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Giurisprudenza

Se lo studio è grande,
c'è "posto" per l'Irap

Secondo il Collegio di nomofilachia, sottendono l'autonoma organizzazione del legale anche compensi e spese oggettivamente elevati, oltre all’ampiezza dello studio

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La Corte di cassazione ha stabilito che deve versare l'Irap il legale che eserciti la professione in uno studio ampio 100 mq ed abbia avuto la collaborazione di una società specializzata, indipendentemente dal fatto che utilizzi personale dipendente, sia una società di servizi, osi avvalga di un'associazione professionale retribuita a forfait. Questo, in sintesi, il contenuto dell'ordinanza n. 4116, depositata il 17 febbraio 2021.

I fatti ed il processo di merito
Al centro della vertenza vi era un diniego ad un'istanza di rimborso Irap, presentata da un avvocato siciliano, per cinque anni di imposta.
Sia la Ctp di Agrigento, adita dal contribuente, che la Ctr della Sicilia, chiamata a decidere in seguito al gravame dell'ufficio, concordavano con le ragioni del legale, ritenendo non sussistenti i presupposti del tributo.

Il ricorso per cassazione
Ricorreva, quindi, per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidando il ricorso a due motivi di diritto, il secondo dei quali appare meritevole di attenzione in questa sede.
In particolare, l'ufficio lamentava la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2 e 3, comma 1 Dlgs n. 446/1997 e 2697 cc, in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3 cpc, in quanto il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'Irap, risultava evidente in capo al contribuente, esercente la professione di avvocato.

Gli elementi sintomatici dell'autonoma organizzazione
Infatti, sottolineava l'Amministrazione finanziaria, il contribuente:

  • aveva percepito elevati compensi per la propria attività professionale, tra gli 80mila e i 120mila euro ogni anno, nel quinquennio considerato;
  • aveva sostenuto spese notevoli, tra i 46mila e i 94mila euro ogni anno;
  • aveva esercitato la sua attività in un ampio studio, di 100 mq di superficie;
  • aveva svolto la propria attività attraverso la collaborazione e l'assistenza legale resa da società specializzate, in questo senso ricorrendo al "lavoro altrui", valorizzato dalla giurisprudenza al fine di sostenere la soggezione all'Irap.

Inoltre, concludeva l'Agenzia, il contribuente non aveva provato che la sua autonoma organizzazione non fosse tale da far luogo al pagamento del tributo in questione.

La sentenza
La suprema Corte, nella'accogliere il ricorso erariale, richiama propri precedenti, concordi nel ritenere che anche l'impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione (cfr Cassazione nn. 12079/2009; 10151/2010; 23761/2010; 22674/2014).
Pertanto, continua la Cassazione, è soggetto all'Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della sua attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del medesimo di personale dipendente.
Quindi, continua la Corte, l'Amministrazione finanziaria ha esposto come il contribuente avesse svolto la sua professione di avvocato mediante l'impiego non occasionale di società specializzate in infortunistica stradale, retribuite a percentuale, alle quali il contribuente aveva erogato, negli anni in contestazione, rilevanti compensi. E non poteva dubitarsi - a parere del Collegio di nomofilachia - che l'attività affidata a dette società fosse strettamente collegata a quella oggetto della professione legale, svolta dal privato.
In definitiva, conclude la Cassazione, ai fini dell'individuazione di un'organizzazione imprenditoriale, è da ritenere indifferente il mezzo giuridico con cui essa viene attuata, se cioè con personale dipendente, con società di servizi, ovvero tramite un'associazione professionale.

Osservazioni conclusive
La suprema Corte torna ad occuparsi della vexata quaestio dei presupposti impositivi dell'Irap, su cui anche di recente aveva avuto occasione di pronunciarsi (cfr. su questa rivista “Se "autonomamente organizzato", anche il medico di base paga l'Irap, annotata dai sottoscritti).
Orbene, si è dato conto dell'orientamento espresso a sezioni unite dal Collegio di nomofilachia (cfr sentenze nn. 12108/2009 e 9451/2016), che si sono occupate di chiarire i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata in questi termini: “con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ..., il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza odiernamente annotata, quindi, propende per un'interpretazione estensiva del requisito dell'avvalimento non occasionale di "lavoro altrui" da parte del professionista, non potendo quest'ultima locuzione essere circoscritta entro il ristretto ambito del mero utilizzo di lavoro dipendente.

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