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Giurisprudenza

Operazioni inesistenti, alla frode
non interessa il soggetto o l’oggetto

Il reato vale per entrambe le ipotesi delittuose, di conseguenza, anche se le fatture fossero state solo soggettivamente inesistenti, potevano comunque legittimare l’accertamento

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L'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente - e non oggettivamente - inesistenti, non incide sulla configurabilità o meno del reato di dichiarazione fraudolenta, ex articolo 2 Dlgs n. 74/2000.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30295, depositata il 2 novembre 2020.

I fatti in causa
Il tribunale, in sede di riesame, rigettava l'istanza, proposta da una contribuente contro il decreto di sequestro preventivo per equivalente, disposto dal Gip, in relazione alla partecipazione della stessa al reato ex articolo 2 Dlgs n. 74/2000.

Il ricorso di legittimità
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente, opponendo, per quanto d’interesse in questa sede, la violazione di una serie di norme di legge, tra cui quella penale appena citata.
Il tribunale del riesame aveva configurato le fatture in questione, erroneamente, come oggettivamente inesistenti.
In questo senso, secondo l’indagata, l'intero apparato argomentativo del tribunale del riesame si risolveva in un "affannoso" tentativo di dimostrare una circostanza pretesa indimostrabile, ovvero l'inesistenza oggettiva delle fatture, atteso che i fatti stessi smentivano tale evidenza.
Da quanto precede, concludeva la ricorrente, non si configurava il reato contestato, che non poteva fondarsi su operazioni inesistenti solo soggettivamente.

La decisione della Cassazione
La Suprema corte, nel rispondere alla censura dell'indagata, premette che il tribunale del riesame aveva correttamente sottolineato che la sola società della ricorrente era operativa, mentre le altre erano società schermo, prive di effettiva operatività, senza sede e totalmente inadempienti agli obblighi fiscali.
Dette società, osserva la Cassazione, erano state costituite, peraltro, al solo scopo di far sgravare le imposte della società gestita dalla ricorrente.
Anche per l'inesistenza oggettiva (e non solo soggettiva) delle fatture, l'ordinanza del tribunale per la Corte è adeguatamente motivata, rilevando come la ricorrente fosse a completa conoscenza della circostanza che il personale della società veniva inviato presso il punto di produzione della committente, che in realtà era inesistente, in quanto coincidente con la residenza del marito della stessa indagata.

Conclusioni
Comunque - rileva la Corte - anche se le fatture fossero state solo soggettivamente inesistenti, le stesse avrebbero potuto, in ogni caso, configurare il fumus del delitto in accertamento, a mente del principio di diritto, già espresso dal Collegio di legittimità, secondo cui “l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo”(cfr. Cass. 4236/2019).

Inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni
Giova delineare, in sintesi la differenza fra operazioni inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia quando la cessione descritta in fattura non si è verificata e dal punto di vista soggettivo, ossia quando la cessione è reale ma uno o entrambi i soggetti descritti in fattura non sono quelli effettivi.
La Corte, in materia, continua a dar corso all'orientamento espresso nella sentenza in commento, circa la configurabilità del delitto ex articolo 2 Dlgs n. 74/2000 tramite operazioni soggettivamente inesistenti (in tal senso vedi Cassazione n. 1998/2020 e Cassazione n. 20901/2020 commentata con l’articolo “Finto appalto e frode Iva: il reato diventa doppio”) che possono fondare l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, requisito oggettivo previsto dalla fattispecie sanzionatoria di specie.
In questo senso, le doglianze del contribuente sulla non configurabilità del delitto di specie nel caso in questione non possono - a parere della Corte suprema - essere accolte.
Difatti, una prospettazione, approfondita anche da una parte della dottrina, facendo leva sull'effettività del costo, pur corrisposto ad un soggetto diverso, esclude per le operazioni soggettivamente inesistenti la configurabilità del reato di cui all'articolo 2 Dlgs n. 74/2000, ma solo per le imposte dirette (cfr Cassazione n. 6935/2017, n. 27392/2012 e n. 10394/2010), in quanto la fattura che, ad esempio, descrive una prestazione vera ma fornita da un soggetto differente da quello reale determina, comunque, una passività che non è “fittizia”.
Nel caso dell’Iva, invece, come ha osservato la giurisprudenza, “la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta ... si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili, mentre il versamento dell’imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell’Iva stessa” (Cassazione n. 26431/2016).

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