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Giurisprudenza

Senza la targa dell’auto,
la deduzione non "viaggia"

Secondo il Collegio, la certezza del costo non è rilevante al fine di dimostrarne la sua destinazione allo svolgimento dell'attività di impresa

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La Corte di cassazione ha stabilito che sono indeducibili per mancanza di inerenza le spese sostenute per l’acquisto di pneumatici e le riparazioni di autoveicoli, nel caso in cui non sia indicata la targa di questi ultimi. Questi, in sintesi, i contenuti dell'ordinanza n. 27116, depositata il 27 novembre 2020.

Fatto e processo
Un ufficio campano rettificava la dichiarazione di una snc, contestando alla compagine l'indebita deduzione di costi, rappresentati da acquisti di pneumatici e spese per manutenzione e riparazione di automezzi, in quanto ritenuti privi dei requisiti di certezza ed inerenza.
Contro il consequenziale avviso di accertamento, a carico della società e dei soci della stessa, proponevano ricorso i contribuenti, avanti ad una Ctp campana, che lo respingeva.
I privati, allora, avanzavano gravame innanzi alla Ctr della Campania che, invece, accoglieva l'appello, deducendo che la mancata indicazione, nelle relative fatture, delle targhe degli automezzi cui si riferivano gli acquisti effettuati e le spese sostenute non era di ostacolo alla deducibilità dei costi sostenuti, in relazione ai profili contestati.

Ricorso per cassazione
L'Agenzia delle entrate, quindi, proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di diritto, eccependo, alla luce di una serie di norme di legge, tra cui l'articolo 109, comma 2, del Tuir, che fosse necessaria l'indicazione delle targhe degli autoveicoli per dedurre i costi contestati alla snc.
L'amministrazione finanziaria si doleva, inoltre, che la Ctr campana avesse riconosciuto la deduzione anche in assenza della prova che i costi sostenuti si riferissero agli automezzi di proprietà della società.

Sentenza
La Cassazione accoglie il ricorso dell'ufficio, riconoscendone la piena fondatezza.
Anzitutto, constata il supremo Collegio, la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato (cfr. Cassazione nn.  30366/2019 e 18904/2018).
Dunque - continua la Corte - ove, come nel caso in esame, sia contestato dall'amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa, è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l'attività di impresa in concreto esercitata, non assolvibile mediante la dimostrazione dell'avvenuta contabilizzazione dello stesso.

L'errore del giudice regionale
Poste tali premesse, i togati di legittimità rilevano che la Ctr ha riconosciuto l'esistenza di siffatta correlazione, desumendola dal fatto che la sostituzione degli pneumatici, così come l'installazione dei pezzi di ricambio e le operazioni di manutenzione, oggetto delle contestate deduzioni, non avviene necessariamente presso un'officina specializzata qualora, come nel caso in esame, l'impresa che beneficia di tali servizi presenti dimensioni trascurabili e sia, conseguentemente, attrezzata per la loro esecuzione.
In definitiva, il giudice regionale ha posto a base della propria valutazione elementi fattuali, quali la certezza dei costi, che non sono rilevanti ai fini della dimostrazione della loro destinazione allo svolgimento dell'attività di impresa.

Conclusioni
Il principio d'inerenza è uno fra i principi fondamentali per la determinazione del reddito d'impresa.
Come noto, esso stabilisce che le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, si possono dedurre solo qualora riguardanti l'attività e il suo sviluppo alla crescita.
Un caso analogo a quello odierno è stato già affrontato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 19600/2014), in cui i giudici hanno chiarito proprio la sfera di deducibilità delle spese di manutenzione degli autoveicoli.
Ebbene, al fine di ritenere dimostrato il requisito di inerenza, è necessario che il contribuente fornisca la documentazione che colleghi la spesa sostenuta dalla società per la manutenzione di ogni singolo veicolo - ossia il numero di targa, proprio come nel caso che stiamo annotando - in modo da collegare che i costi siano stati sostenuti proprio in riferimento ai veicoli della società.
In definitiva, si ritiene che il principio enunciato si inserisca nell'ambito di un orientamento ormai consolidato, in seno alla giurisprudenza di nomofilachia.

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