Quando l’attività d’impresa lede il diritto comunitario
Secondo gli eurogiudici l’esercizio di un’attività di impresa da parte di un determinato soggetto giuridico, costituito in forma di associazione senza scopo di lucro, e l’abuso di una posizione dominante sono condizioni sufficienti a integrare la lesione dei principi contenuti nella normativa Ue. Al centro dell’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea una controversia tra la federazione greca di motociclismo (Motoe) e lo Stato greco. Secondo l’articolo 49 del codice stradale greco, l’autorizzazione a organizzare gare motociclistiche viene rilasciata dall’Elpa, ente costituito in forma di associazione senza scopo di lucro; l’autorizzazione in esame non è stata rilasciata con riferimento alla specifica richiesta, avanzata in tal senso dalla Motoe.
Il ricorso al tribunale amministrativo
La Motoe eccepiva dinanzi al tribunale amministrativo greco l’illegittimità di tal rigetto implicito, adducendo la presunta contrarietà dell’articolo 49 rispetto ai principi di cui agli artt.82 e 86 del trattato CE, in tema di abuso di posizione dominante. I giudici di primo grado hanno tuttavia respinto tale ricorso; la Motoe, pertanto, ha proposto appello, inducendo i giudici di secondo grado a rilevare che le attività svolte dall’Elpa non si limitano all’ambito strettamente sportivo, cioè al potere conferito a quest’ultima dall’articolo 49 del codice stradale greco, atteso che essa svolge anche attività definite ‘economiche’ e consistenti nella conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione.
La richiesta del giudice del rinvio
Il giudice di rinvio chiede quindi di sapere quindi se l’Elpa, in base agli articoli 82 CE e 86 CE, possa essere definita impresa, in quanto tale soggetta al divieto di abuso di posizione dominante. Il giudice nazionale interpreta l’articolo 49 del codice stradale greco nel senso che l’Elpa sarebbe l’unica persona giuridica autorizzata ad emettere un parere conforme su qualsiasi domanda presentata ai fini dell’organizzazione di una gara motociclistica. Esso evidenzia nel contempo che tale associazione si occupa, parallelamente, dell’organizzazione di gare e della fissazione dei prezzi nonché di attività economiche. Chiede a tale fine, di sapere dalla Corte di Giustizia se gli articoli 82 e 86 del trattato CE debbano essere interpretati nel senso che nel loro ambito applicativo debbano essere incluse anche le attività di una persona giuridica quale l’Elpa, che svolga attività economiche come quelle precedentemente descritte, tramite la conclusione di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, relativamente alle manifestazioni sportive da essa organizzate nel settore dei veicoli a motore.
La posizione della Corte
Nonostante il Trattato non definisca la nozione di impresa, la Corte ha ripetutamente dichiarato che va così definito qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Occorre in tal proposito precisare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. Nei limiti in cui tale presupposto è soddisfatto, non è ostativa, ai fini dell’applicazione delle regole del Trattato, la circostanza che un’attività sia attinente allo sport. Come indicato dinanzi al giudice del rinvio, l’Elpa organizza gare motociclistiche in Grecia e conclude contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione destinati allo sfruttamento commerciale di tali gare. Tali attività costituiscono per l’Elpa una fonte di reddito. Per quanto concerne l’eventuale impatto dell’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri sulla qualificazione di una persona giuridica come l’Elpa come impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, va rilevato che la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce di qualificarlo come impresa con riferimento al resto delle sue attività economiche.
Esercizio di pubblici poteri e attività economica
La qualificazione come attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri o come attività economica deve essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente. Con riferimento al caso di specie, occorre pertanto distinguere la partecipazione di una persona giuridica quale l’Elpa al processo decisionale delle pubbliche autorità dalle attività economiche esercitate da questa stessa persona giuridica, come l’organizzazione o lo sfruttamento commerciale delle gare motociclistiche. Ne consegue che il potere di una siffatta persona giuridica di emettere il suo parere conforme circa le domande di autorizzazione presentate ai fini dell’organizzazione di tali gare non osta a che essa sia considerata come impresa in base al diritto comunitario della concorrenza rispetto alle menzionate attività economiche. In merito all’incidenza che su tale qualificazione può avere il fatto che l’ELPA non persegue scopi di lucro, occorre rilevare che la Corte di Giustizia ha già precisato che la circostanza che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che l’ente che effettua tali operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro.
La massima della sentenza della Corte
Secondo la Corte “Pur non sussistendo una definizione normativa del concetto di ‘impresa’ nel diritto comunitario dei trattati, tale istituto contempla - sotto il profilo soggettivo - tutti gli enti che, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di reperimento delle risorse, esercitano un’attività economica, intendendosi per tale l’offerta di beni o servizi in un contesto di mercato. Ne consegue che l’attribuzione nei confronti di un determinato soggetto di prerogative riconducibile ad espressione di pubblici poteri (nonché il relativo esercizio) non costituiscono causa ostativa all’applicazione della disciplina delle imprese e, dunque, alle disposizioni del Trattato CE in tema di concorrenza. L’esercizio di un’attività d’impresa da parte di un determinato soggetto giuridico, ancorché costituito in forma di associazione senza scopo di lucro, e la detenzione di una posizione dominante - in virtù del conferimento di diritti speciali od esclusivi - con il potenziale rischio di relativo abuso devono ritenersi condizioni atte ad integrare lesione dei principi stabiliti dagli articoli 82 e 86 CE”.