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Giurisprudenza

Residenza indicata in dichiarazione:
non c’è alcun difetto di notifica

Le misure su variazioni anagrafiche e domicilio fiscale non consentono di giungere alla conclusione che la residenza specificata nella propria dichiarazione dei redditi, debba considerarsi inefficace

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La controversia portata all’attenzione della Suprema corte trae spunto dalla notifica a un soggetto, ad opera di Equitalia, di una cartella di pagamento originata da un precedente avviso di accertamento notificato nel 2008 e resosi definitivo per omessa impugnazione. Il contribuente impugna, dinanzi la Ctp di Perugia, la cartella lamentando di non essere mai venuto a conoscenza del precedente atto impositivo e, quindi, eccependo un difetto assoluto di notifica

La Commissione di primo grado accoglie il ricorso e l’Agenzia delle entrate ne impugna la sentenza, dinanzi la Ctr Umbria, con appello che viene ritenuto fondato dai giudici del riesame.
In particolare, questi ultimi evidenziano, tra l’altro, che “…dal 19.1.2006 l’avv. D. ha modificato la propria residenza anagrafica…e ciò risulta al sistema anagrafico dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia il contribuente stesso, a iniziare dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, presentata successivamente (cioè in data 27.10.2006) alla comunicazione del trasferimento di residenza e per gli anni seguenti…ha indicato all'amministrazione finanziaria ai fini fiscali nell'apposito quadro - da compilare solo in caso di variazione di residenza - la precedente residenza anagrafica (Codice Comune 990 relativo al Comune di Corciano) ingenerando così un errore…e inducendo la stessa amministrazione a non tener conto della residenza anagrafica di Perugia ed a considerare, invece, quella dichiarata al Fisco”.

Di conseguenza, non viene ritenuto integrato il lamentato difetto di notifica in quanto l’Ufficio ha regolarmente rispettato le formalità, previste dalla normativa di riferimento, in caso di assenza del destinatario ovvero nell’ipotesi di mancanza, inidoneità o assenza di altri soggetti abilitati alla ricezione (articolo 8, comma 4, legge n. 890/1982).
Il contribuente impugna la pronuncia siffatta affidando il ricorso in Cassazione a quattro motivi incentrati, sotto differenti prospettive in fatto ed in diritto, sulla presunta violazione, da parte dell’ufficio, degli articoli 8 e 9 della legge 20 novembre 1982 n. 890 nell’ambito del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento.

In particolare, il ricorrente evidenzia, in estrema sintesi, che:

  • la Ctr ha errato nel ritenere perfezionata la notifica dell’atto impositivo in quanto compiuta nel 2008 nel suo precedente domicilio fiscale (in Morciano) nonostante fin dal gennaio 2016 avesse trasferito la propria residenza anagrafica in altro comune (Perugia)
  • la notifica in esame era, peraltro, avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza ma in luogo fisico nel quale non dimorava più da anni
  • l’ufficio, nei propri scritti difensivi e con la documentazione allegata, non aveva minimamente comprovato l’invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 890/1982
  • infine, che la Ctr Umbria si era limitata a ritenere valida l’esibizione della busta che avrebbe contenuto l’avviso di accertamento riportante la sola dicitura “compiuta giacenza”.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 13843 del 20 maggio 2021, ha rigettato il ricorso di controparte sulla base delle seguenti motivazioni.

I giudici di legittimità partendo dall’analisi storica delle variazioni anagrafiche che hanno interessato il contribuente e così come riportate nella sentenza della Ctr impugnata, hanno statuito che:
se, da un lato, il combinato disposto dell’articolo 60, comma 1, lettera c) della legge n. 890/1982 e 58, comma 2, primo periodo, del Dpr 600/1972 prescrive che le notificazioni ai contribuenti persone fisiche debbano essere effettuate nel “comune nella cui anagrafe sono iscritte” dall’altro lato, come chiarito da precedenti arresti giurisprudenziali (sentenze Cassazione n. 15258/2015 e n. 25680/2016), l’articolo 60, comma 3, del Dpr 600/1973 (le modifiche e le variazioni anagrafiche “hanno effetto decorsi trenta giorni dalle loro annotazioni) come pure l’articolo 58, comma 5, dello stesso decreto (i cambiamenti di domicilio fiscale “hanno effetto decorsi sessanta giorni dal momento in cui si sono verificati) non consentono di giungere alla conclusione che l’indicazione di una residenza, nella propria dichiarazione dei redditi, debba considerarsi inefficace ai fini notificatori.
Se così non fosse, verrebbe del tutto svilita la ratio legis sottesa all’obbligo di riportare, in dichiarazione, il proprio indirizzo di residenza, così come prescritto dall’articolo 58, comma 4, del Dpr 600/1973.
Oltremodo, detta interpretazione sarebbe in conflitto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale l’indicazione, nei modelli dichiarativi, della propria residenza va compiuta in buona fede nel rispetto del principio di lealtà e collaborazione che deve uniformare il rapporto fisco-contribuente (Cassazione, sentenze n. 5358/2006, n. 11170/2013, n. 21290/2014,  n. 24292/2018, n. 4412/2020).

In applicazione di dette regole ermeneutiche, bisogna distinguere, quindi, l’ipotesi del cambio di residenza dal caso di potenziale divario tra la residenza risultante dai registri anagrafici e quella riportata nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, in base al disposto dell’ordinanza in commento, la Ctr non è incorsa in alcun error in iudicando nel ritenere correttamente perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento presso la residenza indicata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.

Non da ultimo, si richiama una pronuncia della Cassazione (n. 26715/2013) con la quale, tra l’altro, è stato precisato che “ai sensi dell’art.58 del DPR 29 settembre 1973 n.600, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto”.

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