
Al riguardo la sentenza impugnata è immune da vizi.
 
La Commissione regionale si è uniformata ai citati principi sezionali  là dove ha giudicato legittimo l'operato dell'ufficio che, senza uscire dal perimetro del controllo formale, ossia senza compiere alcuna ulteriore e più approfondita attività accertatrice, ha proceduto alla ripresa tributaria sulla base della dichiarazione dei redditi, nonché della documentazione esibita dal contribuente.
In relazione alla qualificazione giuridica del reddito percepito dal coniuge, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto il motivo inammissibile e infondato. Inammissibile perché l'articolo 360, comma 1 n. 5, codice procedura civile, riformulato dall’articolo 54, Dl. n. 83/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La Corte ha precisato che solo un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cassazione, n. 29883/2017 e n. 21152/2014; sezioni unite n. 5745/2015) presenta le caratteristiche del “fatto” previsto dalla norma processuale, e non invece una "questione" o un "punto", né le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cassazione, n. 21152/2014). Di conseguenza, nella fattispecie in esame, il riferimento al parametro dell'articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5, non consente al contribuente di sostenere l'erronea qualificazione giuridica della pensione di inabilità che egli ascrive alla Commissione regionale.
La Cassazione ha affermato, inoltre, che lo stesso motivo di ricorso è infondato in quanto la Ctr, nel rispetto del dato normativo, ha disatteso l'argomento difensivo del contribuente circa la natura indennitaria/risarcitoria (alla stregua della rendita Inail) della pensione d'inabilità del coniuge, e ha condiviso invece la tesi del Fisco, che negava il diritto (del contribuente) alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico, in quanto, appunto, all'esito del controllo formale, la moglie dell'interessato era risultata titolare della pensione di inabilità ordinaria Inps, ex articolo 2, legge n. 222/1984, qualificabile come reddito di lavoro dipendente, imponibile ex articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir («costituiscono… redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.»)
Il diritto (del contribuente) alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico è stato negato, quindi, in quanto non solo all'esito del controllo formale, la moglie dell'interessato era risultata titolare di un reddito risultato superiore alla soglia minima che non l’avrebbe autorizzata ad essere “fiscalmente a carico”,  ma anche perché tale reddito di lavoro dipendente era tassabile (Cassazione, n. 17129 e n. 17130 del 2021).
Del resto tali conclusioni risultano conformi ai documenti di prassi dell’istituto secondo i quali la pensione ordinaria d’inabilità ex articolo .2,  legge n. 222/1984 è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e non (come l’assegno di invalidità) non ha carattere risarcitorio (indennizzo) o riparatorio di tipo patrimoniale e neppure di un danno biologico ma, al contrario, va a sostituire redditi non più percepibili a causa di un impedimento (in tal senso, circolare Inps n. 1 del 3/1/1985: «…l'intervento protettivo dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità non è finalizzato ad indennizzare un danno all' integrità fisica dell' assicurato, né a riparare alla pura perdita della retribuzione normalmente percepita, bensì a sostituire un guadagno che il lavoratore, a causa dell' alterato stato di salute, non è più in grado di conseguire con le sue forze».

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