Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Senza una controprova minuziosa,
i movimenti bancari sono imponibili

Il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa sulle dimostrazioni fornite dal contribuente, rispetto a ogni singola operazione, specificando in motivazione gli esiti del controllo

immagine generica illustrativa

La Ctr Marche ha stabilito, in tema di accertamento bancario, che il contribuente ha l'onere di superare la presunzione, posta dagli articoli 32, del Dpr n. 600/1973, e 51, del Dpr n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione della contabilità. Questi i contenuti della sentenza n. 1112, del 23 dicembre 2020.

I fatti
La vicenda in questione si incentra sull’onere della prova nell’ambito dell’accertamento bancario, dando seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in esame, la vertenza originava da una verifica parziale della Guardia di finanza, scaturita in seguito a un esposto dell’acquirente di un immobile che denunciava la sottofatturazione, da parte del contribuente-venditore, dell'appartamento compravenduto.

Il processo di primo grado
Quest’ultimo aveva prodotto, all’autorità procedente, tutta la documentazione contabile in suo possesso: per cui – questa la doglianza manifestata al giudice di primo grado – se la Guardia di Finanza non aveva accertato maggiori redditi, evidentemente vi era corrispondenza tra i prelevamenti e i versamenti, nonostante la successiva contestazione con l’attività impositiva dell’ufficio.
Quindi, in sede contenziosa, proponeva l'annullamento parziale dell'avviso d’accertamento notificato e la rideterminazione di un precisato maggior reddito, aggiungendo che la stessa Agenzia, alla quale insieme al pvc era stata trasmessa anche la contabilità, fosse stata nella possibilità di verificare la corrispondenza della stessa con i versamenti e i prelevamenti bancari, senza ulteriori oneri a carico del ricorrente.

Dal canto suo, l’ufficio, assumendo la legittimità del proprio operato, eccepiva che fosse onere della parte provare che le operazioni incriminate erano state riportate in contabilità e contabilizzate ai fini della determinazione del reddito.
La Ctp accoglieva il ricorso; pertanto, l’ufficio proponeva appello, lamentando che i primi giudici non avessero fatto buon governo dei principi di cui agli articoli 32, del Dpr n. 600/1973, e 51, del Dpr n. 633/1972.

La decisione della Ctr
Nell’accogliere il ricorso erariale, il Collegio marchigiano premette che l'esame della contabilità non consente di per sé solo, in assenza di adeguate, comprovate e chiare specificazioni fomite dal contribuente, di potere valutare compiutamente il titolo sottostante su cui si basa la movimentazione bancaria contestata dall'ufficio, a mente del richiamato articolo 32 (sia sotto il profilo dei prelevamenti che dei versamenti), al fine di verificare il loro eventuale inserimento in contabilità e la loro inerenza.
In questo senso, è necessario che il contribuente fornisca analiticamente, per ogni operazione bancaria contestata dall'ufficio, le ragioni sottostanti a ciascuna operazione.
E tale prova, specifica e analitica, può e deve essere fornita solo dal contribuente, così da consentire all'amministrazione finanziaria, prima, e al giudice, poi, un attento, preciso e analitico esame, al fine di verificarne la correttezza fiscale sia sotto il profilo del loro effettivo inserimento nella dichiarazione tributaria che sotto quello della loro inerenza.

La giurisprudenza di riferimento
Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, espresso con la sentenza n. 25733/2019 (ma anche con la più recente sentenza n. 27642/2020), infatti, “il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 Dpr 600/1973 e 51 Dpr 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili; pertanto il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass. 10480/2018), mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. 26111/2015; 11102/2017)”.

Il caso in questione
Detto onere, ben esposto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità di riferimento, è a carico del contribuente e non può ritenersi assolto – contrariamente all’assunto del contribuente in questione – con la semplice produzione di documenti contabili i quali, di per sé soli, non consentono, una esatta valutazione di ogni singola operazione bancaria contestata. Per quello che ci interessa, la provenienza delle somme movimentate e l’estraneità estraneità dai fatti aziendali.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/senza-controprova-minuziosa-movimenti-bancari-sono-imponibili