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Giurisprudenza

Sui legati in favore del no profit
il vantaggio fiscale crea disparità

La vertenza comunitaria verte sulla legittimità di una aliquota differenziata per donazioni e successioni in misura agevolata in caso di lasciti alle organizzazioni non lucrative

corte ue
Al centro della controversia, esaminata dagli eurogiudici, è il codice tributario della Repubblica ellenica che, per la parte dell’eredità, prevede un’aliquota fiscale ridotta per i legati a favore delle persone giuridiche senza scopo di lucro (ad es. con scopi filantropici) che siano stabilite in Grecia. La stessa norma agevolativa è prevista per le persone giuridiche senza scopo di lucro straniere, a condizione che gli Stati in cui sono stabilite riconoscano un trattamento più favorevole per i legati effettuati a favore di persone giuridiche greche senza scopo di lucro (la cd. riserva di reciprocità).

Il ricorso – Secondo la Commissione europea tale normativa contiene una chiara discriminazione a danno delle persone giuridiche (senza scopo di lucro) degli altri Stati membri dell’UE (e del SEE), che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali contenuta nell’articolo 63 del TFUE.
La Commissione osserva che le disposizioni impugnate producono, in primo luogo, l’effetto di tassare più pesantemente l’eredità quando il beneficiario è stabilito in uno Stato membro che non riserva il medesimo trattamento fiscale alle società senza scopo di lucro greche.
La Commissione inoltre osserva che una tale previsione non può trovare giustificazione nell’alleggerimento del bilancio nazionale mediante l’attività degli organismi senza scopo di lucro  perché costituisce un motivo finanziario non accettabile.
Ed infine il principio della libera circolazione dei capitali non può essere soggetto al principio di reciprocità, perché il diritto europeo dovrebbe concentrarsi sulla parità tra cittadini.
 
Le obiezioni della Grecia – La Repubblica ellenica respinge al mittente le accuse, affermando che la previsione di un’aliquota agevolata non costituirebbe restrizione alla libera circolazione dei capitali; ma anche se così fosse, tale restrizione sarebbe legittimamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale, costituiti dall’esigenza di non intaccare le entrate fiscali con un minor gettito derivante da una eventuale estensione dell’agevolazione.
Infine, a parere della resistente, ogni Stato membro ha il diritto di richiedere un nesso abbastanza stretto tra le organizzazioni no-profit e le attività che svolgono ai fini della concessione di determinati benefici fiscali.
 
La valutazione della Corte di giustizia – Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i trasferimenti mortis causa costituiscono a tutti gli effetti movimenti di capitale, secondo l’articolo 63 del TFUE, con l’eccezione dei casi in cui i suoi elementi costitutivi sono confinati all’interno di un singolo Stato membro.
Nel caso in esame la questione verte sulla legittimità di una aliquota fiscale sulle donazioni e successioni, in misura agevolata in caso di lasciti effettuati a favore di organizzazioni senza scopo di lucro stabiliti in Grecia o in un Paese terzo con riserva di reciprocità.
Alla luce di tali elementi, pertanto, la controversia rientra nei casi di verifica del principio della libera circolazione dei capitali.
A tal riguardo l’articolo 63 del TFUE vieta in maniera generale restrizioni ai movimenti di capitale. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, in caso di successione dette restrizioni sono costituite da quelle che hanno come effetto la riduzione del valore della proprietà di un residente di uno Stato membro rispetto a quello nazionale.
 
Il luogo di residenza del defunto o del beneficiario - A tal proposito la Corte ha già chiarito che la legislazione che subordina l’applicazione di un’aliquota ridotta sulla base del luogo di residenza del defunto o del beneficiario, che ha come effetto un’imposizione maggiore a carico di un non residente rispetto ad un residente, incorre in una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Nel caso di specie, l’applicazione di un’aliquota ridotta ha come conseguenza la riduzione del valore della proprietà lascata in eredità a favore di organismi no-profit stranieri residenti in Stati che non prevedono misure equivalenti.
 
La posizione della Commissione europea - Inoltre, come osservato dalla Commissione, la normativa potrebbe rendere la piazza finanziaria greca meno attrattiva dei capitali esteri, nella prospettiva di una tassazione maggiore rispetto a quella domestica. Alla luce di tali considerazioni le disposizioni impugnate dalla Commissione europea costituiscono una palese violazione al principio della libera circolazione dei capitali previsto dall’articolo 63, paragrafo 1 del TFUE.
Inoltre, sebbene sia legittimo per uno Stato membro fissare un nesso specifico tra le organizzazioni no-profit e le attività svolte, tale beneficio non può essere limitato ai soli enti stabiliti nel proprio territorio.
 
La posizione della Grecia - La Repubblica ellenica sostiene altresì che la perdita di entrate fiscali legata al regime preferenziale è più che compensata dagli effetti benefici dell’attività svolta dagli organismi no-profit all’interno del proprio territorio e che estendere in maniera generale tale regime a tutte le organizzazioni provocherebbe una ingiustificata contrazione delle entrate dello Stato.
 
Le conclusioni della Corte - A parere della Corte anche tale motivo è infondato perché evitare la riduzione di gettito non costituisce uno degli obiettivi di interesse pubblico generale di cui all’art. 65 del TFUE. In conclusione la Corte di Giustizia dell’Ue ha dichiarato fondato il ricorso presentato dalla Commissione europea dichiarando e sancendo il seguente principio di diritto:
“Adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’aliquota preferenziale di imposta di successione per legati effettuati a favore di organizzazioni no-profit che sono stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea o della spazio economico europeo a condizione di reciprocità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992.”
 
Data della sentenza
4 maggio 2017
Numero della causa
C-98/16
Nome delle parti
  • Commissione europea
      contro
  • Repubblica ellenica
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