Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Il ricorso “in carta” non chiude
al resistente la via telematica

Il Fisco, indipendentemente dalla scelta operata dal contribuente, ha la facoltà di avvalersi della procedura informatica per il deposito di controdeduzioni e relativi documenti allegati

Anche quando il ricorso sia notificato con modalità cartacea, per la controparte è sempre possibile la costituzione in giudizio in via telematica. Invero, stante il favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali, la facoltatività che oggi caratterizza l’utilizzo del mezzo telematico nel processo tributario non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico.
Così ha concluso la sezione 12 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, nella sentenza n. 1908 dello scorso 16 luglio, che ha ribaltato sul punto il verdetto di prime cure sfavorevole all’Agenzia.

Il primo grado di giudizio
Con ricorso notificato mediante consegna diretta il 24 gennaio 2017, un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia un avviso di accertamento emesso dal locale ufficio dell’Agenzia delle entrate: quest’ultimo si costituiva in giudizio con le modalità proprie del processo tributario telematico depositando le proprie controdeduzioni e i documenti ivi richiamati.
L’adito collegio, con sentenza n. 245/2/2017 del 12 ottobre 2017, affermava la mancanza nel fascicolo del giudizio dell’atto di costituzione dell’ufficio e, sul rilievo che avendo il ricorrente “introdotto il ricorso in modo cartaceo… la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire in modo cartaceo”, concludeva che l’Agenzia “non possa dirsi essersi validamente costituita e non possa dirsi avere prodotto controdeduzioni e documenti in quanto non risultanti al fascicolo processuale …”.
In definitiva, secondo la Ctp, la modalità “cartacea” seguita dal ricorrente per introdurre il giudizio vincolava anche la controparte che avrebbe dovuto servirsi delle medesime forme, essendole invece precluso l’utilizzo degli strumenti telematici.

L’appello e la sentenza della Commissione regionale
La sentenza della Ctp veniva impugnata in appello dall’ufficio che, per quanto qui d’interesse, deduceva la nullità del procedimento di prime cure per violazione del principio del contraddittorio, lamentando che i giudici avevano dichiarato illegittimamente la mancata costituzione in giudizio di parte pubblica, in violazione dell’articolo 10 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
La doglianza è stata accolta dal collegio tributario regionale, che ha ritenuto errate le conclusioni dei primi giudici e ne ha riformato il decisum.

Specificamente, per i giudici di Bologna, l’articolo 10 del Dm 163/2013 non può essere interpretato nel senso che, ove il ricorrente abbia optato per la notifica tradizionale dell’impugnazione, tale scelta vincola la controparte ad adottare le medesime modalità per la propria costituzione in giudizio.
Al riguardo, spiega la pronuncia, analogamente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del Dlgs 546/1992 in merito alla costituzione in giudizio rispettivamente del ricorrente e del resistente, il Dm 163/2013 “assicura continuità degli istituti in esame nella loro esplicazione telematica, senza alterarne la struttura interna”, con la conseguenza che “appare improprio e frutto di letteralismo interpretativo ogni richiamo necessitato alla notificazione a mezzo PEC per la costituzione della parte resistente a mezzo deposito telematico”.
In definitiva, chiosa la sentenza in commento, “diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni di primo e secondo grado, la facoltatività che connota ancora oggi l’utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali”.

Osservazioni
La sentenza dei giudici di seconde cure dell’Emilia Romagna interviene su un tema, quello dell’accesso e dell’utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario, di stringente attualità e di particolare interesse, anche per alcuni profili interpretativi di rilevante impatto.
Al proposito, appare utile ricordare che oramai da oltre un anno (esattamente, dal 15 luglio 2017) è stata completata la progressiva estensione a tutto il territorio nazionale della fase sperimentale del processo tributario telematico (Ptt), iniziata il 1° dicembre 2015 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana.
L’istituto, per la cui regolamentazione occorre tener conto oltre che del citato Dm 163/2013 anche del decreto del Direttore generale delle finanze 4 agosto 2015 e dell’articolo 16-bis del Dlgs 546/1992, trova una compiuta descrizione nella circolare del dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 2016, in cui si rinvengono le linee guida sul Ptt.

Con riferimento alla problematica affrontata nella pronuncia in rassegna, nel punto 1.1 della circolare si legge che, stante il principio della facoltatività per la scelta della modalità telematica, “ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità”, e che “la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati”.

In definitiva, l’interpretazione sposata dalla Ctr dell’Emilia Romagna sembra trovare sostegno sia nel dato normativo sia nell’interpretazione che ne ha fornito la citata circolare del dipartimento delle Finanze; inoltre, l’odierno arresto conferma l’approccio interpretativo di favore per l’utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario cui, in relazione ad altro profilo, era giunta la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza del 20 aprile 2018, n. 780/6/2018 (vedi articolo “Notifica dell’appello tramite Pec ok anche con primo grado cartaceo”), ove è stata affermata la validità della notifica dell’atto di appello a mezzo Pec, anche laddove il primo grado del giudizio si sia svolto con modalità cartacea.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ricorso-carta-non-chiude-al-resistente-via-telematica