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Giurisprudenza

Senza negligenza, forse, salva la notifica

Si preannuncia un nuovo intervento delle Sezioni unite in materia di notificazioni

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E' principio consolidato quello per il quale, nel caso di ritardo nel completamento dell'attività di notifica (o anche di mancato compimento della stessa) per fatto non riconducibile a errore o negligenza del notificante, è costituzionalmente obbligata la soluzione della esclusione dell'effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia appunto addebitabile tale esito negativo. Non appaiono ravvisabili profili di negligenza da parte del notificante per l'esito negativo della notificazione tutte le volte in cui egli abbia correttamente comunicato all'ufficiale giudiziario il luogo in cui effettuarla (indirizzo del procuratore costituito, residenza dichiarata, domicilio eletto), quale risultante dall'ultimo atto processuale contenente l'indicazione di tale luogo.
Si pone, pertanto, il problema di stabilire quando il mancato completamento della procedura notificatoria nel termine prescritto sia, o meno, addebitabile al notificante, cioè sia o meno riconducibile a errore o negligenza del medesimo.
Queste, in sintesi, le motivazioni che hanno indotto la sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 6332 pronunciata all'udienza dell'11 gennaio 2008 e depositata il successivo 10 marzo, a rimettere gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Una società proponeva ricorso al giudice tributario avverso l'avviso di rettifica notificatogli dal cessato ufficio Iva di Enna.
Il gravame veniva accolto con sentenza che l'ufficio impugnava davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta.
Quest'ultima, con sentenza n. 51/21/04, depositata il 10 gennaio 2005, rigettava l'appello.
Avverso la pronuncia di seconde cure, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione.

Da quanto si legge nell'ordinanza in esame, la notificazione del ricorso di legittimità - il cui termine, ai sensi dell'articolo 327 Cpc veniva a scadere il giorno 25 febbraio 2006 - veniva tentata una prima volta il 20 febbraio 2006 (il giorno stesso in cui l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario) presso il procuratore domiciliatario, all'indirizzo risultante dagli atti.
Detta notifica, peraltro, non andava a buon fine per avvenuto trasferimento del procuratore medesimo e, pertanto, veniva nuovamente eseguita presso il nuovo indirizzo in data 28 febbraio 2006.

Costituendosi nel giudizio dinanzi alla Suprema corte, la società resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
La parte pubblica, dal proprio canto, ribatteva che il mancato perfezionamento della prima notifica era imputabile al difensore della società, il quale non aveva mai comunicato l'avvenuto trasferimento dello studio, precisando che il fatto che il secondo, positivo, tentativo di notifica fosse avvenuto a distanza di otto giorni dal primo non era ascrivibile all'ufficio, bensì a un ritardo dell'ufficiale giudiziario nella restituzione dell'atto non notificato.

Tanto premesso, il giudice di legittimità si è trovato di fronte alla questione di "stabilire quando il mancato completamento della procedura notificatoria nel termine prescritto sia, o meno, addebitabile al notificante, cioè sia, o non, riconducibile ad errore o negligenza del medesimo".
Al riguardo, rileva la sezione tributaria, occorre prendere le mosse dal principio - oramai consolidato sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella di legittimità - secondo il quale, "nel caso di ritardo nel completamento dell'attività di notifica (o anche di mancato compimento della stessa) per fatto non riconducibile ad errore o negligenza del notificante, è costituzionalmente obbligata la soluzione della esclusione dell'effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia appunto addebitabile tale esito negativo".
Con la ulteriore conseguenza che il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, e, più in particolare che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante sin al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la quale, ove tempestiva, evita quindi alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

Tenendo conto di tali regole inderogabili, la sezione tributaria si è quindi trovata ad affrontare il problema di stabilire in quali ipotesi (prescindendo dai casi in cui la mancata notifica dipenda chiaramente da errore dell'ufficiale giudiziario o da fatto del terzo) il mancato completamento della procedura notificatoria nel termine stabilito sia, o meno, addebitabile al notificante, per essere, o meno, lo stesso riconducibile a errore o negligenza del medesimo.

Gli eventi dai quali può scaturire l'esito negativo della notificazione, spiegano i giudici di piazza Cavour, si riducono sostanzialmente a due, e cioè "il decesso del destinatario o l'inesistenza di questi all'indirizzo indicato dal notificante (per erroneità "originaria" o per avvenuto trasferimento)".
Specificamente per quanto attiene alla questione dell'indirizzo, rilevano i togati di legittimità, si registra un orientamento prevalente che pone a carico del notificante il rischio del trasferimento del domicilio del destinatario.
Secondo tale interpretazione, anche nelle ipotesi di non imputabilità al notificante delle circostanze impeditive del perfezionamento della notifica verificatesi successivamente alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'eventuale ulteriore notificazione successiva alla scadenza del termine perentorio per il compimento dell'atto deve ritenersi inesistente.
Ciò in applicazione della regola generale per cui il termine qualificato come perentorio si inquadra nell'istituto generale della decadenza, e, in quanto tale, lo stesso decorre per il solo fatto del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali previsti dalla legge.

A tale interpretazione, rileva l'ordinanza n. 6332, sono stati peraltro imposti dei temperamenti, ad esempio ove si è ritenuto che la predetta regola non è applicabile nel caso di controricorso notificato a indirizzo rivelatosi errato, qualora tale errore sia dovuto a indicazioni inesatte contenute nel ricorso per cassazione (Cassazione, sentenze nn. 7018/2004, 6316/2005, 22480/2006).
Analogamente, si è affermato che non è inammissibile l'integrazione del contraddittorio non giunta a buon esito nel termine disposto a causa del trasferimento del destinatario dal domicilio risultante dai registri anagrafici (Cassazione n. 6360/2007).
E, ancora, si è ritenuto non inammissibile il ricorso per cassazione non tempestivamente notificato in ragione del fatto che l'errore materiale dell'indicazione del numero civico del destinatario era contenuto nell'epigrafe della sentenza notificata e ancor prima nell'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello (Cassazione n. 10693/2007).

In definitiva, secondo la pronuncia in esame, occorre prendere atto della circostanza che, nella recente evoluzione della giurisprudenza, si sta manifestando una generale tendenza a evitare che il diritto di difesa del notificante subisca irrazionali compressioni.
In tale ottica evolutiva, precisa l'ordinanza 6332/2008, appare ragionevole prospettare la tesi secondo cui non appaiono ravvisabili profili di negligenza da parte del notificante per l'esito negativo della notificazione "tutte le volte in cui egli abbia correttamente comunicato all'ufficiale giudiziario il luogo in cui effettuarla (indirizzo del procuratore costituito, residenza dichiarata, domicilio eletto), quale risultante dall'ultimo atto processuale contenente l'indicazione di tale luogo".

In considerazione sia dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, sia, comunque, della particolare importanza della questione, la sezione tributaria ha pertanto deciso di rimettere gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite affinché venga chiarito quando il mancato completamento della procedura notificatoria nel termine prescritto possa essere addebitato al notificante, in quanto riconducibile a errore o negligenza del medesimo e quando, invece, non potendosi ravvisare profili di errore o negligenza possa ammettersi il rinnovo della notificazione.

Il problema da risolvere non è certo di poco conto.
E tanto più si complica se si considera che, qualora dovesse trovare accoglimento la ricostruzione operata dalla sezione tributaria, le sezioni unite potrebbero essere chiamate a chiarire anche l'ulteriore questione, di stabilire un limite temporale entro il quale il notificante possa ritenersi abilitato a reiterare la notificazione.
Su tale ulteriore problematica - la cui soluzione si impone in nome di un doveroso bilanciamento della protezione del diritto di difesa del notificante con l'avverso diritto al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronuncia - l'ordinanza in commento rileva che, in precedenti pronunce di legittimità, si è fatto ricorso talora "all'applicazione di un criterio di ragionevolezza nella valutazione della diligente sollecitudine nel provvedere alla rinotificazione (in tal senso, Cass. nn. 24702 del 2006 e 6360 del 2007, citt.), con le conseguenti inevitabili incertezze di un giudizio caso per caso"; talaltra, si è addivenuti "al riconoscimento della facoltà di rinnovo della notificazione entro lo stesso termine stabilito per la proposizione del ricorso, decorrente dal momento in cui il soggetto è stato posto in grado di conoscere l'esito negativo del precedente tentativo (così Cass. n. 10693 del 2007, cit.)".

Il tema è molto attuale, se si considera che, a distanza di appena due giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in rassegna, la sezione tributaria ha depositato una sentenza, la n. 6547 del 12 marzo 2008, che, con riferimento al problema che si discute, ha adottato una linea ermeneutica di apertura verso soluzioni meno penalizzanti per il soggetto notificante.
In particolare, nel caso affrontato dalla sentenza 6547/2008, la notifica del ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, tentata dall'ufficiale giudiziario entro il termine di decadenza dall'impugnazione, non era andata a buon fine per esser risultato a detta data trasferito il difensore domiciliatario della controparte.
Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione ha ritenuto di non poter addebitare al ricorrente l'esito negativo della notificazione, poiché dalla ricerca all'albo degli avvocati lo studio del legale di controparte risultava ubicato, fino al 19 settembre 2001, all'indirizzo in cui si era recato l'ufficiale giudiziario.
La Suprema corte ha, pertanto, concluso nel senso che, nella consegna del ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario, avvenuta il 7 febbraio 2001 per la rinotifica dell'atto perfezionatasi nella sede legale della società controparte l'8 febbraio 2001 e cioè allorché il termine per impugnare era scaduto da soli tre giorni, "è da ravvisare la massima diligenza dell'amministrazione finanziaria, avuto riguardo al momento - 5 febbraio 2001, art. 330 c.p.c., u.c. - del non perfezionamento della prima, tentata notifica, e della conseguente, relativa notizia".
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