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Giurisprudenza

La notifica dell’atto di adesione
cristallizza i rapporti con il Fisco

E in caso di consolidato, l’impossibilità di rimodulare la pretesa erariale coinvolge anche la terza-consolidante che non può invocare lo scomputo delle perdite derivanti dall’accertamento tributario

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La Corte di cassazione ha stabilito che dopo il perfezionamento della procedura di adesione al pvc, che avviene con la notifica dell’atto di definizione, è preclusa al contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l’atto impositivo oggetto di definizione, che resta efficace solo a garanzia dell’Erario fino all’integrale adempimento dell’obbligazione. Questo il principio contenuto nell’ordinanza n. 228 del 12 gennaio 2021.

I fatti in causa
La controversia prende dalle risultanze di una verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle entrate, nel corso della quale erano emerse alcune irregolarità ai fini delle imposte dirette e Iva imputabili alla società partecipante a un consolidato fiscale nazionale in veste di consolidata. All’atto della sottoscrizione del processo verbale di constatazione, redatto a conclusione dell’attività di verifica, la società ha prestato adesione al verbale ai sensi dell’articolo 5-bis del Dlgs n. 218/1997, vigente ratione temporis, chiedendo contestualmente il beneficio rateale.
Nei termini prescritti dalla legge, l’ufficio notificava nelle mani del legale rappresentate della società verificata l’atto di definizione, contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione era fondata nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute in forma rateale a richiesta di parte.
Il giorno successivo alla cristallizzazione del debito fiscale conseguente alla notifica del provvedimento, la società consolidante richiedeva all’Amministrazione finanziaria lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’accertamento fiscale presentando il modello Ipec previsto dall’articolo 35 del Dl n. 78/2010. Contestualmente, la stessa, inoltrava istanza di annullamento in autotutela della definizione a fini Ires, in conseguenza della quale la verificata-consolidata procedeva al pagamento del dovuto limitatamente a Iva e Irap, omettendo i versamenti relativi alla definizione ai fini Ires.
Detta istanza era stata respinta dall’ufficio perché con la notifica dell’atto di adesione i rapporti debitori tra Fisco e contribuente si erano cristallizzati. Di conseguenza, i successivi atti incidenti sull’adesione sono stati qualificati dall’ufficio come “rappresentazione postuma e tardiva, non capace di incidere su di una procedura ormai definita nella sua quantificazione e non più impugnabile”, con conseguente emissione della cartella di pagamento nei confronti sia della consolidata che della consolidante per il recupero delle imposte dirette e indirette dovute.
Entrambe le società impugnavano la cartella esattoriale e il diniego all’autotutela e il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in sede d’appello.
L’Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso in cassazione avverso la decisione di secondo grado, lamentando violazione degli articoli 2 e 5-bis del Dlgs n. 218/1997 nella parte in cui la sentenza non ha preso atto della definitività della procedura di adesione del pvc, per tale motivo non più modificabile o impugnabile dopo il suo perfezionamento, coincidente con la notifica dell'accettazione dell'ufficio dell'istanza di adesione proposta dalla parte contribuente.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr in diversa composizione, cui è stata demandata la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

L’istituto di adesione ai verbali di contestazione
Si premette che l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all’articolo 5-bis del Dlgs n. 218/1997, è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, con effetto dal 1° gennaio 2016. Tuttavia l’istituto continua a essere applicato ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunti consegnati entro il 31 dicembre 2015.
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale, tramite una comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’organo che lo ha redatto, e produce l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.
In seguito all’adesione, l’ufficio emette l’atto di definizione contenente gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, da notificarsi al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione. La notifica dell’atto di definizione determina per il contribuente l’obbligo di versare le somme indicate, il cui mancato pagamento comporta la loro iscrizione a ruolo.

La decisione della Corte
Il Collegio di legittimità ha confermato il fondamento della posizione dell’amministrazione finanziaria sull’intangibilità della pretesa erariale oggetto di adesione tra le parti, precisando che le disposizioni contenute nel Dlgs n. 218/1997 non consentono al contribuente l’opzione “di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato”.
Ne consegue che, dopo il perfezionamento della procedura, è inammissibile qualsivoglia istanza volta a rimodulare il dovuto o a rappresentare voci da scomputare o eventualmente da riconsiderare. Trattandosi nel caso di specie di consolidato fiscale nazionale, la cristallizzazione della pretesa erariale coinvolge anche la terza-consolidante che, di conseguenza, non può invocare lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’accertamento fiscale. A riguardo, eventuali richieste di voler portare in scomputo le perdite avrebbero potuto essere rappresentate al più tardi in sede di proposta di adesione, in modo da consentire all’ufficio la valutazione della proposta ai fini di un possibile assenso, e non certo successivamente alla notifica dell'accettazione all’adesione.

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