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Giurisprudenza

Ok all’imposta straordinaria
su multinazionale del supermercato

All’attenzione dei giudici comunitari il prelievo fiscale straordinario ungherese applicato alla società e la sua compatibilità con i principi di libertà sovranazionali

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La Corte di giustizia ha stabilito la conformità al diritto europeo della legge ungherese che ha istituito un’imposizione fortemente progressiva sul volume d’affari per una società facente parte di un gruppo con sede nel Regno Unito specializzata nel commercio al dettaglio e all’ingrosso in negozio, atteso che una normativa di tal specie non discriminava, in sostanza, le controllate estere (causa C-323/2018).

I fatti in causa
Una società ungherese, specializzata nel commercio al dettaglio e all’ingrosso in negozio, faceva parte di un gruppo avente sede nel Regno Unito e rappresentava la catena di commercio al dettaglio che aveva realizzato il fatturato più elevato sul mercato ungherese, nel triennio considerato.
Detta compagine era destinataria di un avviso di accertamento, da parte del Fisco ungherese, riguardante la globalità delle imposte versate e degli aiuti pubblici percepiti nel corso del periodo citato. In particolare, l’Autorità tributaria applicava una rettifica riguardante l’imposta straordinaria e, contestualmente, un’eccedenza di versamento relativa a quest’ultima.

Il contenzioso in Ungheria
La direzione dei ricorsi, investita del gravame avverso la decisione dell’Autorità tributaria, ha accolto parzialmente il ricorso della compagine, confermando la decisione solo per quanto riguardava l’imposta straordinaria. La società adiva, allora, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest.

Le questioni pregiudiziali
Quindi, il giudice da ultimo menzionato, sospeso il procedimento e riscontrato un possibile contrasto con il diritto europeo, ha sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali, di cui solo la prima - attesa l’irricevibilità della seconda e della terza questione nonché l’assorbimento della quarta – viene trattata nel merito:

  • se sia compatibile con le disposizioni del Tfue che disciplinano i principi di non discriminazione (articoli 18 e 26 Tfue), di libertà di stabilimento (articolo 49 Tfue), di parità di trattamento (articolo 54 Tfue), di parità per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie al capitale delle società di cui all’articolo 54 Tfue (articolo 55 Tfue), di libera prestazione dei servizi (articolo 56 Tfue), di libera circolazione di capitali (articoli 63 Tfue e 65 Tfue) e di uguaglianza nell’imposizione di tributi alle imprese (articolo 110 Tfue) il fatto che i soggetti passivi di proprietà estera gestori di vari esercizi commerciali tramite un’unica società commerciale ed esercenti l’attività di commercio al dettaglio in negozio devono di fatto versare l’imposta straordinaria corrispondente allo scaglione più elevato di un’aliquota d’imposta fortemente progressiva, mentre i soggetti passivi di proprietà nazionale operanti in rete di franchising sotto un’unica ditta – tramite esercizi costituiti di norma sotto forma di società autonome – rientrano di fatto nello scaglione esente oppure sono soggetti ad una delle aliquote d’imposta inferiori successive a tale scaglione, cosicché il rapporto tra l’imposta assolta dalle società di proprietà estera e il gettito fiscale complessivo derivante dall’imposta straordinaria è sostanzialmente superiore rispetto all’ipotesi in cui i soggetti passivi siano di proprietà nazionale.


La sentenza
I togati comunitari, anzitutto, attesa la parziale non attinenza delle norme richiamate dal giudice del rinvio, restringono l’ambito della prima questione pregiudiziale, limitandosi ad accertare se gli articoli 49 e 54 Tfue debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro relativa ad un’imposta sul fatturato, il cui carattere fortemente progressivo implichi che le imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro ne sopportano in via principale l’onere effettivo.
In proposito, ricorda la Corte, la libertà di stabilimento mira ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini di altri Stati membri ed alle società contemplate dall’articolo 54 Tfue, e vieta, per quanto concerne le società, qualsiasi discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede.
Nel caso di specie, la società in questione ha sede in Ungheria, ma fa parte di un gruppo la cui società madre ha sede nel Regno Unito. Poiché tale società madre esercita la propria attività nel mercato ungherese tramite una controllata, la sua libertà di stabilimento può essere pregiudicata da qualsiasi restrizione che colpisca quest’ultima. Pertanto, nel procedimento principale può essere validamente invocata una restrizione alla libertà di stabilimento di detta società madre.
Tra l’altro – osserva la Corte - sono vietate non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla sede delle società, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato.

Imposta straordinaria e commercio al dettaglio
Nel caso di specie, la legge relativa all’imposta straordinaria su determinati settori non opera alcuna distinzione tra le imprese in base al luogo in cui hanno la loro sede societaria.
Infatti, tutte le imprese operanti in Ungheria nel settore del commercio al dettaglio in negozio sono soggette a tale imposta e le aliquote d’imposta rispettivamente applicabili ai diversi scaglioni di fatturato definiti da tale legge valgono per tutte le imprese in questione.
Tale legge non introduce, quindi, alcuna discriminazione diretta.
Né sussiste, come pure lamentato dalla società in questione e paventato dalla Commissione europea, una discriminazione indiretta.

Difatti, l’imposta straordinaria in argomento è un’imposta progressiva basata sul fatturato e comprende, per quanto riguarda l’attività di commercio al dettaglio in negozio:
- un primo scaglione tassato allo 0% per la parte della base imponibile non superiore a 500 milioni di HUF (ad oggi, circa 1,5 milioni di EUR);
- un secondo scaglione tassato allo 0,1% per la parte della base imponibile compresa tra 500 milioni e 30 miliardi di HUF (ad oggi, tra 1,5 milioni di EUR e 90 milioni di EUR circa);
- un terzo scaglione tassato allo 0,4% per la parte della base imponibile compresa tra i 30 miliardi e i 100 miliardi di HUF (ad oggi, tra 90 milioni di EUR e 300 milioni di EUR circa);
- un quarto scaglione tassato al 2,5% per la parte della base imponibile superiore a 100 miliardi di HUF (ad oggi, 300 milioni di EUR circa).

Ebbene, per il periodo in questione, per quanto riguarda l’attività di commercio al dettaglio in negozio, risultava che i soggetti passivi rientranti nel solo scaglione di base erano tutti soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche ungheresi, mentre quelli rientranti nel terzo e nel quarto scaglione erano in maggioranza soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri. Inoltre, l’onere fiscale gravante sui soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche estere era stato proporzionalmente superiore rispetto a quello gravante sui soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche ungheresi alla luce della loro base imponibile, essendo questi ultimi, di fatto, esenti dall’imposta straordinaria o assoggettati alla stessa solo in misura marginale e ad un’aliquota effettiva sostanzialmente inferiore rispetto ai soggetti passivi aventi un fatturato più elevato.

Il rispetto del principio di non discriminazione
In proposito, tuttavia, la Corte inferisce che gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più idoneo, cosicché l’applicazione di una tassazione progressiva rientra nel potere discrezionale di ciascuno Stato membro.

Pertanto, la circostanza che, in concreto, la parte più rilevante di una siffatta imposta straordinaria venga sopportata da soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri non può essere tale da costituire, di per sé stessa, una discriminazione.
Infatti, il mercato ungherese del commercio al dettaglio in negozio è dominato da siffatti soggetti passivi, che vi realizzano i fatturati più consistenti.

La richiamata circostanza rappresenta, in definitiva, un indicatore contingente, se non addirittura aleatorio, che può risultare soddisfatto, peraltro, anche nell’ambito di un sistema impositivo proporzionale, ogni qualvolta il mercato interessato sia dominato da imprese di altri Stati membri o di Stati terzi o da imprese nazionali appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di Stati terzi.

La Corte di giustizia precisa, poi, che lo scaglione di base tassato allo 0% non riguarda esclusivamente i soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche ungheresi, atteso che, come in ogni sistema impositivo progressivo, ogni impresa operante sul mercato interessato beneficia dell’abbattimento per la parte del suo fatturato che non supera la soglia corrispondente a tale scaglione.
In conclusione, le aliquote fortemente progressive dell’imposta straordinaria non introducono, per loro stessa natura, alcuna discriminazione fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società, tra soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche ungheresi e soggetti passivi appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri.

Conclusioni
Gli articoli 49 e 54 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta fortemente progressiva sul volume d’affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i fatturati più consistenti sul mercato di cui trattasi.

Fonte:
Data della sentenza
3 marzo 2020  

Numero della causa
C-323/2018

Nome delle parti
Tesco- Global Áruházak Zrt;
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

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