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Giurisprudenza

Misure cautelari “estere”: lo Stato Ue
si deve "fidare" del Paese straniero

Al vaglio della Corte di giustizia la compatibilità della normativa tributaria estone con il principio comunitario di fiducia reciproca

fidarsi

Nel caso di misure cautelari richieste da uno Stato estero, i giudici dello Stato membro adito sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, i cui presupposti vengano esplicitati in allegato alla domanda. Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 20 gennaio 2021, resa nella causa C-420/2019.
 
I fatti in causa
L’amministrazione fiscale finlandese ha presentato al fisco estone una domanda di misure cautelari nei confronti di una società finlandese, sulla base dell’articolo 16 della direttiva n. 2010/24, per garantire l’adempimento di un’obbligazione fiscale prevista a carico di tale compagine.
Alla domanda era allegata una decisione del Tribunale di primo grado di Keski-Pohjanmaa, Finlandia che, in seguito a domanda in tal senso dell’amministrazione fiscale finlandese, ha autorizzato il sequestro di beni appartenenti alla suddetta società, a garanzia del credito.
Secondo detto Tribunale, poiché la stabile organizzazione ed il centro d’interesse della menzionata società si trovava in Finlandia, tale compagine era tenuta ad adempiere ai suoi obblighi fiscali in tale Stato membro.
Tuttavia, da un lato, l'ente, pur disponendo di una stabile organizzazione in Finlandia, non avrebbe ivi dichiarato, né versato alcuna imposta; dall’altro, il suo socio unico avrebbe fornito informazioni false sia riguardo all’attività economica della società, sia riguardo al proprio domicilio.
Pertanto, secondo il Tribunale finlandese, sussisteva il rischio che la società tenesse un simile comportamento anche con riguardo alle obbligazioni fiscali che sarebbero state definite all’esito della procedura fiscale in corso, con atti idonei a pregiudicare il recupero del credito erariale.

La controversia in Estonia
Quindi, facendo seguito alla domanda di assistenza, l'Amministrazione finanziaria estone presentava dinanzi al Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia, una richiesta di autorizzazione di misure cautelari e, segnatamente, la registrazione in Estonia del divieto di atti dispositivi compiuti in relazione ai veicoli di proprietà della detta società finlandese, nonché il sequestro conservativo dei conti correnti bancari dell’impresa accesi presso tutti gli istituti di credito estoni: detto tribunale, però, respingeva la richiesta.
Il fisco proponeva, allora, impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Tallinn, che respingeva il ricorso.
La vertenza finiva, quindi, avanti alla Corte suprema estone, che si interrogava sull’interpretazione della direttiva n. 2010/24, sospendendo il processo e rivolgendo alla Corte di giustizia la questione seguente.
 
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24/Ue del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge, sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente, quanto alla necessità ed alla possibilità di adottare la misura cautelare, qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione.
 
La decisione
La Corte di giustizia osserva che, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 16 della direttiva n. 2010/24, il paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo risulta si limiti a menzionare la necessità che tali misure cautelari siano, da un lato, autorizzate nello Stato membro adito e, dall’altro, possibili nello Stato membro richiedente, senza fornire ulteriori precisazioni quanto alla portata dei poteri dei giudici dello Stato membro adito per quanto riguarda la valutazione dei presupposti per l’applicazione di dette misure cautelari.
Inoltre, continua la norma citata, qualora alla domanda di assistenza sia allegato un documento redatto ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, «tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito».
Pertanto, l’analisi contenuta in tale documento di accompagnamento, la quale generalmente riguarda il rispetto dei presupposti per l’adozione di misure cautelari alla luce del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non deve e non può essere completata, né sostituita nello Stato membro adito, il che depone nel senso di un’interpretazione secondo la quale tale analisi vincola i giudici dello Stato membro adito.

Il riparto delle competenze fra Stati
L’articolo 14 della direttiva menzionata - continua la Corte - prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo.
Tale ripartizione delle competenze è il corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo.
Pertanto, qualsiasi contestazione del credito nonché del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente deve essere promossa dinanzi agli organi competenti di tale Stato membro e non dinanzi a quelli dello Stato membro adito, il cui sindacato giurisdizionale è limitato esplicitamente, in tale articolo 14, paragrafo 2, agli atti di quest’ultimo Stato membro.
I giudici dello Stato membro adito, quindi, non possono valutare tali misure alla luce dei presupposti sostanziali stabiliti dal loro diritto nazionale per l’adozione di tali misure, dal momento che dette misure cautelari sono state adottate sulla base delle norme di diritto in vigore nello Stato membro richiedente.
Di conseguenza - inferisce la Corte - i giudici dello Stato membro adito sono competenti a conoscere della conformità della procedura di adozione delle misure cautelari alle disposizioni legislative e alle prassi amministrative di tale Stato membro, ma non della sussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione di tali misure.

Il principio della fiducia reciproca
I togati comunitari affermano, poi, che la direttiva n. 2010/24, pur rientrando nel settore del mercato interno e non in quello dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si fonda sul principio della fiducia reciproca.
Dunque, un’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva n. 2010/24 che consentisse ai giudici dello Stato membro adito di effettuare un nuovo esame dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari, alla luce del loro diritto nazionale, in particolare quando la valutazione di tali condizioni figura nel documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, sarebbe contraria al principio della fiducia reciproca, sul quale si fonda detta direttiva, nonché alle esigenze connesse al buon funzionamento e all’efficacia del sistema di assistenza reciproca istituito da detta direttiva.
Peraltro, tale nuovo esame sarebbe altresì contrario sia alle esigenze di celerità che contraddistinguono la procedura di adozione di misure cautelari, sia all’esigenza di evitare, nell’ambito della procedura di assistenza, valutazioni contraddittorie da parte degli organi giurisdizionali dei due Stati membri coinvolti in merito alle medesime circostanze di fatto.

Il caso di specie
Nella fattispecie, conclude la Corte di Lussemburgo, si deve rilevare che la decisione giudiziaria di sequestro finlandese può essere considerata come il documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24.
È, quindi, sulla base dell’analisi contenuta in tale documento e non sulla base della loro valutazione dei fatti di cui trattasi nonché dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari che i giudici estoni devono statuire sulla domanda di assistenza ad essi sottoposta.
 
Conclusioni
L’articolo 16 della direttiva 2010/24/Ue del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda.
 
 
Fonte:
Data della sentenza
20 gennaio 2021  

Numero della causa
Causa C-420/2019

Nome delle parti
Maksu- ja Tolliamet (richiedente)
Heavyinstall OÜ (persona interessata)

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