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Giurisprudenza

Più fideiussioni, ingiunzione unica.
Registro sull’intera somma garantita

E’ questa, infatti, che costituisce la base imponibile dell’imposta. Irrilevante il valore dell’atto giudiziario dal quale sono desumibili gli accordi a copertura del debito

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Con la sentenza 22840 dell’8 ottobre, la Corte di cassazione ha affermato che “la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro è costituita, «per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita». Ne consegue che è irrilevante, in forza del principio di autonomia dei singoli negozi, l'importo dell'atto giudiziario correlato”. Pertanto, nell’ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore, l’imposta di registro si applica sull’intero importo garantito.
 
Evoluzione processuale della vicenda
Con sentenza 15/20/06, la Ctr del Piemonte, confermando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e accessori, relativo a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e di due fideiussori. La Commissione tributaria regionale riteneva che l’imposta andasse determinata sulla base dell’importo indicato nel provvedimento e applicata una sola volta, trattandosi di confideiussione.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione eccependo che l’atto di fideiussione non era mai stato eseguito, sicché doveva sottoporsi a tassazione l’intero importo garantito.
 
Pronuncia della Cassazione
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate motivando che, a norma del Dpr 131/1986, articolo 43, lettera f), la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita, per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita. Da ciò la irrilevanza, in forza del principio di autonomia dei singoli negozi, dell’importo dell’atto giudiziario correlato.
 
A giudizio della Corte suprema, in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, ai sensi del disposto dell’articolo 22 del Dpr 131/1986, secondo il quale se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che le comprende, l’imposta si applica anche a tali disposizioni.
 
La Cassazione, inoltre, nell’accogliere le doglianze di parte ricorrente riconosce che “nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito, come nella specie, unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una "confideiussione", con la conseguenza che: i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex art. 1946 c.c. e va sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. f), e dell'art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. medesimo”.
 
A parere della Corte di legittimità, pertanto, non assume rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza della confideiussione, il fatto che le garanzie personali siano state prestate con atti separati e senza la consapevolezza, da parte di ciascun fideiussore, dell’altrui garanzia e della comune volontà di obbligarsi congiuntamente.
E’ invece determinante la presenza dell’elemento soggettivo del medesimo debitore e dell’elemento oggettivo del medesimo debito garantito.
In tale ipotesi, le garanzie personali prestate da confideiussori danno luogo all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, ex articolo 6, parte prima della tariffa, Dpr 131/1986.
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