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Giurisprudenza

Soci e società, il processo rafforza il legame

L’accertamento di un maggior reddito determina un litisconsorzio necessario Sono, di conseguenza, nulle le controversie che non riuniscono tutti gli interessati

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E’ presunzione legale assoluta l’imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di persone, con conseguente litisconsorzio “necessario”, pena la nullità ab imis del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti gli interessati. Questo quanto asserito dalle sezioni unite della Suprema corte con la sentenza 14815 del 4 giugno scorso.

Infatti, mentre la mancata notifica a uno dei soci o associato dell’avviso di accertamento, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40, Dpr 600/1973, non comporta la nullità dell’atto per vizi di legittimità, connessi alla natura amministrativa dell’atto stesso(1), la mancata costituzione in giudizio di tutti gli aventi causa, invece, determina la nullità del giudizio per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 del Dlgs 546/1992, che sancisce l’obbligatorietà del litisconsorzio.
E’ stata ribadita, in buona sostanza l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità sostanziale tra le cause della società e quelle dei soci.

Cenni sul litisconsorzio tributario e differenze con quello civile
L’istituto del litisconsorzio necessario, regolato dall’articolo 14 del Dlgs 546/1992, rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella “civilistica”. L’articolo 102 del Codice di procedura civile, infatti, testualmente recita “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, questi debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Il legislatore civile, quindi, detta una norma in bianco, al contrario del legislatore tributario che rappresenta la inscindibilità della causa dall’oggetto del ricorso.

Un’ipotesi di litisconsorzio necessario in campo tributario si ravvisa ogni qualvolta, per effetto della norma tributaria o della potestà impositiva esercitata dall’Amministrazione finanziaria, l’atto emanato coinvolga una pluralità di soggetti e il ricorso, seppur presentato da uno solo degli obbligati in solido, abbia a oggetto la posizione comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto impositivo; in parole semplici, gli elementi comuni costitutivi dell’obbligazione tributaria.
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La strada più opportuna, secondo i giudici di piazza Cavour, è disporre la riunione dei procedimenti ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 546/92, e l’integrazione del contraddittorio a carico di tutti i soggetti coinvolti, che, per scelta o per mancata notifica dell’avviso di accertamento, non hanno proposto ricorso ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, Dlgs 546/1992.

Nell’ipotesi in cui le cause fossero pendenti innanzi a giudici diversi, la riunione dei procedimenti deve essere disposta innanzi il giudice preventivamente adito (ai sensi dell’articolo 39 Cpc, applicabile, per disposizione analogica, al processo tributario) per ricomporre l’unicità della causa; in caso contrario, il disposto dell’articolo del decreto sul contenzioso tributario, che prevede la tassativa competenza territoriale delle commissioni, potrebbe essere di ostacolo nell’ipotesi di più ricorsi presentati innanzi a giudici diversi.

È da ritenere, inoltre, che l'applicazione dell'articolo 14, comma 2, non subisca limitazioni nei confronti dei soggetti non impugnanti per i quali l'accertamento sia divenuto definitivo.
Nella sentenza 7053/1991, le Sezioni unite, ribadendo la piena applicabilità delle regole civilistiche sulla solidarietà all'obbligazione tributaria, hanno affermato che “non sono di ostacolo, ai sensi dell’art. 1306 del codice civile le vicende extra - o pre - processuali relative alla posizione sostanziale del condebitore inerte, eventualmente costituite da un atto amministrativo non impugnato”. Pertanto, tale estensione può essere chiesta anche dai soggetti coobbligati nei cui confronti l'accertamento sia divenuto definitivo, per mancata impugnazione.

L'esistenza di un litisconsorzio necessario non viene meno allorché i singoli soggetti sostengano ragioni che possono essere anche tra loro in contrasto: le posizioni dei soci e della società, qualunque sia il contenuto delle rispettive difese, sono sempre strettamente connesse tra loro.
Anche nel caso - ipotizzato nel parere del Consiglio di Stato - in cui i soci intendano contestare soltanto i criteri di imputazione della quota di reddito, la società non può ritenersi estranea a tale dibattito; essa, infatti, deve indicare nella propria dichiarazione anche le quote di reddito spettanti ai singoli soci (articolo 6, comma 1, Dpr 600/1973) e, in caso di indicazione non esatta, potrebbe essere assoggettata a sanzioni. Inoltre, il socio che si è visto attribuire una quota di reddito, che egli ritiene superiore al dovuto, potrebbe avere ragione di danno nei confronti della società.

Al dibattito sulla quota di imputazione sollevato da un singolo socio sarebbero pertanto interessati non solo gli altri soci (la cui quota di attribuzione sarebbe incrementata in conseguenza della diminuzione della quota del primo socio), ma anche la società.

Non è da confondere sul piano processuale, infine, il litisconsorzio necessario con l’obbligazione solidale. La stessa giurisprudenza di legittimità è conforme agli orientamenti della dottrina prevalente nel sostenere che la solidarietà tributaria non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno di questi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria.
Con la sentenza 5595/2003, avente a oggetto un avviso di rettifica notitificato agli eredi, i giudici hanno sancito che “non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale” e che “la riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 del codice di procedura civile), non fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse riunite nello stesso processo, con la conseguenza che resta autonoma anche la posizione assunta dalle parti in ciascuno dei giudizi”.

NOTE
1. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del Dpr 600/1973 alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'articolo 5 del Dpr 917/1986, si procede con un unico atto, ai fini dell'imposta dovuta dai singoli soci o associati. Tale precetto, infatti, è impositivo di un onere, non di un obbligo, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta la nullità dei provvedimenti impositivi ma una serie di conseguenza, tra le quali l'apertura di tanti processi quanti sono gli atti notificati.
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