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Giurisprudenza

Obblighi limitati per l'erede che accetta con beneficio d'inventario

Spetta al giudice tributario decidere in che misura è tenuto al pagamento del debito d'imposta

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La suprema Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 7792 del 15/04/2005, ha statuito che la giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato. Pertanto, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito d'imposta (nella specie, imposta di registro e Invim) e l'erede abbia accettato con beneficio d'inventario (ad esempio, con verbale redatto dal cancelliere della pretura), spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario(1), adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ex articolo 490, secondo comma, numero 2, del codice civile, faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, a esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta e non di quanto possibile per effetto dell'accettazione beneficiata.

Il principio costituzionale d'effettività della giurisdizionale comporta la declaratoria della giurisdizione tributaria, atteso che non è più contestabile in sede esecutiva per la prima volta la qualità di erede con beneficio d'inventario; infatti, fermo restando la validità del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario determina la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari e quindi una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, qualitativamente diversa o più favorevole, se non vi fosse la giurisdizione delle commissioni tributarie, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al de cuius, sarebbe, dinanzi al giudice ordinario, preclusa dalla definitività dell'avviso di liquidazione.

La sentenza in commento ha disatteso l'assunto del giudice di merito secondo cui la giurisdizione tributaria ricomprende sia l'an che il quantum della pretesa tributaria ma non si estende all'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta; in particolare, per il giudice di legittimità non è plausibile ritenere che, se tra i debiti ereditari rientra anche un debito d'imposta e gli eredi hanno accettato con beneficio d'inventario, l'accertamento dei presupposti che stanno alla base della separazione dei patrimoni e che effettivamente la giustificano rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce dell'intervento in questione delle Sezioni unite, il giudice tributario non può sottrarsi alla verifica, in via incidentale, di tutte le conseguenze derivanti dall'applicazione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di cui all'articolo 490 del codice civile nei confronti dell'atto impugnato; d'altra parte, l'individuazione dell'obbligato attiene alla verifica dell'an, mentre la qualità dello stesso finisce inevitabilmente per riversarsi sul quantum.

Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 546/92 attribuisce al giudice tributario la possibilità di decidere, in via incidentale, ogni questione pregiudiziale senza che assuma rilevanza l'autorità giudiziaria presso cui pende tale questione (si pensi, in tema di Tosap, all'accertamento in via incidentale di un'area demaniale)(2).
Compete ormai alla commissione tributaria decidere, in via incidentale, sulla qualità di erede del contribuente, sulla simulazione di contratti, sullo status di coltivatore diretto e sulla legittimità di regolamenti o atti amministrativi generali.
La sentenza della Cassazione sulla giurisdizione ha efficacia esterna al processo in relazione al quale è intervenuta, sicché la questione di giurisdizione non si può riproporre in un altro processo tra le medesime parti, tranne che sopraggiungano nuove norme o nuovi elementi di fatto idonei a incidere sulla giurisdizione.


NOTE:
1 Alfredo Carnevale, "La successione" in FISCOoggi del 25 febbraio 2005, sottolinea quanto segue: "La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto. Con l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa. Quindi, colui che accetterà l'eredità nel peggiore dei casi risponderà dei debiti del defunto fino al raggiungimento della quota ereditata. La legge, per l'accettazione con beneficio d'inventario, richiede una forma solenne, deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione. Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:
- incapaci assoluti e relativi
- persone giuridiche
- minori
- interdetti o inabilitati.
Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:
- se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi; se questi termini non sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice
- se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il diritto di accettazione (10 anni).
Infine, nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario:
- omissioni o inclusioni dolose nell'inventario
- alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale - inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione".


2 Secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 6633 del 29/04/2003), il giudice tributario ha di regola il potere di risolvere incidentalmente questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice tutte le volte che dalla soluzione di tale questione dipende la decisione del giudizio sottoposto alla sua cognizione.

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