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Giurisprudenza

L’Iva è ridotta “unicamente”
sugli “ingaggi” degli artisti

Il chiaro dettato normativo e il riferimento espresso soltanto a tali tipologie di contratti ha la funzione di individuare e delimitare l’ambito applicativo dello sconto fiscale

L’aliquota Iva agevolata (al 10%) si applica ai soli contratti di scrittura riguardanti prestazioni artistiche rese direttamente al pubblico, e non anche alle prestazioni di natura tecnica, seppure connesse con l’organizzazione e la realizzazione degli eventi spettacolistici. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 622 del 12 gennaio 2018.
 
I fatti
Con avviso notificato a una srl esercente attività di “creazioni e interpretazioni nel campo della musica”, l’ufficio ha accertato la maggior Iva per l’anno 2004, ritenendo che non poteva essere applicata l’aliquota agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria del 20% alle prestazioni di servizi rese dalla contribuente agli organizzatori di spettacoli tenuti a Merano e a Taormina.
 
In particolare, l’Agenzia delle entrate, dall’esame dei contratti intercorsi tra produttrice, organizzatori e artisti,  evidenziava che:
  • la contribuente (produttrice) non aveva avuto alcun rapporto diretto né con gli spettatori, né con gli artisti, emettendo le fatture nei confronti degli organizzatori degli eventi
  • i contratti tra organizzatori degli spettacoli e produttrice contemplavano prestazioni non riconducibili a un rapporto di mandato con l’artista
  • la produttrice, oltre a scritturare l’artista, si impegnava anche a fornire le strutture e il materiale necessario all’evento (personale artistico, palcoscenico, impianto audio e luci) acquistando tali servizi da diversi fornitori, per poi rivendere agli organizzatori un pacchetto unitario, proprio come si era verificato per gli spettacoli di Merano e Taormina.  
Mentre la società dichiarava di avere venduto prestazioni di servizio definibili come “concerti vocali e strumentali”, l’ufficio, dal canto suo, sosteneva che l’Iva agevolata non era applicabile né alle prestazioni tecniche, anche se funzionalmente connesse alla realizzazione degli eventi, né ai rapporti tra produttore e organizzatore ma solo ai “contratti di scrittura”, vale a dire a quelli intercorsi tra il produttore e l’artista e relativi a una prestazione artistica.
Le Commissioni di merito, invece, hanno ritenuto corretto estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata anche alle prestazioni tecniche.
 
L’Agenzia ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Commissione regionale aveva violato i nn. 119 e 123 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, non potendosi applicare la norma eccezionale che prevede l’aliquota agevolata oltre i casi specificamente previsti.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso originario della contribuente, precisando (anche) che le attività spettacolistiche, previste al punto 123 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, “… si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall’art. 74 quater del medesimo decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell’inizio dell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse, … non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore …”.
 
Osservazioni
I giudici di legittimità hanno esaminato prima quali fossero le prestazioni agevolabili e poi si sono domandati se i rapporti tra organizzatore e promotore potessero essere sussunte nella disposizione di favore.
Hanno, quindi, ricostruito il quadro normativo di riferimento. Con la previsione di una aliquota Iva agevolata (al 10%), il legislatore italiano ha dato attuazione all’articolo 12, n. 3, lettera a), della VI Direttiva (n. 77/388/Ce), che prevedeva la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte, limitando però questa facoltà alle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell’allegato H, poi trasfuse nell’articolo 98 della Direttiva n. 2006/112 CE.
 
In particolare, l’aliquota al 10% trova applicazione secondo il n. 123 (spettacoli teatrali di qualsiasi tipo), Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, solo con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, e secondo il n. 119 (contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali), della stessa tabella, solo per i contratti di scrittura, stipulati tra organizzatori e artisti per l’esecuzione dello spettacolo, aventi a oggetto prestazioni caratterizzate da connotazione artistica, rese cioè da soggetti che forniscono un “apporto interpretativo o innovativo, di tipo personale e professionale, all’evento spettacolistico”.
 
Anche l’Agenzia è intervenuta sul rapporto tra contratti di scrittura e prestazioni di “servizi tecnici”, connessi con la realizzazione delle manifestazioni spettacolistico-teatrali (risoluzione n. 393/2007). E ha precisato che il chiaro dettato normativo e il riferimento espresso solo a tali contratti ha la funzione di individuare e delimitare l’ambito applicativo dell’aliquota agevolata soprattutto alla luce dell’articolo 98, paragrafo 2, Direttiva n. 2006/112/Ce, secondo il quale le “aliquote ridotte si applicano unicamente …alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III”, tra le quali rientrano, al n. 9), le prestazioni di servizi “fornite da …compositori e artisti interpreti…”.
Ne restano escluse, quindi, le prestazioni rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo, “preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali,” poiché queste prestazioni generiche di servizi rientrano tra quelle soggette ad aliquota ordinaria (circolare n. 99/2000) e, inoltre, non si caratterizzano per il loro svolgimento davanti al pubblico (Cassazione, n. 12280/2015).
 
In mancanza di una norma specifica, restano esclusi dall’aliquota al 10% anche gli accordi stipulati tra produttore e organizzatore, nonostante connessi con i contratti di scrittura. La Corte ha evidenziato che tali accordi regolamentano lo svolgimento di un insieme complesso di prestazioni strumentali alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non riconducibili nell’ambito di un mandato con l’artista e, comunque, non qualificabili come contratti di scrittura, non avendo a oggetto le modalità e le condizioni della prestazione artistica (risoluzione n. 393/2007).
 
Tali conclusioni risultano supportate dall’interpretazione fornita nella pronuncia del 23 ottobre 2003 dalla Corte di giustizia (C-109/02) e recepita dalla giurisprudenza domestica (Cassazione, n. 15873/2016 e nn. 12280, 12281, 12282, 12283 e 12524 del 2015): la VI Direttiva consente l’applicazione dell’aliquota agevolata agli Stati membri “unicamente” per determinate categorie di servizi (e cioè vieta di applicarla per le prestazioni non previste, trattandosi di norma di stretta interpretazione come desumibile dall’uso di “unicamente”), ma non li obbliga a rendere uniformi le legislazioni nazionali.
Di conseguenza, con riferimento al “vuoto” nella legislazione nazionale, la Corte ha concluso che non sussiste alcun obbligo per l’Italia di estendere la disciplina di favore anche ai rapporti tra produttori e organizzatori di eventi. Non è possibile, infatti, applicare l’aliquota agevolata a prestazioni ulteriori, diverse da quelle indicate dal legislatore, poiché la delimitazione del n. 119, Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, al solo “contratto di scrittura” è frutto di una scelta legislativa legittima e non suscettibile di applicazione analogica.
 
Né, infine, la vendita di un “pacchetto spettacolo completo ” dal produttore all’organizzatore può essere ricondotta al contratto di scrittura di cui al n. 119 poiché non è “.. sovrapponibile la contrattazione diretta dell’artista con l’organizzatore e la contrattazione indiretta a mezzo del produttore…”.
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