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Giurisprudenza

Quando l’attività d’impresa lede il diritto comunitario

Nel mirino della Corte di Giustizia i principi contenuti nelle norme previste dagli articoli 82 e 86 del Trattato Ue

Secondo gli eurogiudici l’esercizio di un’attività di impresa da parte di un determinato soggetto giuridico, costituito in forma di associazione senza scopo di lucro,  e l’abuso di una posizione dominante sono condizioni sufficienti a integrare la lesione dei principi contenuti nella normativa Ue. Al centro dell’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea una controversia tra la federazione greca di motociclismo (Motoe) e lo Stato greco. Secondo l’articolo 49 del codice stradale greco, l’autorizzazione a organizzare gare motociclistiche viene rilasciata dall’Elpa, ente costituito in forma di associazione senza scopo di lucro; l’autorizzazione in esame non è stata rilasciata con riferimento alla specifica richiesta, avanzata in tal senso dalla Motoe.

Il ricorso al tribunale amministrativo
La Motoe eccepiva dinanzi al tribunale amministrativo greco l’illegittimità di tal rigetto implicito, adducendo la presunta contrarietà dell’articolo 49 rispetto ai principi di cui agli artt.82 e 86  del trattato CE, in tema di abuso di posizione dominante. I giudici di primo grado hanno tuttavia respinto tale ricorso; la Motoe, pertanto, ha proposto appello, inducendo i giudici di secondo grado a rilevare che le attività svolte dall’Elpa  non si limitano all’ambito strettamente sportivo, cioè al potere conferito a quest’ultima dall’articolo  49 del codice stradale greco, atteso che  essa  svolge  anche  attività  definite ‘economiche’ e consistenti  nella  conclusione  di contratti  di  sponsorizzazione,  di  pubblicità  e  di  assicurazione.  

La richiesta del giudice del rinvio
Il giudice di rinvio chiede quindi di sapere quindi se  l’Elpa, in base agli articoli 82 CE e 86 CE,  possa  essere  definita impresa, in quanto tale soggetta  al divieto di abuso di posizione dominante.  Il  giudice  nazionale  interpreta l’articolo 49 del codice stradale greco nel senso che l’Elpa  sarebbe  l’unica persona giuridica autorizzata ad emettere un parere  conforme  su  qualsiasi domanda presentata ai fini dell’organizzazione di una  gara  motociclistica. Esso evidenzia nel contempo che tale associazione  si  occupa,  parallelamente, dell’organizzazione di gare e  della  fissazione  dei  prezzi  nonché  di  attività economiche. Chiede a tale fine, di sapere dalla Corte di Giustizia se gli articoli 82 e 86 del trattato CE debbano essere interpretati nel senso che nel loro ambito applicativo debbano essere incluse anche le attività di una persona giuridica quale l’Elpa, che svolga attività economiche come quelle precedentemente descritte, tramite la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità  e di  assicurazione,  relativamente  alle  manifestazioni  sportive  da   essa organizzate nel settore dei veicoli a motore.

La posizione della Corte
Nonostante  il Trattato non definisca la nozione di impresa, la Corte ha ripetutamente dichiarato che va così definito qualsiasi  ente  che  eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico  e  dalle  sue modalità di finanziamento. Occorre in tal proposito precisare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce  attività  economica qualsiasi  attività  che  consista  nell’offrire  beni  o  servizi  su  un determinato mercato. Nei limiti in cui tale presupposto è soddisfatto, non  è ostativa, ai fini dell’applicazione  delle regole del Trattato, la  circostanza che un’attività sia attinente allo sport. Come indicato dinanzi al giudice del rinvio, l’Elpa organizza gare  motociclistiche in Grecia e conclude contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione  destinati allo sfruttamento commerciale di tali gare. Tali attività costituiscono  per l’Elpa una fonte di reddito. Per quanto concerne l’eventuale  impatto  dell’esercizio delle prerogative dei pubblici  poteri  sulla  qualificazione  di  una   persona giuridica come l’Elpa come impresa ai sensi del diritto  comunitario  della concorrenza, va rilevato che  la  circostanza  che  un  ente  disponga,  per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce di qualificarlo come impresa con riferimento al resto  delle  sue  attività economiche.

Esercizio di pubblici poteri e attività economica
La qualificazione come attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri o come  attività economica deve essere effettuata separatamente per ogni  attività  esercitata da un dato ente. Con riferimento al caso di specie, occorre pertanto  distinguere  la  partecipazione  di  una persona giuridica quale  l’Elpa al  processo decisionale  delle  pubbliche autorità dalle attività  economiche  esercitate  da  questa  stessa  persona giuridica, come l’organizzazione o lo sfruttamento  commerciale  delle  gare motociclistiche. Ne consegue che il potere di una siffatta persona giuridica di emettere il suo parere conforme circa le domande  di  autorizzazione presentate ai fini dell’organizzazione di tali gare non osta a che essa  sia considerata  come  impresa  in base al  diritto comunitario della concorrenza rispetto alle menzionate attività economiche. In merito all’incidenza che su tale qualificazione  può avere il fatto che l’ELPA non persegue scopi di lucro, occorre rilevare che la Corte di Giustizia ha già precisato che la  circostanza  che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non  osta  a  che l’ente che effettua  tali  operazioni  sul  mercato  vada  considerato  come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella  di  altri operatori che perseguono uno scopo di lucro.

La massima della sentenza della Corte

Secondo la Corte  “Pur non sussistendo una definizione normativa del concetto di ‘impresa’ nel diritto comunitario dei trattati, tale  istituto contempla - sotto il profilo soggettivo - tutti gli enti che, a prescindere dallo status giuridico  e  dalle  modalità  di  reperimento  delle  risorse,   esercitano un’attività economica, intendendosi per tale l’offerta di beni o servizi  in un contesto di mercato. Ne consegue che l’attribuzione nei confronti  di  un determinato soggetto di prerogative riconducibile ad espressione di pubblici poteri (nonché il  relativo  esercizio)  non  costituiscono  causa  ostativa all’applicazione della disciplina delle imprese e, dunque, alle disposizioni del Trattato CE in tema di concorrenza. L’esercizio di un’attività d’impresa da parte di un determinato soggetto giuridico, ancorché costituito in  forma  di  associazione  senza  scopo  di lucro,  e  la  detenzione  di  una  posizione  dominante  -  in  virtù   del conferimento di diritti speciali od esclusivi - con il potenziale rischio di relativo abuso devono ritenersi condizioni atte  ad  integrare  lesione  dei principi stabiliti dagli articoli 82 e 86 CE”.
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