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Giurisprudenza

L’omesso riporto in dichiarazione
determina l’addio al bonus fiscale

Il principio si applica anche agli incentivi per il commercio, in virtù dell’espresso richiamo alla legge sugli “interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”

La Corte di cassazione chiarisce nella sentenza 2395/2017 i termini e le condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali per il commercio disciplinati dall’articolo 11 della legge n. 449/1997 e, in particolare, del credito di imposta riconosciuto da tale normativa “alle piccole e medie imprese” (comma 1) e determinato in misura pari al 20% del costo dei beni, al netto dell’Iva, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.
Sempre secondo la cennata disposizione, il credito può essere fatto valere ai fini dell’Iva, dell’Irpef e dell’Irpeg anche in compensazione (comma 2).
I termini e le condizione per la concessione del menzionato beneficio sono regolati dal comma 3, giusta il quale Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità e i criteri di cui all’articolo 10 della legge n. 317/1991, e alle relative disposizioni attuative, a eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317/1991.
 
Ebbene, a fronte di tale dettato normativo, il Collegio ha ritenuto che, dal combinato disposto dell’articolo 11 della legge n. 449/1997 e dell’articolo 11 della legge n. 317/1991 e, in particolare, dal richiamo che nella prima disposizione normativa viene fatto alla seconda, discende la conseguenza che si decade dal beneficio del credito di imposta previsto dall’articolo 11 della legge n. 317/1991 nell’ipotesi in cui la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso.
 
Sulla base di tale interpretazione, il Collegio ha cassato la sentenza resa dai secondi giudici, che aveva negato la decadenza del beneficio del credito di imposta non indicato nella dichiarazione dei redditi “di competenza” sul presupposto dell’inapplicabilità della previsione di cui all’articolo 11 della legge n. 317/1991.
Inapplicabilità smentita proprio dalla corretta lettura del dettato normativo in materia.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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