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Giurisprudenza

L’imposta di registro e non l’Iva
si addice alla fideiussione bancaria

A differenza di quanto avviene in ambito civilistico, in campo tributario ogni negozio, seppur collegato, vive di vita propria e non è “attratto” dalla tassazione dell’altro

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Con la sentenza 17237 del 12 luglio, la Corte di cassazione ha statuito che “la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell'ambito tributario, segnatamente nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi dell'art. 22 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi”.
 
Evoluzione processuale della vicenda
Il contribuente, istituto bancario, presentava all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’imposta di registro assolta in relazione a due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di una società cliente e dei suoi fideiussori.
L’istante affermava che illegittimamente, in aggiunta all’imposta fissa sul decreto ingiuntivo (ex articolo 40 del Dpr 131/1986), era stata applicata ai negozi di garanzia l’imposta proporzionale di registro (articolo 8, lettera b, della tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986). Trattandosi di prestazioni accessorie, invece, secondo il ricorrente, sarebbero dovute essere assoggettate alla medesima imposta dell’atto principale, nel caso di specie a Iva. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la parte proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale.
 
La Ctp accoglieva il ricorso e la Commissione regionale respingeva l’appello dell’ufficio.
La Ctr, nel provvedimento decisorio, dopo aver richiamato il principio di alternatività dell’imposta di registro e dell’Iva, di cui all’articolo 40 del Dpr 131/1986, riteneva che la fideiussione, in quanto obbligazione accessoria, dovesse essere considerata, alla stregua dell’operazione principale, soggetta a Iva, secondo quanto disposto dagli articoli 5, comma 2, e dall’articolo 40, comma 1, del Dpr 131/1986 (Tur), essendo il soggetto creditore un istituto bancario.
 
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la citata sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione eccependo:
  • violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, comma 2, e 40 del Dpr 131/1986, e dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, in relazione all’articolo 360, n. 3, cpc. L’articolo 5, comma 2, del Tur, esclude le operazioni principali di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 dall’ambito di applicazione dell’Iva, con conseguente loro soggezione a imposta proporzionale di registro in virtù del richiamato principio di alternatività
  • violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, comma 2, del Dpr 633/1972, e 40 del Dpr 131/1986. In tema di prestito bancario, nella forma dello scoperto di conto, lo stesso articolo 3, comma 2, del Dpr 633/1972, esclude la fattispecie dal campo applicativo dell’Iva
  • il vizio di omessa motivazione sul fatto controverso se il prestito bancario con scoperto di conto corrente rientri o meno tra le operazioni soggette a Iva.
Il contribuente ha replicato con controricorso.
 
Pronuncia della Cassazione
La Corte di cassazione, ritenuto inammissibile l’ultimo motivo di ricorso, accoglie i primi due, affermando che l’articolo 22, comma 1, del Tur stabilisce che “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.
Perciò, essendo enunciati i contratti di fideiussione nei decreti ingiuntivi presi dall’istituto creditore contro la società debitrice e contro i garanti, stante l’identità delle parti dei contratti di garanzia e di quelle evocate nel provvedimento monitorio che tali contratti aveva enunciato, è stata corretta la sottoposizione dei contratti de quibus a imposta di registro proporzionale, ex articolo 8, lettera b), della tariffa, parte prima del Dpr 131/1986.
 
La Cassazione, pertanto, ha concluso con l’affermare l’irrilevanza dell’accessorietà della fideiussione, su cui l’impugnata sentenza ha fatto leva, valorizzando il principio dell’autonomia dei negozi giuridici nel diritto tributario.
Infatti, la natura accessoria del contratto di fideiussione ha una valenza civilistica (articoli 1939 e 1941 del codice civile), mentre – come già affermato dalla Corte suprema (Cassazione, sentenza 17899/2005) – in ambito tributario e segnatamente nell’ambito dell’imposta di registro, in cui viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, viene in questione il principio dell’autonomia dei singoli negozi (Cassazione, sentenza 6585/2008), come d’altronde in modo inequivoco si desume proprio dalla previsione dell’articolo 22 del Tur.
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