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Giurisprudenza

L’interpello sulle società di comodo
non contempla il silenzio assenso

La risposta intempestiva dell’Agenzia, alla richiesta di disapplicazione delle norme antielusive, è irrilevante ai fini dell’attività accertativa messa in campo dalla stessa

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È legittimo l’accertamento sulla società di comodo, anche se l'Agenzia delle entrate ha risposto tardivamente all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla contribuente. È esclusa, infatti, la formazione del silenzio assenso perché l’istituto si riferisce solo ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi a carattere autorizzatorio.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 20011 del 14 luglio 2021, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
 
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La Ctr aveva accolto l’appello della società contribuente in merito all’avviso di accertamento con cui le era stato determinato un reddito imponibile minimo sulla base della normativa relativa alle società di comodo. Il collegio di secondo grado aveva, infatti, ritenuto che il mancato rispetto del termine di novanta giorni, per la risposta all'interpello disapplicativo, comportasse la formazione del silenzio assenso e la conseguente preclusione per l'ufficio di procedere all'adozione dell'avviso di accertamento.
La controversia è, quindi, approdata in Cassazione, dove l’Agenzia delle entrate ha contestato la decisione in considerazione del fatto che nessuna norma prevedeva la formazione del silenzio assenso in caso di ritardo nella risposta, né specifiche preclusioni per l’eventuale avviso di accertamento.
 
La Cassazione, nel decidere la questione, ha ricordato che la disciplina dell’interpello disapplicativo prevedeva che le determinazioni del direttore regionale delle entrate fossero comunicate al contribuente non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Tuttavia, l'interpretazione fornita dalla prassi amministrativa (in particolare la circolare 5/2009), sebbene priva di efficacia vincolante, ha sempre confermato che nell’ambito dell’interpello disapplicativo non si determina un'ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell'amministrazione nel termine previsto, a differenza di quanto, invece, previsto in tema di interpello ordinario dall'articolo 11 dello statuto del contribuente.
Né può applicarsi l’articolo 20 della legge n. 241/1990: infatti, ha spiegato la Cassazione, l'istituto del silenzio-assenso si riferisce ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
Ciò in quanto la norma allora vigente sull’interpello disapplicativo della disciplina delle società di comodo, faceva riferimento a un'istanza volta non già al rilascio di un provvedimento autorizzativo, bensì alla disapplicazione delle norme tributarie antielusive, comprese quelle della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica.
 
Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che il ricorso dell’amministrazione deve essere accolto in esecuzione del principio di diritto secondo cui “il mancato rispetto del termine di novanta giorni, per la risposta all'interpello disapplicativo in tema di società di comodo ex art.37 bis, comma 8, dpr n. 600/1973 e art.1 , commi 6 e 7, d.m. n. 259/1998, non comporta la formazione del silenzio assenso e la conseguente preclusione per l'ufficio di procedere all'adozione dell'avviso di accertamento, in quanto non si rinviene la tipizzazione di un'ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell'amministrazione nel termine previsto dall'art.1 d.m. n. 259/1998, a differenza di quanto invece previsto in tema di interpello ordinario dall'art. 11 statuto del contribuente, né alla fattispecie risulta applicabile l'istituto del silenzio-assenso, disciplinato dall'art. 20, l. 7 agosto 1990 n. 241, che si riferisce ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo”.
 
Ulteriori osservazioni
L'istituto del silenzio assenso ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.
Il legislatore, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, ha deciso di attribuire all'inerzia e alla condotta omissiva un valore provvedimentale. Appare evidente come qui operi una chiara eccezione al principio di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990, secondo il quale la Pa. adotta le proprie determinazioni attraverso un provvedimento espresso.
La portata generale dell'istituto si coglie dal fatto che esso opera senza necessità di una specifica previsione. Per contro, esso non opera solo in presenza di disposizioni derogatorie.
 
Per quanto concerne il procedimento di formazione del silenzio assenso, il privato indirizza alla Pa. competente la domanda, nella quale dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In caso di mancanza o di falsa attestazione circa la sussistenza dei requisiti, il silenzio assenso non si forma.
Quanto agli ambiti esclusi, il comma 4 stabilisce che il silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri.
 
In materia tributaria, e segnatamente in tema di interpelli, la disciplina vigente ratione temporis (oggi vale per tutti gli interpelli quella di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 212/2000 – lo statuto del contribuente), faceva salva la specificità dell’interpello disapplicativo di cui all' articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, in quanto effettivamente non si rinviene la tipizzazione di un'ipotesi di silenzio assenso in caso di mancata risposta dell'amministrazione nel termine previsto dall'articolo 1 del Dm n. 259/1998, a differenza di quanto invece era previsto in tema di interpello ordinario dall'articolo 11 dello statuto del contribuente.
Infatti l’articolo 11, comma 6, allora vigente, faceva salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 413/1991, relativo all'interpello rivolto all’amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, nel caso di richiesta di parere in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del Dpr n. 600/1973.

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