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Giurisprudenza

Non basta l'iscrizione all'Aire per evitare la tassazione in Italia

Importante vittoria dell'Agenzia delle Entrate in materia di corretta individuazione della residenza fiscale

La sola registrazione nell'anagrafe dei residenti all'estero non è determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, mentre ciò che conta è il fatto che in Italia ci sia il domicilio, laddove il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente esclude la residenza fiscale in Italia.
Ad affermare il principio, confermando le pretese dell'Amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione con la sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010.

La vicenda
L'ufficio di Arezzo, con avviso di accertamento, sulla base dei risultati delle indagini della Guardia di finanza, accertava redditi di capitale non dichiarati, derivanti da interessi che il contribuente aveva percepito a fronte di denaro dato a mutuo a vari soggetti. Sulla base, inoltre, di documenti risultanti da informative di polizia, emergevano anche documenti che evidenziavano consistenti incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini di accertamento sintetico.
In particolare, infatti, in un testamento olografo del contribuente venivano citate le sue proprietà sia in Italia che all'estero.
Da schede personali intestate ai figli risultava inoltre che lo stesso contribuente aveva loro erogato denaro e metalli preziosi, considerati anche questi incrementi patrimoniali.

Avverso tale contestazione, in particolare, il contribuente sosteneva allora che le imposte, essendo egli iscritto all'Aire dal 1978, si potevano applicare soltanto sui redditi eventualmente prodotti all'estero.
A tal proposito, però, l'Amministrazione finanziaria evidenziava che, a norma dell'articolo 2, comma 2, del Dpr 917/86, per individuare le persone fisiche soggette alle imposte sui redditi occorre guardare non solo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, ma anche, in alternativa, al domicilio o alla residenza nel territorio dello Stato, secondo la nozione dell'articolo 43 c.c.
Il legislatore fiscale, considerata la difficoltà di accertare il requisito della residenza come desunta dal codice civile, ha infatti affiancato a questo anche il requisito del domicilio, inteso come "luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi".

L'ufficio evidenziava poi come, dal dettato testuale della norma, emergesse peraltro, chiaramente, che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti e come, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia, fosse pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi.
Al riguardo, sottolineava poi che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.
L'ufficio, infine, metteva in risalto che, affinché sussistesse il requisito della abitualità e della dimora, non era necessaria la continuità o la definitività, permanendo l'abitualità anche qualora il contribuente lavori o svolga altre attività all'estero, purché conservi in Italia l'abitazione, vi torni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Il domicilio, infatti, è una situazione giuridica caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari e interessi, laddove la locuzione "affari ed interessi" deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari.

A tal proposito, del resto, poteva essere d'ausilio anche il modello Ocse, il quale stabilisce una serie di criteri di collegamento della persona fisica allo Stato, quali, per esempio:
  • l'abitazione permanente (cioè la disponibilità materiale di un'abitazione, non rilevando il titolo di possesso, ma piuttosto il fatto che la stessa sia usufruibile su base permanente e non occasionalmente)
  • il centro di interessi vitali (si tratta del luogo in cui il cittadino ha le più strette relazioni personali ed economiche, incluso il luogo di direzione degli affari e quello in cui amministra i suoi interessi)
  • il soggiorno abituale (si tratta del luogo in cui il soggetto, in termini temporali, prevalentemente abita)
  • la nazionalità (determinata in base ai dati anagrafici di cittadinanza).

Si sottolineava inoltre che, considerato che l'articolo 10 della legge 448/1998 aveva provveduto a integrare i criteri fissati dall'articolo 2 del Dpr 917/1986, introducendo il comma 2-bis ("si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare in G.U."), e visto che nell'elenco del Dm 4 maggio 1999, in materia di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, all'articolo 1, era citato, per l'appunto, anche l'Uruguay (paese dove il contribuente sosteneva di aver trasferito la propria residenza), era chiaro che il contribuente aveva trasferito la propria residenza in quel Paese al solo fine di godere di un trattamento fiscale a lui più favorevole.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, quindi, con la sentenza n. 14434 del 15 giugno, ha confermato la legittimità delle pretese dell'ufficio, stabilendo che la sola iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero non è determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, mentre ciò che conta è il fatto che in Italia ci sia il domicilio, laddove il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente "vale a dire in modo riconoscibile da terzi".

Ciò che rileva, evidenzia ancora la Corte suprema, è il principio di effettività e non la volontà individuale del contribuente.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, "il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato rileva principalmente quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa (l'ordinamento deve riconoscere e garantire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento del centro principale dei propri interessi), ma allorché si deve rilevare quale sia il risultato di quella scelta la volontà individuale va contemperata con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi".

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