Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Per l’esercizio del potere impositivo
l’azione scade, l’eccezione è perpetua

Si tratta di un’applicazione alla materia tributaria del principio dell’articolo 1442 del codice civile secondo cui “ quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”

immagine generica

Le azioni sono temporanee, le eccezioni sono perpetue”.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 15215 del 4 giugno 2019, con cui il giudice di legittimità ha altresì chiarito che i termini decadenziali, previsti per l’esercizio dell’azione accertatrice, operano limitatamente al riscontro dei soli crediti dell’Amministrazione finanziaria e non anche dei suoi debiti.
 
La vicenda processuale
La contribuente ha acquistato con atto del 27 giugno 2006 un credito maturato nel periodo dal 1979 al 1999, riportato nelle dichiarazione degli anni successivi e chiesto a rimborso con la dichiarazione del modello Unico 2003.
L’Agenzia delle entrate ha negato il rimborso per mancata produzione della documentazione attestante la sussistenza del credito.
La contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ha accolto il ricorso.
La pronuncia di secondo grado ha confermato la decisione del giudice di prime cure, stabilendo che l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione, non contestato dall’Amministrazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, o con un ordinario accertamento in rettifica, si consolida e diventa esercitabile alla scadenza concessa dalla legge all’Amministrazione per l’adozione di tali provvedimenti.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione.
 
La decisione della Corte
Anzitutto il giudice di legittimità precisa che, come chiarito dalle sezioni unite con la sentenza 21498 del 12 novembre 2004, i termini previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, per il controllo automatizzato e il controllo formale delle dichiarazioni, hanno natura ordinatoria e non perentoria.
Ne consegue che, il limite prescritto a pena di decadenza per l’esercizio dell’azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria è esclusivamente quello previsto dall’articolo 43 del citato Dpr 600/1973, nonché il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento stabilito dall’articolo 25 del Dpr 602/1973.
Ciò premesso, la Corte richiama l’interessante insegnamento contenuto nella sentenza delle sezioni unite 5069 del 15 marzo 2016, ove viene chiarito che i predetti termini decadenziali sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non a quelle con cui la stessa Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito.
Quindi, l’Amministrazione è tenuta a rispettare i termini perentori previsti dall’ordinamento nel solo caso in cui intenda imporre un versamento di imposta e non anche per opporsi ad una richiesta di restituzione.
Si tratta di un’applicazione alla materia tributaria del principio, recepito dall’articolo 1442 del codice civile, secondo cui “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”.
Anche, quindi, ai fini dell’esercizio del potere impositivo, l’azione è limitata nel tempo, mentre l’eccezione è perpetua.
Sulla base delle predette argomentazioni, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lesercizio-del-potere-impositivo-lazione-scade-leccezione-e