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Giurisprudenza

Regime del margine: il contribuente
ha l’onere di provare i presupposti

Ne è esclusa l’applicazione sugli acquisti intracomunitari di beni usati, quando mancano gli specifici requisiti soggettivi in capo al soggetto Ue cedente

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Gli acquisti di autoveicoli usati compiuti in ambito comunitario da un operatore nazionale non possono considerarsi legittimamente effettuati con lo speciale regime del margine, rimanendo pertanto soggetti al regime ordinario degli scambi intracomunitari, nei casi in cui detto soggetto non abbia preventivamente verificato, in capo al cedente comunitario (nella specie, società di autonoleggio, con diritto a detrazione sui propri acquisti), la sussistenza dei requisiti soggettivi legittimanti l’applicazione del suddetto regime speciale.
Così la Corte di cassazione nella sentenza 30 maggio 2012, n. 8635.
 
In materia di Iva, gli articoli da 36 a 40 del Dl n.41/1995 hanno recepito, con effetto dal 1° aprile 1995, la settima direttiva Cee n. 94/5 del 14 febbraio 1994, che – per prevenire fenomeni di doppia imposizione e di distorsione della concorrenza tra Stati membri – ha inserito, nell’ambito della sesta direttiva Iva, l’articolo 26-bis, che prevede un particolare regime Iva per le cessioni di beni mobili usati (utilizzabili sia nello stato originario che in seguito a interventi di riparazione) nonché per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Tale particolare regime, in sostanza, stabilisce che per i beni usati l’imposta sul valore aggiunto si applica sulla base imponibile determinata dalla differenza (cosiddetto “margine”) tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto del bene usato stesso, aumentato delle spese sostenute per la messa a punto del bene.
 
Sul piano soggettivo, il sistema speciale del margine interessa sia coloro che abitualmente fanno commercio di beni usati, sia i soggetti passivi Iva (imprese, artisti, professionisti) che si trovano a vendere, anche occasionalmente, beni usati, salvo possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta con i criteri ordinari. Sul piano oggettivo, rientrano in tale sistema speciale i suddetti beni usati nei casi in cui i medesimi siano stati acquistati presso privati, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro della Ue. Ai fini dell’applicazione del regime speciale si presumono acquistati presso privati anche, per espressa previsione normativa contenuta nel secondo periodo del comma primo dell’articolo 36 del Dl n. 41 del 1995:
  1. i beni acquistati presso un soggetto passivo nazionale o comunitario che abbia assoggettato la cessione al sistema del margine
  2. i beni acquistati presso un soggetto passivo comunitario che non abbia applicato l’imposta avvalendosi del regime di esonero per le piccole imprese eventualmente vigente nel proprio Stato
  3. i beni acquistati presso un soggetto passivo che non abbia potuto detrarre (neppure parzialmente) l’imposta al momento dell’acquisto.
 
Ciò posto in linea generale, la specifica disciplina delle operazioni rientranti nel regime del margine che intervengono in ambito comunitario è recata dall’articolo 37 del Dl n.41 del 1995, il quale stabilisce, al secondo comma, che gli acquisti di beni assoggettati al regime del margine nello Stato membro di provenienza non configurano acquisti intracomunitari, bensì “operazioni interne” da assoggettare appunto all’imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene stesso. Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali, per i quali viene applicata l’imposta in altri Stati comunitari in base al regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti o trasportati nel territorio dello Stato, non costituiscono acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38 del Dl n. 331 del 1993.
L’applicazione dell’Iva con il sistema del margine nel Paese di origine del bene da parte del cedente comunitario permette, in pratica, che il bene stesso possa essere successivamente rivenduto nel Paese di destinazione dal cessionario nazionale a terzi, applicando lo stesso regime speciale (vedi anche, in tal senso, e per gli ulteriori adempimenti connessi a tali particolari operazioni, il paragrafo 5 della circolare del ministero delle Finanze n. 177/E del 22 giugno 1995).
Diversamente, invece, nell’ipotesi in cui il cedente comunitario dei mezzi di trasporto usati (così come individuati – relativamente agli scambi intracomunitari – dall’articolo 38, quarto comma, della legge n. 427 del 1993) non applichi nel proprio Stato membro il particolare regime del margine, l’acquisto di tali beni compiuto da un operatore economico nazionale soggetto passivo d’imposta dovrebbe considerarsi disciplinato come un normale acquisto intracomunitario dalle disposizioni al riguardo previste dall’articolo 38, primo e secondo comma, della legge n. 427 del 1993 (vedi anche, in tal senso, la già citata circolare n. 177/E del 1995, sempre al paragrafo 5).
 
Proprio in relazione a tale problematica, e in considerazione del fatto che in concreto sovente operatori comunitari del settore di compravendita di autoveicoli usati (talvolta, anche in buona fede) hanno invece considerato gli acquisti di autovetture usate in ambito UE sempre e comunque assoggettabili al suddetto regime del margine, è da ricordare come sia successivamente intervenuta una risposta del Commissario Ue Bolkenstein (n. P-0964/01 DE del 10 marzo 2001), con la quale è stato puntualizzato che gli operatori economici interessati possono avvalersi del regime del margine solamente nei casi di acclarata sussistenza dei sopra cennati requisiti, soggettivi e oggettivi, all’uopo richiesti dalla citata direttiva 94/5/Cee (così come recepiti in ambito nazionale dal Dl n. 41 del 1995), dovendosi, diversamente, applicare – per gli acquisti in questione – la normale disciplina dettata per gli scambi intracomunitari dal Dl n. 331 del 1993.
 
In tale contesto normativo e interpretativo, con la sentenza in rassegna la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un caso di acquisti di autovetture usate effettuati con il regime del margine da parte di un rivenditore nazionale presso un cedente comunitario che, a giudizio dei verificatori, non poteva godere dei requisiti soggettivi richiesti per l’applicazione del regime speciale in questione, trattandosi infatti di una società di autonoleggio che, come tale, risultava legittimata a detrarre il tributo corrisposto nel proprio Stato membro sull’acquisto dei veicoli successivamente rivenduti. Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria nazionale aveva contestato all’acquirente nazionale l’indebita applicazione del suddetto regime speciale in luogo del regime ordinario degli acquisti intracomunitari (articoli 38 e seguenti del Dl n. 331 del 1993), con conseguente avviso di accertamento Iva a carico dell’operatore nazionale per la mancata registrazione delle relative fatture di acquisto intracomunitario e per la correlata violazione dell’obbligo di fatturazione dell’intero imponibile di tali operazioni.
 
Sul punto, la Corte ha osservato che il regime del margine costituisce un regime “speciale” rispetto al regime Iva ordinario degli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38 del Dl n. 331 del 1993, conseguendo da ciò che incombe sul contribuente interessato l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’applicazione del regime in questione, e che, in mancanza di tale prova (come di fatto avvenuto, nel caso dedotto in controversia), lo stesso deve considerarsi inapplicabile.
In tale ottica, pertanto, la Cassazione – richiamando, tra l’altro, una pronuncia della Corte di giustizia europea, secondo la quale soltanto “..gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode” possono fare legittimo affidamento sulla liceità di tali operazioni (vedi, in tal senso, la decisione della Corte europea, cause riunite nn. C-354/03, C-355/03 e C-484/03, del 12 gennaio 2006) – ha quindi sostanzialmente affermato che il “rischio fiscale” dell’operazione intracomunitaria realizzata con l’applicazione del regime del margine, ma in difetto dei presupposti richiesti (nella specie, per mancanza dei requisiti fiscali soggettivi in capo all’operatore comunitario cedente, che, in quanto svolgente attività di autonoleggio, avrebbe ben potuto operare – come sopra detto – la detrazione del tributo precedentemente assolto sull’acquisto dei veicoli successivamente rivenduti), “..ricade sul cessionario che, nei limiti imposti dall’onere di diligenza.., non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura) anche con riferimento alla condizione soggettiva del cedente..”.
 
Sempre in tal senso, la Corte ha altresì richiamato il contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 26 febbraio 2008, nella quale è stato affermato, tra l’altro, che la reimmatricolazione (in Italia) di un veicolo usato, quivi introdotto dall’acquirente nazionale soggetto passivo d’imposta, rimane subordinata all’esibizione agli uffici della motorizzazione civile e agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate dei documenti afferenti l’acquisto compiuto, tra i quali, ad es., la carta di circolazione estera e la dichiarazione, rilasciata dallo stesso soggetto passivo nazionale, attestante l’acquisto degli autoveicoli usati presso un cedente comunitario in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’applicazione del regime speciale.
 
 
a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime
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