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Giurisprudenza

Ok alla confisca dei beni
del prelato “riciclatore seriale”

L’utilizzo abituale di proventi frutto di evasione transitati sul conto dell’imputato mediante presunte donazioni legittimano la misura cautelare anche se i donatori non sono punibili o imputabili

immagine con un cancello chiuso con catena e lucchetto

Il riciclaggio dei proventi frutto di evasione fiscale legittima la confisca dell’ingente patrimonio del prelato, anche se il reato presupposto non è stato giudizialmente accertato.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18581 del 3 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un alto prelato, confermando l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
Le abituali condotte di “riciclatore seriale” riconducibili al monsignore hanno infatti permesso di ravvisare la sua condizione di “soggetto pericoloso”, in quanto “per dare consistenza al giudizio di pericolosità generica, non occorre una accertamento di responsabilità penale per i fatti delittuosi produttivi della ricchezza illecita, senza però trascurare la necessità di una verifica concreta, con un adeguato corredo indiziario, della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti”.

Il caso
Un alto prelato è stato raggiunto dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni immobili, di alcune autovetture e di disponibilità finanziarie, pari a oltre cinque milioni di euro.
La Corte di appello di Salerno confermava il decreto di confisca in ragione della condizione del monsignore di “soggetto pericoloso”, a causa dei procedimenti penali a suo carico e per il tenore di vita sproporzionato alla situazione reddituale. In particolare, è stato ritenuto che l’imputato vive abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi di origine illecita.
Le provviste finanziarie ascrivibili all’imputato, tuttavia, sono in parte riconducibili a proventi illeciti dell’evasione fiscale di due imprenditori romani, transitate sui conti del prelato mediante presunte “donazioni” per il tramite oltretutto anche di “società off-shore, il cui impiego appare intrinsecamente incompatibile con le addotte finalità, umanitarie e caritatevoli, delle elargizioni”. Per tali ragioni, il prelato è stato considerato dalla Corte di appello un “riciclatore seriale” di proventi sottratti all’imposizione fiscale.

Secondo la tesi difensiva dell’imputato, una tale condotta non determina il reato di riciclaggio, in quanto i proventi elargiti dai due armatori romani non comportavano il superamento delle soglie di punibilità necessario a configurare il reato di dichiarazione infedele ex articolo 4 del Dlgs 74/2000. In particolare, in mancanza della commissione di un “reato presupposto” da parte degli imprenditori romani, verrebbe, quindi, a mancare il reato di riciclaggio imputato al monsignore.
Tuttavia, l’analisi contabile del consulente di parte è stata ritenuta parziale dalla Corte di appello di Salerno, in quanto prendeva in considerazione le sole soglie di punibilità del citato reato di dichiarazione infedele e non anche quelle, sensibilmente più basse, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici ex articolo 3 del medesimo decreto, quest’ultimo più attinente alla condotta degli imprenditori romani.
Inoltre, i giudici motivavano la loro decisione anche con la prova, mediante intercettazioni, di ulteriori somme di denaro sottratte all’imposizione fiscale, ancorché non conteggiate ai fini del calcolo delle soglie di punibilità del reato presupposto.
A nulla vale l’archiviazione del procedimento penale per il reato di infedele dichiarazione ascritto agli imprenditori romani, in quanto la stessa è fondata sulla mera difficoltà di accertamento dell’illecito, situazione, quindi, che non può compromettere la punibilità per il reato di riciclaggio perpetrato dal prelato.

Osservazioni
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi la Corte di cassazione, lamentando l’errata considerazione di illiceità delle disponibilità finanziare del prelato, in quanto solo una parte delle rimesse degli imprenditori romani provenivano da società off-shore, il cui utilizzo può, in astratto, ricondurre a un illecito fiscale.
Infatti, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
Inoltre, a parere della difesa, il mancato superamento delle già citate soglie di punibilità penali del reato presupposto non condurrebbe a ritenere di provenienza illecita il denaro elargito all’imputato, con la conseguenziale insussistenza del reato di riciclaggio.

Secondo l’articolo 648-bis del codice penale, si configura il reato di riciclaggio ogni qualvolta, un soggetto “…sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa…”.
Tuttavia, l’accertamento del “reato presupposto” non richiede necessariamente l’accertamento giudiziale del medesimo, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno “astrattamente configurabile”. Non è richiesta neanche l’individuazione dell’autore del reato, in quanto il riciclaggio si realizza anche se il reato presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile.
Lo spessore degli elementi indiziari raccolti nei precedenti giudizi cautelari in capo all’imputato, la condotta di “riciclatore seriale” e l’ingente quantità di denaro transitata sui conti riconducibili al prelato hanno permesso di far luce sulla sussistenza del reato presupposto utile, quindi, a dar consistenza al giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca.
Ha concluso la suprema Corte avvallando l’operato dei giudici territoriali in merito alla confisca in questione.

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