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Giurisprudenza

Se l’adesione è presentata,
nessuna scusa: la notifica è ok

Per i giudici potentini, se vengono esperite le facoltà difensive, significa che l’atto ha raggiunto il proprio scopo

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La Commissione tributaria regionale di Potenza, con la sentenza n. 114 del 6 maggio scorso, ha stabilito che il contribuente che presenta previamente istanza di accertamento con adesione non può sostenere, nel successivo ricorso contro l’atto impositivo, il difetto di notifica.

I fatti in causa
A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza, i cui rilievi venivano trasfusi in un Pvc ritualmente consegnato alla parte, l'Agenzia delle entrate di Matera emetteva a carico di un’associazione sportiva dilettantistica avvisi di accertamento per due anni di imposta, notificati sia presso la sede legale dell'ente, sia, mediante consegna degli atti nelle mani della figlia, capace e convivente, dell'allora rappresentante legale.
Successivamente, quest’ultimo presentava istanza di accertamento con adesione per la definizione dei menzionati avvisi.
L’ufficio prendeva atto della documentazione esibita e proponeva la definizione con mitigazione degli importi accertabili, a cui, tuttavia, il contribuente non aderiva.
Quindi, gli accertamenti divenivano definitivi per mancata impugnazione.

Il processo di prime cure
La coniuge dell’istante, qualificatasi come legale rappresentante della società, proponeva, allora, ricorso avanti alla Ctp di Matera per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativa ai predetti avvisi, eccependone la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, nonché la presunta prescrizione del debito ma l’adita Ctp rigettava il ricorso.

Il gravame
Un altro contribuente, qualificatosi come nuovo rappresentante legale della società, impugnava la pronuncia di primo grado, eccependo il difetto di motivazione della gravata sentenza in quanto, a suo dire, i primi giudici non si sarebbero pronunciati su alcuni punti decisivi della controversia, inerenti vizi della notifica e vizi propri dell'avviso di intimazione, costituiti dall'inesistenza della notifica ed allegazione degli atti presupposti, nonché dall'eccepita prescrizione del credito erariale.
L’ufficio, di contro, opponeva la legittimità degli atti impositivi.

La decisione della Ctr
I giudici lucani concordano con la prospettazione erariale: soffermiamoci, quindi, sul lamentato vizio di notifica, in quanto utile ai nostri fini.
Difatti, il rappresentante legale aveva presentato, dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, istanza di accertamento con adesione: ciò, a parere della Ctr, consente di ritenere sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'atto presupposto, avendo il contribuente prestato acquiescenza. Come specificato da ampia giurisprudenza (cfr. Cassazioni nn. 2203/2018; 8374/2015; 654/2014), infatti, non può essere dichiarata la nullità dell'atto impositivo se questo, come nel caso trattato, ha raggiunto lo scopo cui era destinato tant'è che, prima della scadenza, erano state esperite le facoltà difensive.
In questo senso, continua il Collegio regionale, la presentazione dell'istanza di adesione da parte dell'ente consente di ritenere sanati eventuali vizi di notifica per il raggiungimento dello scopo dell'atto (ex art. 156 cpc).
Inoltre, continua la Ctr, gli avvisi di accertamento prodromici rispetto all'intimazione, intestati all'ente, erano stati correttamente notificati presso la sede dichiarata, nelle mani di soggetto qualificatosi quale addetto alla ricezione delle notifiche per l'associazione, ossia la figlia, allora ventenne, del rappresentante legale.
Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte, "ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non da luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c., la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente" (cfr. Cassazione n. 12039/2009).

Ed ancora, "quando la notificazione di un atto è effettuata nei confronti del legale rappresentante pro tempore di un soggetto giuridico, presso la sua sede, non può determinare la nullità dell'atto l'errata indicazione nominativa (o l'errata qualifica) di tale rappresentante. Infatti la notificazione è indirizzata al soggetto giuridico e non alla persona fisica che temporaneamente ricopre l'ufficio" . Infine, chiosa la Ctr, l'articolo 35 Dpr n. 633/1972 pone a carico del contribuente un preciso obbligo, di comunicazione entro il termine di trenta giorni dall'intervenuta variazione degli elementi che connotano l'attività d'impresa, come indicati nella denunzia di inizio dell' attività. In mancanza, la modificazione di ogni elemento è inopponibile all'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 18818/2006; 6761/1990).

In definitiva, nel caso in questione, non solo il contribuente non poteva avanzare vizi inerenti la notifica dell’atto, pena lesione del principio di raggiungimento dello scopo, corollario del più generale principio di non contraddizione, ma, anche se dette doglianze fossero state ammissibili, queste sarebbero state, comunque, infondate, alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità.

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