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Giurisprudenza

Sequestro preventivo di denaro ok
se sulla provenienza cala il silenzio

Soprattutto quando, oltre all’ingente quantità di soldi nascosti, vengono alla luce anche fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, pagate senza utilizzare mezzi tracciabili

silenzio

È legittimo il sequestro preventivo dell’ingente somma di denaro occultata in buste di nylon sotto i sedili dell’autocarro, con il quale rientravano in Italia i due indagati chiamati a rispondere del reato riciclaggio del contante proveniente dai delitti tributari presupposti (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), in assenza di una loro giustificazione sul possesso di tanto denaro (Cassazione, sentenza n. 33584 del 9 settembre 2021).
 
I fatti
Il Gip di Bolzano ha disposto il sequestro preventivo della somma di 487.690 euro, rinvenuta a Brennero nella disponibilità di un uomo e una donna, che era stata occultata sotto i sedili dell’autocarro con il quale gli stessi stavano rientrando in Italia dall’estero. In particolare, i due erano stati chiamati a rispondere del riciclaggio del denaro che risultava provenire da reati tributari. Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, costituivano reati presupposti i delitti di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, consistenti nella fittizia cessione di beni di vario genere da parte di due società polacche a favore di compagini italiane, apparentemente pagate con strumenti tracciabili, ma con importi poi “retrocessi” in contanti, in modo da creare costi fittizi per le stesse società italiane. Gli accertamenti eseguiti, inoltre, avevano consentito di verificare che le società italiane, apparentemente acquirenti dei beni, erano state appena costituite ed erano rappresentate da prestanome identificati in soggetti ben noti agli organi inquirenti. Il Tribunale altoatesino, chiamato in causa solo dall’uomo, ha annullato l’ordinanza del Gip sostenendo che, quanto al “fumus”, il provvedimento di sequestro doveva essere sorretto da una motivazione che consentisse di individuare la tipologia del reato presupposto non sulla base di un semplice sospetto o di elementi di natura meramente congetturale; ha subordinato, inoltre, la restituzione del denaro alla mancata adozione di provvedimenti di natura amministrativa da parte dell’ufficio delle Dogane.
 
La Corte, adita la prima volta dal Pm, ha cassato l’ordinanza impugnata ritenendo che, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo, non sia  necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operata la misura cautelare, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Cassazione penale, nn. 2248/2013, 5656/2014 e 18491/2018). In tema di misure cautelari, inoltre, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento consolidato:
- sia sull’accertamento del reato di riciclaggio, che non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Cassazione penale, nn. 546/2011 e 20188/2015)
- sia sulla valida motivazione del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio ex articolo 648-bis cp, rispetto alla quale, pur non essendo necessario che i delitti presupposti siano specificamente individuati e accertati, è però indispensabile che essi, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, risultino almeno astrattamente configurabili: configurabilità che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l’esistenza sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative a beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (Cassazione penale, nn. 813/2003 e 51200/2019).
 
Posti tali principi, la Cassazione rinviava la vicenda cautelare al Tribunale chiamato a valutare se gli elementi disponibili avessero consentito di ritenere sufficientemente delineato il “fumus” del delitto di riciclaggio, con riferimento a operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti (in tutto o in parte, oggettivamente o soggettivamente), considerando le peculiarità della fase incidentale, rispetto alla necessità di identificare la loro esatta e specifica dinamica e consistenza.
L’ordinanza del Tribunale di conferma dell’originario provvedimento del Gip è stata impugnata in Cassazione, questa volta dall’indagato che ha chiesto la restituzione delle somme sequestrate e ha lamentato travisamento del fatto, apparenza di motivazione e violazione di legge:
- sia in relazione alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato, poiché, a suo parere, il trasporto di una somma di danaro non dichiarata attraverso la frontiera era compatibile con l’illecito amministrativo correlato alla violazione delle norme valutarie e doganali, ritenuto sussistente dall’Agenzia delle entrate di Bolzano, che aveva disposto separato sequestro ma, in sede penale doveva rilevarsi assenza di correlazione logica tra le fatture rinvenute e il denaro, per mancanza di compiute emergenze investigative
- sia in ordine alle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, non utilizzabili perché raccolte in assenza del difensore anche se tali dichiarazioni potevano ritenersi compatibili con l’illecito amministrativo separatamente contestato all'indagato.
 
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha affermato che “…l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, …che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice…” (Cassazione, n. 33584/2021).
 
Osservazioni
I giudici di legittimità si sono pronunciati sul vincolo di pertinenzialità del denaro sequestrato, sulla compatibilità delle risultanze investigative con l’illecito amministrativo e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in assenza di assistenza difensiva.
Sul vincolo di pertinenzialità, hanno osservato che la decisione del Tribunale richiamava, facendoli propri, gli elementi dimostrativi trasfusi nei provvedimenti del Pm e del Gip, tra l’altro ripresi nella decisione di annullamento con rinvio della stessa Cassazione (n. 2466/2021). In quest’ultima, i giudici di legittimità hanno rilevato che dagli atti risultava che, oltre all’ingentissima quantità di denaro occultata sotto il sedile del veicolo all’interno di buste di nylon, erano state rinvenute fatture riferibili a società polacche, relative a cessione di beni di varia natura (bevande, pellicole in plastica, alluminio) in favore di imprese italiane, che documentavano transazioni commerciali in realtà apparenti, perché risultate essere mere cartiere. In particolare, si trattava di società inattive, con sedi fittizie corrispondenti a capannoni vuoti e rappresentate da meri prestanomi impossidenti o con precedenti di polizia (senzatetto e pregiudicati coinvolti in caroselli fiscali).
Tali circostanze fattuali, oltre alla mancata allegazione di giustificazioni di sorta del possesso di tanto contante, sono state apprezzate come indizianti del reato (presupposto) di emissione di fatture per operazioni - sia oggettivamente che soggettivamente - inesistenti e, conseguentemente del riciclaggio dei relativi proventi.
 
Non ha avuto sorte migliore dell’inammissibilità l’ulteriore deduzione sulla compatibilità delle emergenze investigative con “altra ipotesi di illecito amministrativo”, non meglio precisato e posto in essere in violazione delle norme valutarie. Al riguardo la Cassazione ha riscontrato, invece, che il motivo di ricorso non era sussumibile nella violazione di legge o nell’apparenza motivazionale che si risolva in violazione di legge, bensì costituiva il tentativo di una ricostruzione alternativa delle risultanze investigative, non consentita in sede di legittimità in quanto relativa al merito. Senza dire che l’esistenza di altro illecito non avrebbe escluso, comunque, la configurabilità del reato di riciclaggio, che ben poteva concorrere con esso.
 
Infine, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, anche il motivo di ricorso inerente alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva. Ciò in quanto il Tribunale aveva valorizzato numerosi elementi rispetto ai quali, tuttavia, l’indagato si era limitato ad affermare di non avere nulla da dire, senza che, quindi, assumesse alcun carattere di decisività l’assenza di dichiarazioni giustificative dell’uomo.
 
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che, in fase di incidente cautelare come negli eventuali riti a prova contratta, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso - in assenza di difensore e in difetto degli avvisi ex articoli 63, comma 1, e 64 cpp - alla polizia giudiziaria ex articolo 350, comma 7, cpp, anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr Cassazione, n. 2124/2020).

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