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Giurisprudenza

Litisconsorzio tra soci e società:
non sempre "risulta" necessario

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi

immagine di mani sovrapposte
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un'unica causa. L'identità sostanziale fra i diversi procedimenti può verificarsi nel caso in cui tutte le cause siano state trattate dalla stessa sezione della Commissione tributaria, le parti private siano state assistite dallo stesso difensore e le diverse pronunce siano risultate tra di loro compatibili e interconnesse.
È questo l'interessante principio che si ricava dalla sentenza 8766 del 5 aprile 2017 della Corte di cassazione.

Il giudizio di merito
L'Agenzia delle Entrate notificava diversi avvisi di accertamento nei confronti della società in nome collettivo e dei suoi soci, relativi, rispettivamente, a maggiore Irap e Iva per gli anni 2003 e 2004 e a maggiore Irpef, derivante dall'imputazione, pro quota, ai soci del maggior reddito accertato per i medesimi anni a carico della Snc.
La società e i due soci hanno proposto distinti ricorsi in Commissione tributaria provinciale.

Soccombenti presso la Ctp, ciascun ricorrente proponeva autonomo appello presso la Commissione tributaria dell'Emilia Romagna.
La Ctr, con diverse sentenze, affermava la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento a carico della società e, conseguentemente, dei soci.

I ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione lamentando, in via pregiudiziale, la violazione degli articoli 110 e 111 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3), cpc, in virtù della mancata riunione dei processi nelle fasi di merito e la loro conseguente nullità per violazione delle regole concernenti il litisconsorzio necessario.

La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, riuniti i ricorsi di società e soci, ha respinto definitivamente gli stessi, confermando la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale. In particolare, per quanto riguarda la doglianza presentata in via pregiudiziale, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non si fosse realizzata nessuna lesione al diritto di difesa delle parti in quanto i diversi procedimenti "… pur formalmente separati, sono stati decisi in un unico contesto e come un'unica causa..." nonché in maniera "…strettamente coordinata e consequenziale…".

Gli elementi di fatto che hanno portato i giudici di legittimità a maturare tale conclusione sono ascrivibili alle seguenti circostanze:
  • i ricorsi di soci e società sono stati decisi, in primo grado, dalla stessa sezione della Ctp, nella stessa udienza e dinanzi al medesimo collegio
  • i ricorsi di soci e società sono stati trattati anche in appello, dalla stessa sezione, nella medesima udienza e le parti sono state tutte assistite dal medesimo difensore
  • le motivazioni delle sentenze relative ai ricorsi proposti dai soci hanno fatto espresso rinvio a quella posta a fondamento del rigetto del ricorso della società.
Per la Cassazione, i giudici di merito, operando in questo modo, non hanno violato il principio del contraddittorio tra le parti escludendo, nel contempo, ogni possibilità di originare un contrasto tra i giudicati.

Osservazioni
La disciplina processuale tributaria del litisconsorzio è contenuta nell'articolo 14 del Dlgs 546/1992. Tale norma prevede che, se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Con le "storiche" sentenze 14815 e 14816 del 2008, le sezioni unite della Cassazione hanno individuato alcune concrete ipotesi di litisconsorzio necessario.
Al riguardo, il supremo Collegio ha stabilito che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone avverso un avviso di rettifica, che riguardi inscindibilmente la società e i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), comporta che tutti devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
In caso contrario, la "sanzione" è rappresentata dalla nullità insanabile del giudizio, che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (e quindi anche nel corso del giudizio di cassazione).

Con la sentenza 3830/2010, la Cassazione ha stabilito alcune eccezioni a questo principio generale, precisando che, pur in presenza di separati giudizi su cause inscindibili società di persone-soci, non va dichiarata la nullità dei giudizi qualora:
  1. vi sia la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto sia dell'atto impositivo notificato alle altre parti sia delle difese processuali svolte dalle stesse
  2. sussista l'identità oggettiva della causa petendi dei ricorsi
  3. i ricorsi siano stati proposti simultaneamente avverso l'avviso di accertamento "unitario" costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci
  4. vi sia l'identità sostanziale delle difese espresse in giudizio dalla società e dai soci
  5. i processi vengano trattati simultaneamente innanzi ai giudici di merito
  6. vi sia l'identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici di merito.
Al ricorrere delle predette condizioni, una eventuale declaratoria di nullità dei giudizi comporterebbe un inutile spreco di energie processuali finalizzate al conseguimento di mere formalità non giustificate dalla necessità di salvaguardare i principi fondamentali posti a base del processo.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha individuato alcuni elementi di fatto che individuano le condizioni richiamate dalla citata sentenza 3830/2010 e che giustificano la deroga alla regola generale del simultaneus processus.
Tali elementi, dunque, possono essere identificati nella trattazione dei ricorsi di soci e società dinanzi alla medesima sezione e al medesimo collegio della Commissione tributaria, nell'assistenza legale prestata dallo stesso difensore per soci e società, nella interconnessione delle motivazioni delle sentenze relative ai ricorsi proposti dai soci con quella relativa alla società di persone.
 
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