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Giurisprudenza

Nelle liti la temerarietà non paga. Anzi costa

Da risarcire il danno provocato dal comportamento dei contribuenti che insistono nella vertenza solo per rinviare il pagamento delle somme dovute

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La sentenza numero 75/01/06 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento si presta a interessanti spunti di riflessione, per aver affrontato e risolto in senso favorevole all’ufficio finanziario, coinvolto nel procedimento giurisdizionale, il tema relativo alla temerarietà della lite. Nel dettaglio, il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla presunta illegittimità della sentenza di primo grado, che – a detta degli appellanti – sarebbe stata viziata da una erronea valutazione dei fatti e da una conseguente errata applicazione delle disposizioni normative, ha ritenuto, oltre che condivisibile la pronuncia dei primi giudici, altamente censurabile la condotta dei contribuenti, che avrebbero perseverato nel coltivare la vertenza al solo scopo di rinviare il pagamento delle somme dovute all’Erario.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria
La controversia trae origine da più atti di contestazione e avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva eccepito, nei riguardi di un’associazione senza scopo di lucro, lo svolgimento di un’attività d’impresa, richiedendo, alla stessa e ai contribuenti direttamente coinvolti nell’organismo associativo, le imposte non liquidate, né versate, relativamente alle annualità dal 1999 al 2002, unitamente a interessi e sanzioni.
In particolare, le eccezioni contenute negli atti impositivi nascevano dall’attenta valutazione di alcuni elementi che caratterizzavano l’attività di asilo nido svolta dalla presunta associazione; tra di essi:

  • il pagamento di rette mensili a fronte delle quali non veniva rilasciato alcun documento fiscale
  • la mancata qualificazione di socio o membro dell’associazione per i genitori che fruivano del servizio di assistenza offerto dal nido
  • l’assenza di organi associativi
  • la presenza di collaboratori estranei all’associazione che lavoravano stabilmente all’interno del nido, percependo somme qualificabili a vario titolo (compensi o rimborsi spese)
  • la quantificazione delle somme dovute dai beneficiari del servizio per importi tali da realizzare un margine di profitto e non diretti, pertanto, a coprire semplicemente i costi associativi.

In considerazione delle prove raccolte a favore della tesi dell’esercizio di un’attività d’impresa da parte dell’associazione in commento, e dell’assenza di qualsiasi documento di natura fiscale diretto alla registrazione dei movimenti contabili e alla dichiarazione delle risultanze derivanti dallo svolgimento dell’attività in parola, l’ufficio determinava induttivamente le imposte dovute, in ciò supportata dalle disposizioni contenute negli articoli 39, comma 2, del Dpr n. 600/1973, e 55 del Dpr n. 633/1972.

La sentenza con cui la commissione tributaria di primo grado di Trento si pronunciava sul ricorso proposto avverso gli atti impositivi formati dall’ufficio, concludendo con la declaratoria di legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, veniva tempestivamente impugnata dai contribuenti, che lamentavano, unitamente alla carenza di motivazione della pronuncia, una erronea valutazione dei fatti.

La posizione della Commissione tributaria di secondo grado
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto pertinenti e condivisibili le eccezioni formulate dall’ufficio, confermando la sentenza resa dai primi giudici. E ciò sulla base della copiosa documentazione raccolta dall’Amministrazione finanziaria e valutata nei giusti termini dal Collegio di primo grado, dalla quale è emersa in maniera evidente e incontrovertibile l’esercizio di un’attività imprenditoriale da parte della sedicente associazione.

Chiamata, inoltre, a pronunciarsi in ordine alla richiesta, avanzata dall’ufficio, di declaratoria di temerarietà della lite, ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, la Commissione di secondo grado ha ritenuto sussistere gli estremi per una pronuncia indirizzata in tal senso. Dall’attenta valutazione dei fatti in causa eseguita dal Collegio, è risultato che gli appellanti avrebbero fatto ricorso a tutti i rimedi che l’ordinamento consente per conseguire l’obiettivo di rinviare l’inevitabile obbligo del pagamento delle somme accertate dall’Amministrazione finanziaria; i giudici hanno, pertanto, ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, affinché possa essere dichiarata la temerarietà delle lite, con la conseguente condanna dei responsabili dell’instaurazione della stessa al risarcimento dei danni in favore dell’Erario.

In tema di temerarietà della lite, è il caso di osservare che la domanda volta alla declaratoria delle stessa è ritenuta ammissibile anche nel processo tributario, come dimostrato da pronunce rese sul punto dalla Suprema corte (cfr per tutte, la sentenza n. 12070 del 1999). La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, inoltre, può essere avanzata anche in assenza di un’analitica dimostrazione dell’entità dei danni subiti; ciò in quanto è il giudice investito della causa, come sostenuto da autorevole giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenza n. 8872 del 27/10/1987), che è chiamato a valutare le prove fornite a supporto della domanda e a quantificare il danno eventualmente subito dall’istante secondo le prove fornite all’uopo dalla parte od anche d’ufficio sulla base delle risultanze di causa o secondo nozioni di comune esperienza od in via equitativa.

Quanto, poi, agli elementi in presenza dei quali è ritenuta legittima una condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto consente di individuarli nella totale soccombenza della controparte e nella coscienza dell’infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, o nel mancato impiego della normale diligenza che consenta di avvertire tale infondatezza; elementi, questi, tutti riscontrati dai giudici trentini nella fattispecie sottoposta al loro giudizio.

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