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Giurisprudenza

Stesso soggetto, duplice ruolo:
non è violato il ne bis in idem

Il principio non può essere invocato se l’imputato è oggetto di giudizio in un processo come persona giuridica e in un altro come persona fisica rappresentante legale della società

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L’imprenditore può essere condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti anche se alla società è stata già inflitta una sanzione amministrativa per la stessa condotta. In questo caso non sussiste il ne bis in idem tra amministratore e società. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 25335 del 7 giugno, ha reso definitiva la condanna a carico del legale rappresentante di una società.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Col ricorso per Cassazione l’imputato denunciava violazione di legge ovvero del ne bis in idem di cui all’articolo 4, protocollo 7 Cedu in quanto era stato in precedenza giudicato per gli stessi fatti a seguito dell’emissione di una cartella di pagamento.
Successivamente lo stesso veniva sottoposto a processo penale per il reato di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000: per questo denunciava duplicazione della pena per lo stesso fatto (in sede amministrativa gli era stata contestata la sanzione per dichiarazione infedele di cui all’articolo 1 del Dlgs 471/1997), erroneamente esclusa dalla Corte d’appello che non aveva considerato che il comma 3 del predetto articolo 1 prevede l’aumento della sanzione amministrativa per il caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Per questo l’imputato chiedeva anche di sollevare questione pregiudiziale ex articolo 267 Tfue, per l’interpretazione dell’articolo 4 protocollo 7 Cedu.

Il ricorso è stato rigettato alla luce del consolidato orientamento derivante dalla giurisprudenza comunitaria per cui non c’è violazione del divieto di bis in idem qualora le sanzioni vengano irrogate a soggetti diversi: l’art. 50 della Cedu fa intendere che tale principio opera solo ove vi sia una stessa persona ad essere sanzionata per più di una volta per uno stesso comportamento illecito (Cassazione, sentenze 35156/2017, 41681/2018, 22458/2019). Sul punto si ricordano le fondamentali sentenze della Corte di giustizia rese nelle cause C217/15 e C350/15 che esclude la violazione qualora il procedimento penale e quello tributario vedano come protagonisti soggetti diversi. Secondo la Corte, infatti, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta a una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.

Nel caso di specie le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie sono state disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica: sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che, a seguito della oramai famosa sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo, superando la mera classificazione delle diverse sanzioni operata dall’ordinamento degli Stati contraenti, ha sancito la possibilità di riconoscere i caratteri della sanzione penale ad un illecito qualificato come amministrativo nel diritto interno, ai fini dell’applicazione del principio affermato all’articolo 4, protocollo 7 della Convenzione (cfr Cedu Grande Stevens e altri c. Italia, 04.03.2014).

Quanto all’applicazione di tale postulato, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che riprende le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato) non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest’ultima sia il rappresentante legale dell’altra.

Secondo tale orientamento nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è stato assolto o condannato dalla UE a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge, non trova applicazione nel caso in cui le sanzioni amministrativa e penale siano comminate in capo a soggetti diversi.
Infatti il principio del ne bis in idem presuppone che ricorrano i tre elementi necessari che sono:

  • l’identità della persona sanzionata
  • la duplicità di procedimenti sanzionatori
  • l’identità dei fatti sui quali vertono i procedimenti.

In assenza di uno solo di questi elementi lo stesso, pertanto, non trova applicazione.

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