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Giurisprudenza

Sanzione per omesso versamento
senza chance di riduzione al 10%

Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

omino con segno di divieto di transito

L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione di aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. L’adempimento non è prescritto in caso di omesso o tardivo versamento. In tale ipotesi, pertanto, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo, come previsto ai sensi del comma secondo dell’articolo 2 del Dlgs 462/1997.
Questo il principio fatto proprio dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2648 del 30 gennaio 2019.
 
La vicenda processuale
Il concessionario della riscossione notificava a una società una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di un’ingente somma, relativa a omessi e/o ritardati versamenti a titolo Irpef, Iva e Irap, comprensiva di sanzioni e interessi.
Ricevuto l’atto, la società contribuente presentava ricorso, contestando la fondatezza nel merito della pretesa erariale.
Nelle more del giudizio di primo grado, l’Agenzia delle entrate e la ricorrente sottoscrivevano una memoria congiunta, riconoscendo la legittimità di alcune iscrizioni a ruolo contenute nella cartella impugnata e abbandonandone altre.
 
Chiarita la debenza nel merito dell’imposta, la questione residuale del contendere tra le parti riguardava la misura della sanzione Irap.
La società insisteva per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta al 10% a causa del mancato ricevimento della comunicazione di irregolarità. L’ufficio, dal canto suo, ribadiva la legittimità della sanzione al 30%, atteso che la cartella impugnata, nel prevedere il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di trenta giorni, aveva di fatto ripristinato il beneficio di cui al comma secondo dell’articolo 2 del Dlgs 462/1997.
 
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso di parte, riconoscendo parzialmente fondate le doglianze della ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello la stessa società ricorrente.
 
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello della contribuente, affermando che, in pendenza dell’accertamento giudiziale degli effetti dell’omesso avviso di definizione bonaria, prima dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, la sanzione doveva essere quantificata nella misura di un terzo.
 
Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidando la censura del pronunciamento di secondo grado alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 36-bis, comma 3, Dpr 600/1973, in combinato con l’articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997.
 
La pronuncia della Corte suprema
L’Agenzia delle entrate, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973, e dell’articolo 54-bis, Dpr 633/1972, è tenuta a inviare al contribuente comunicazione d’irregolarità in base alla quale riscontra un eventuale risultato diverso da quello indicato in dichiarazione.
Ai sensi del comma secondo dell’articolo 2, del Dlgs 462/1997, laddove il contribuente paghi le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, “l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo”.
L’articolo 6, legge 212/2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
 
Ebbene, con la sentenza in commento, la Cassazione è stata chiamata a dirimere il quesito relativo alla possibilità o meno di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo anche laddove, su impulso del contribuente, l’Amministrazione eserciti il proprio potere di autotutela, rideterminando imposte e sanzioni.
La Corte, richiamando un importante indirizzo giurisprudenziale espresso già con le pronunce 13759/2016 e 8318/2018, ha chiarito come “il Dlgs n. 462/97 non riconosce al contribuente il diritto di ottenere, sempre e comunque, una simile agevolazione, concessa solo quando dal controllo automatico emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”.
 
Nella fattispecie venuta all’attenzione della suprema Corte, accertato l’omesso e/o ritardato versamento dell’imposta come risultante dalla dichiarazione presentata, non era necessario l’invio alla contribuente della comunicazione di irregolarità.
Pertanto, doveva parimenti essere esclusa la possibilità di beneficiare del pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta al 10%, a nulla rilevando l’intervento in sede di autotutela esercitato dall’Amministrazione finanziaria.

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