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Giurisprudenza

La sentenza in ambito penale
non vincola il giudice tributario

Il principio vale nonostante i fatti materiali oggetto di esame nella prima pronuncia siano gli stessi su cui si basa l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio ai fini fiscali

immagine del tavolo con martelletto di un guiudice e tre schermi

La regola che esclude l’automatica vincolatività nell’ambito del giudizio tributario dell’accertamento dei fatti materiali che hanno costituito l’oggetto di un’istruzione probatoria conclusasi con una sentenza penale irrevocabile rientra in un orientamento ormai consolidato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità: da ultimo, la Corte di cassazione, ordinanza n. 5546 del 26 febbraio 2019.
Tale principio vale sia nel caso in cui l’autorità di cosa giudicata penale si sia tradotta in una sentenza di condanna sia che si tratti di un’assoluzione nonostante i fatti materiali oggetto di esame da parte del giudice penale siano i medesimi su cui si basa l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio ai fini fiscali.

Il disposto normativo che sanciva il principio inverso, vale a dire l’articolo 12 del Dl 429/1982, è stato abrogato dall’articolo 654 del codice di procedura penale, che, nel disciplinare l’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, nella parte finale dell’ultimo comma, fa salve le limitazioni della legge civile alla prova della posizione soggettiva controversa.

Più in particolare, mentre nel giudizio tributario sussiste il divieto di prova testimoniale (articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992), in quello penale, ai fini della necessarietà e sufficienza della prova volta a supportare le motivazioni di una sentenza di condanna, potrebbero non bastare le presunzioni che, invece, posso essere sufficienti per il giudice tributario. Risulta palese la diversità di scopo e di garanzie alla base dei due processi: da un lato, sottesa al maggior rigore probatorio richiesto in sede processuale penale c’è l’esigenza di salvaguardare e di garantire in pieno il diritto alla libertà personale di un individuo, mentre dall’altro, alla base del giudizio tributario c’è la finalità di natura pubblicistica di accertare celermente, anche e soprattutto ai fini della riscossione, l’an e il quantum dell’obbligazione tributaria.

Pertanto, il giudice tributario, in ossequio al principio dispositivo ex articolo 115 cpc, dovrà valutare il quadro probatorio complessivo emerso nella propria sede processuale in completa autonomia e secondo il suo prudente apprezzamento, senza poter recepire acriticamente e pedissequamente quanto è emerso nel giudizio penale con pronuncia dibattimentale, anche in caso di identità dei fatti accertati, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione del contribuente.

Il medesimo carattere di non vincolatività automatica concerne anche i provvedimenti del giudice delle indagini preliminari aventi formula assolutoria sub specie di sentenza di proscioglimento o di decreto di archiviazione, mentre sono da considerarsi equiparate le pronunce assolutorie di merito irrevocabili recanti le formule “perché il fatto non sussiste”, “il fatto non costituisce reato” o “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

La valutazione probatoria già compiuta dal giudice penale, in ogni caso, costituirà per il giudice tributario una possibile fonte di prova sotto un profilo meramente oggettivo afferente l’accertamento dei fatti materiali, ma ciò non vale anche con riferimento alla loro qualificazione o alla valutazione giuridica.
Pertanto, nel caso in cui il giudice penale si sia espresso qualificando il provvedimento amministrativo tributario in termini di invalidità, sub specie di annullabilità o di nullità, tale valutazione sarà a fortiori giuridicamente non vincolante in sede tributaria, in quanto risulterà aver travalicato la sfera dell’accertamento del fatto andando a incidere sulla qualificazione giuridica dell’atto.

In caso contrario, qualora in sede di decisione della controversia venga ignorato tale principio valutativo di diritto, la sentenza che verrà emessa in sede tributaria sarà nulla, in quanto il giudice sarà venuto meno al suo compito di valutare criticamente tutto il materiale probatorio emerso, al fine di stabilire se, sulla base di quei medesimi fatti accertati innanzi al giudice penale, confrontati anche con altri elementi indiziari, vi siano elementi rilevanti, idonei e sufficienti per confermare o meno anche la pretesa tributaria.

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