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Giurisprudenza

Notifica e deposito cartacei?
Il ricorso è inammissibile

La regola trova fondamento nell’evoluzione della norma nella direzione del progressivo utilizzo, dapprima facoltativo, poi obbligatorio, delle modalità telematiche in sostituzione delle analogiche

immagine di documenti cartacei vicino a un computer

A decorrere dal 1° luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi. In questi termini si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n. 209/1/2021 dello scorso 28 luglio, in cui precisa che a tale conclusione si giunge in ragione del tenore di una serie di disposizioni normative che, tra l’altro, circoscrivono a ipotesi soltanto eccezionali e tassative la possibilità di svolgimento del giudizio fiscale secondo le tradizionali modalità analogiche.

La vicenda processuale e la pronuncia del Collegio reggiano
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia l’atto di recupero di credito d’imposta emesso nei suoi confronti dalla locale Direzione dell’Agenzia.
Costituendosi in giudizio, oltre a controdedurre nel merito, difendendo la regolarità del proprio operato, l’Ufficio osservava in via pregiudiziale che il gravame era stato presentato in modalità cartacea il 5 luglio 2019 e depositato presso la segreteria il successivo 5 agosto, nonostante il rito, dal 1° luglio dello stesso anno, prevedesse la modalità telematica, in ragione di quanto stabilito dall’articolo 16-bis, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, a norma del quale le parti, i consulenti e gli organi tecnici del processo dinanzi alle Commissioni tributarie “notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”.
Nel risolvere la questione, il Collegio emiliano ha compiuto un ulteriore excursus normativo rilevando che, oltre a quanto appena riportato, l’articolo 16-bis del citato decreto n. 546 prevede altresì che “In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione…, ovvero il collegio…, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, “, mentre a sua volta l’articolo 9 del DM n. 163/2013 stabilisce tra l’altro che “Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC … Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T….”.
In sostanza, spiega la pronuncia in rassegna, il legislatore “ha, inequivocabilmente, sancito che il processo tributario, a far tempo dal 1° luglio 2019, si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo, di fatto, “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo; prova ne sono e l’uso ripetuto dell’avverbio “esclusivamente”, e la precisazione che, per poter svolgere il processo non in modalità telematica, è necessaria una specifica autorizzazione del Presidente della Commissione o della Sezione che può essere rilasciata solo in casi eccezionali”.
Da tale impostazione è scaturita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione delle modalità di notifica e deposito degli atti introduttivi del giudizio.

Osservazioni
La progressiva e sempre più estesa informatizzazione e digitalizzazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ha interessato negli ultimi anni anche l’ambito della giustizia, coinvolgendo secondo tempistiche non sempre allineate anche le varie magistrature che assicurano l’esercizio da parte del cittadino del proprio diritto alla difesa giurisdizionale.
Per quanto riguarda più specificamente la materia tributaria, il passaggio dalla tradizionale gestione analogica della controversia alle modalità digitali è avvenuto gradualmente prevedendo, dapprima in via soltanto facoltativa, la possibilità per le parti di utilizzare le modalità telematiche di notificazione e di deposito degli atti.
In particolare, dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico (PTT) è divenuto attivo, peraltro come detto esclusivamente quale facoltà, presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Successivamente, l’articolo 16 del Dl n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018) ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario, sostituendo il comma 3 dell’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992, così rendendo obbligatorio l’uso del PTT con riguardo ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 (chiarimenti al proposito sono stati forniti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare n. 1/DF del 2019, che ha definito le nuove linee guida sull’attuazione del PTT ad integrazione di quelle già contenute nella circolare n. 2/DF del 2016).

Con l’articolo 29 del Dl n. 23/2020 (convertito dalla legge n. 136/2018) è stato ulteriormente previsto, tra l’altro, che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal Dm n. 163/2013 e dai successivi decreti attuativi. Al proposito, la circolare n. 9/E del 2020 ha spiegato che, attraverso la norma del Dl n. 23, l’obbligo di utilizzare del PTT “è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche”.
Il riferito regime di obbligatorietà ha dunque valenza generale, salve alcune specifiche ipotesi (ad esempio, le controversie di valore fino a tremila euro dove permane la facoltà per il ricorrente che sta in giudizio senza assistenza tecnica di avvalersi delle modalità tradizionali; o i “casi eccezionali” di cui si è detto innanzi, in cui è il Giudice ad autorizzare il deposito degli atti in formato analogico).

La sentenza del collegio tributario reggiano, dunque, seppur sia pervenuta a una conclusione decisamente rigorosa, sembra comunque trovare argomenti forti nel dettato positivo e nella più recente evoluzione dello stesso nella direzione del progressivo utilizzo, dapprima soltanto facoltativo, poi obbligatorio, delle modalità telematiche in sostituzione di quelle analogiche.

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