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Giurisprudenza

L’inerenza non può fare affidamento
su un documento approssimativo

Il riconoscimento dell’agevolazione presuppone che il componente negativo di reddito sia connesso all’attività d’impresa e tale requisito deve risultare da dati ed elementi incontrovertibili

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Con l’ordinanza n. 22045 del 13 ottobre 2020 la Corte di cassazione ha chiarito che le prove documentali, per essere opposte all’Erario, devono avere data certa. Se ne deduce, pertanto, che il costo di un bene è indeducibile dal reddito imponibile per carenza del requisito dell’inerenza se il documento giustificativo è privo di data certa e manchi qualsiasi elemento su cui desumere tale aspetto.

La sentenza
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società, operante nel settore della compravendita di auto, avverso un avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato, tra l’altro, la deducibilità fiscale del costo relativo a un'autovettura di lusso per carenza del requisito dell’inerenza. A parere dell’organo verificatore, infatti, l’autovettura era da ritenersi acquistata a titolo personale e non aziendale, perché di marca differente da quelle vendute dalla concessionaria e rinvenuta, peraltro, in un garage privato. La società controllata non era stata in grado di fornire e produrre alcun elemento contrario per la dimostrazione dell’inerenza del bene. Da qui la sua contestata indeducibilità.

Sul punto i giudici di merito di primo grado hanno accolto il ricorso della società e avverso tale decisione l’ufficio finanziario ha proposto appello, anch’esso respinto dalla Commissione tributaria Regionale, che ha ritenuto la spesa deducibile dal reddito imponibile.
L’Agenzia delle entrate ha così avanzato ricorso per cassazione, lamentando l’errore in cui era incorsa la Ctr nell’affermare l'uso aziendale della suddetta vettura, solo sulla base di un documento privo di data certa che, contrariamente a quanto affermato, avrebbe dovuto far presumere invece l'uso non aziendale del mezzo.  
La Corte suprema ha ritenuto fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Ctr in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio.

Con riferimento al requisito dell’inerenza delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi), l’articolo 109, comma 5 del Tuir prevede la deducibilità di tali componenti negativi “se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Il riconoscimento fiscale è legato, pertanto, alla circostanza che il componente negativo di reddito sia legato all’attività d’impresa e tale requisito deve risultare da dati ed elementi certi.
Nel caso in esame, sulla base degli elementi raccolti nel corso del controllo, l’ufficio accertatore aveva disconosciuto la deducibilità fiscale delle spese relative all’acquisto di un’autovettura di lusso, perché il costo era stato ritenuto non inerente all’attività d’impresa e a fronte della contestazione la società non aveva fornito giustificazioni atte a superare la maggior pretesa erariale. Di contro i giudici di merito ne avevano riconosciuto la deducibilità, basandosi esclusivamente sul fatto che la società fosse una concessionaria d’auto e su un non meglio precisato “documento”, privo di data certa.
Il giudizio di legittimità si è concentrato proprio sull’aspetto della “certezza” per l'opponibilità di un atto verso l'Erario. A riguardo la Corte di cassazione ha precisato che “gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco”, a maggior ragione quando dal procedimento non emergano ulteriori mezzi di prova in base ai quali desumere la certezza della data del documento.
Sul versante probatorio è onere del contribuente dimostrare, oltre all’esistenza del costo, anche la sua inerenza all’attività d’impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale (così Cassazione, n. 14990/2020).
In ragione di tale principio il Collegio di legittimità ha censurato l’operato dei giudici di merito che, in maniera semplicistica, hanno attribuito valore determinante a un documento privo di data certa per desumere la natura di “merce aziendale” del bene e riconoscerne la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile.

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