Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Sulle cessioni di quote latte i giudici Ue fanno chiarezza

Protagonisti della controversia oggetto di sentenza un agricoltore bavarese e un organismo di diritto pubblico

La questione sottoposta al vaglio dei giudici europei verte principalmente sul contenuto disposto dall’articolo 4 n. 5 della direttiva Iva. Tempestiva la risposta di Bruxelles ai quesiti posti nella causa C-408/06. Un agricoltore bavarese e un organismo di diritto pubblico tedesco, la Landesanstalt, che gestisce l’unico punto vendita di quote latte creato nel Land della Baviera in Germania sono stati chiamati in causa. In particolare la Landesanstalt rappresenta una sorta di mediatore fra i diversi produttori di latte, ovvero l’obiettivo principale della sua azione è confrontare le offerte e le domande dei diversi operatori del settore e determinare un prezzo di equilibrio capace di far incontrare la domanda e l’offerta e rendere possibile, pertanto, la transazione commerciale. Tempestiva la risposta di Bruxelles ai quesiti posti con la causa C-408/06

Le questioni pregiudiziali
L’agricoltore bavarese come acquirente di tali quote di riferimento, avendo ricevuto una fattura di acquisto senza indicazione separata dell’Iva, ha adito alle vie legali opponendosi dinanzi al Finanzgericht Műnchen il quale, appurato che la Landesanstalt aveva agito in qualità di imprenditore e in nome proprio, decideva di accogliere le motivazioni addotte dallo stesso agricoltore. Contro tale decisione il soggetto pubblico tedesco proponeva ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof che, a sua volta, richiedeva l’intervento del giudice europeo per chiarire, in primis, se l’attività del soggetto pubblico in specie potesse essere ricondotta a quella di un "organismo agricolo d’intervento" o di uno "spaccio" e, in caso di soluzione negativa delle citate questioni, se nel caso in esame sussistono "distorsioni di una certa importanza alla concorrenza" dovute al mancato assoggettamento a Iva dello stesso punto vendita ai sensi dell’articolo 4-n. 5 della sesta direttiva Cee.

La normativa comunitaria
La questione sottoposta al vaglio dei giudici europei verte principalmente sul contenuto disposto dall’articolo 4- n. 5 della direttiva Iva. Ai sensi di tale articolo, infatti, i soggetti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi in riferimento ad attività ed operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità ed a condizione che il loro non assoggettamento non provochi distorsioni alla concorrenza. La stessa norma prevede, in aggiunta, che "in ogni caso, gli enti succitati (ovvero i soggetti di diritto pubblico n.d.r.) sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili". Le operazioni di cui ai punti 7 e 12 dell’allegato D sono "operazioni degli organismi agricoli d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti" e "gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili".

La sentenza della Corte
Nell’affrontare le questioni sottoposte alla sua attenzione, la Corte di Giustizia CE con la sentenza relativa alla causa C-408/06 ha osservato, preliminarmente, che un‘attività è da considerarsi economica, e quindi la sua analisi rientra nell’ambito della sesta direttiva Cee, quando "presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione". Nel rinviare al giudice nazionale il giudizio sull’esistenza delle predette condizioni, il Supremo organo di giustizia europeo ha precisato che il punto vendita gestito dalla Landesanstallt non è un organismo agricolo di intervento in quanto la sua attività non è relativa ad un prodotto agricolo (il latte n.d.r.) e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di cui al punto 7 dell’allegato D della direttiva Iva. La Corte ha anche ribadito che il punto vendita in oggetto non è assimilabile ad uno spaccio in quanto quest’ultimo, ai sensi del punto 12 dell’allegato D, "riguarda gli organismi incaricati di vendere merci al personale dell’impresa o dell’amministrazione di cui fa parte", mentre l’attività in disamina è "incaricata di contribuire all’equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna per soddisfare gli interessi dei produttori". In merito alla possibile esistenza di "distorsioni di concorrenza di una certa importanza", la Corte ha precisato che tali condizioni non sono ravvisabili nel caso in specie in quanto non vi sono operatori privati che forniscono prestazioni di concorrenza con i servizi resi dal soggetto pubblico.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sulle-cessioni-quote-latte-giudici-ue-fanno-chiarezza