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Giurisprudenza

La tassa di immatricolazione non è un’imposta sui consumi

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Ue concerne la pretesa violazione delle disposizioni contenute nella direttiva CE 83/183
In particolare la Commissione europea ha ritenuto opportuno deferire all’organo di giustizia comunitario, chiedendone la condanna, il comportamento adottato dal Regno di Danimarca che, in violazione della richiamata direttiva, non consente, a chi trasferisce definitivamente la propria residenza nello Stato, di beneficiare della franchigia prevista per l’applicazione della cosiddetta tassa di immatricolazione sugli autoveicoli.

La direttiva CE 83/183, toccando da vicino alcune tra le fondamentali libertà garantite dal Trattato quale la libertà di circolazione delle persone e delle cose e la libertà di stabilimento, detta dei criteri per l’applicazione di franchigie fiscali alle importazioni definitive di beni personali da parte di cittadini europei provenienti da un altro Stato membro.

I motivi del deferimento

In particolare la Commissione europea ha ritenuto opportuno deferire alla Corte, chiedendone la condanna, il comportamento adottato dal Regno di Danimarca che, in violazione della richiamata direttiva, non consente a chi trasferisce definitivamente la propria residenza nello Stato di beneficiare della franchigia prevista dall’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva CE 83/183 per l’applicazione della cosiddetta tassa di immatricolazione sugli autoveicoli. A parere della Commissione, l’applicazione di tale tributo a carico di chi, trasferendo la propria residenza nello Stato vi introduce la propria autovettura, configura l’esazione di un vero e proprio dazio e, come tale, una aperta violazione della franchigia prevista dalla direttiva 83/183 nonché degli obblighi nascenti dal Trattato in ordine alla libera circolazione di persone e merci.
La posizione della Corte
Investita della questione, la Corte ha preliminarmente ricordato la ratio sottesa alla direttiva in esame e, cioè, quella di eliminare gli aggravi fiscali che ostacolano la libera circolazione dei cittadini europei che trasferiscono la loro residenza da uno Stato membro verso un altro. Per far ciò la direttiva ha introdotto, come già rilevato, una franchigia fiscale per le tasse sui consumi normalmente applicate all’atto dell’introduzione dei beni personali di provenienza comunitaria. La Corte osserva, inoltre, che già in passato (causa Weigel e Lindfors), affrontando una fattispecie del tutto similare, aveva sostenuto che la franchigia prevista dalla direttiva 83/183 non si estende all’applicazione della tassa di immatricolazione sull’autoveicolo.
Il tributo e le sue caratteristiche
Tale tributo si applica per il solo fatto che l’auto viene immatricolata sul territorio nazionale a nulla rilevando la circostanza che l’auto provenga o meno da uno Stato membro o da un Paese terzo. Da ciò discende che la tassa di immatricolazione non rientra nell’ambito di applicazione della esenzione fiscale prevista dall’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 83/183 in quanto il predetto tributo prescinde dal concreto utilizzo del bene e non può, pertanto, essere assimilato a un’imposta sui consumi. Una indiretta conferma a tale assunto viene dalla lettura del secondo comma del richiamato articolo che espressamente dichiara non applicabile la franchigia per le imposte che colpiscono l’utilizzo del bene all’interno del territorio nazionale, quali i canoni TV, le tasse di circolazione e i diritti riscossi all’atto dell’immatricolazione di autoveicoli.
Le conclusioni della Corte
La Corte conclude osservando che se, sotto il profilo squisitamente giuridico-formale, l’applicazione della tassa di immatricolazione non è vietata dalla direttiva 83/183, nondimeno ciò non significa che l’esazione di tale tributo non incida negativamente sulla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. Difatti, come già rilevato nella sentenza Weigel, "una tassa di immatricolazione è suscettibile di influire negativamente sulla decisione dei lavoratori migranti di spostarsi liberamente all’interno degli Stati; anche se la compatibilità di una tale tassa con gli articoli del Trattato che garantiscono tali diritti dipende, in concreto, dal tipo di tassa e dalle sue modalità di applicazione.".
Tuttavia, osserva in chiusura la Corte, poiché nella presente controversia non è stata denunziata la violazione dei sopra richiamati articoli del Trattato ma unicamente il preteso contrasto con la direttiva 83/183, il ricorso proposto dalla Commissione contro il Regno di Danimarca si intende rigettato in quanto l’applicazione della tassa di immatricolazione non viola le disposizioni contenute nella predetta direttiva.

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